Legislazione 05/09/2019

Le novità della Nuova Sabatini avvantaggiano l'agricoltura

Le novità della Nuova Sabatini avvantaggiano l'agricoltura

Il contributo dato dal Mise è pari al valore degli interessi calcolati su un finanziamento di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso pari al 2,75% per gli investimenti ordinari ed al 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali


La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese
La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali

Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:

- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea
- non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà
- hanno sede in uno Stato Membro purché provvedano all’apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investimento.

Sono state introdotte dalla circolare direttoriale n. 296976 del 22 luglio 2019 nuove modalità operative per la richiesta di erogazione del contributo. Fermo restando che la trasmissione della documentazione deve essere effettuata secondo il piano temporale già in vigore, il nuovo iter di richiesta di erogazione consente alle PMI beneficiarie, previo accesso alla Piattaforma Informatica (disponibile al seguente indirizzo https://benistrumentali.dgiai.gov.it), la compilazione guidata della:

Dichiarazione di ultimazione dell’investimento (di seguito: modulo DUI) contenente l’elenco dei beni oggetto di agevolazione, da inoltrare al Ministero tramite Piattaforma, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante o del procuratore;
Richiesta Unica di erogazione (di seguito: modulo RU) contenente tutte le singole quote annuali di contributo previste dal piano temporale di liquidazione indicato nel decreto di concessione, da inoltrare al Ministero tramite piattaforma, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante o del procuratore;
Richiesta di Pagamento (di seguito: modulo RP) che attiva il pagamento di ciascuna quota successiva alla prima, da presentare annualmente al Ministero, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma.
Inoltre, al fine di agevolare la fase transitoria, le PMI che abbiano già richiesto una o più quote del contributo sulla base delle modalità operative previgenti alla data del 22 luglio 2019 devono compilare e trasmettere al Ministero, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma, la Richiesta di erogazione delle Quote di contributo Rimanenti (di seguito: modulo RQR).

Erogazione del contributo in un’unica soluzione per i finanziamenti di importo non superiore a 100 mila euro

In seguito al recepimento dell’articolo 20, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per le domande di agevolazione che presentano un finanziamento deliberato di importo non superiore a 100 mila euro, presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019, il contributo è erogato dal Ministero alla PMI beneficiaria in un’unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente disciplina della misura agevolativa per l’erogazione della prima quota.

di R. T.