Legislazione
Un marchio nazionale per i pubblici esercizi che utilizzano prodotti agroalimentari italiani di qualità
Un disegno di legge a firma di diversi parlamentari di Fratelli d'Italia vorrebbe un rafforzamento della politica agraria di qualità e anche la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali
06 agosto 2026 | 13:00 | Marcello Ortenzi
Il disegno di legge "Disposizioni per il rafforzamento della politica agraria di qualità, la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e l'istituzione di un marchio nazionale volontario per gli esercizi pubblici che utilizzano prodotti agroalimentari italiani di qualità" a firma di diversi parlamentari di Fratelli d'Italia è in esame alla Commissione agricoltura del Senato.
L'articolo 1 indica le finalità della legge, consistenti: nella valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) quali espressione dell'identità storica e produttiva dei territori; nella promozione dell'impiego di prodotti agroalimentari italiani di qualità negli esercizi pubblici; nella garanzia di trasparenza e corretta informazione nei confronti del consumatore; nel rafforzamento, in generale, della competitività delle filiere nazionali in coerenza con il principio di sovranità alimentare. L'articolo 2, definisce: i PAT, attualmente disciplinati dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 173 del 1998, in base al quale le procedure delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura, il cui uso risulta consolidato dal tempo, sono pubblicate con decreto del Ministro dell'agricoltura mentre le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, con propri atti, l'elenco dei «prodotti tradizionali; i prodotti agroalimentari di qualità, di cui fanno parte i PAT, le produzioni a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP), le specialità tradizionali garantite (STG), i prodotti derivanti da agricoltura biologica e ulteriori produzioni riconosciute nell'ambito di sistemi pubblici di qualificazione; gli esercizi pubblici, come esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, incluse mense collettive e servizi di ristorazione; il marchio nazionale volontario che, come disposto dall'articolo 3, reca la dicitura «Esercizio di qualità - PAT e filiera italiana» ed è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il comma 2 dello stesso articolo 3 specifica che il marchio è concesso, su base volontaria, agli esercizi pubblici che rispettano i requisiti previsti dalla legge in esame e dai decreti attuativi, mentre il comma 3 esclude che lo stesso incida sui sistemi di certificazione e tutela previsti dal diritto dell'Unione europea e dalla normativa nazionale e regionale.
L'articolo 4, demanda a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la definizione delle percentuali minime o dei criteri equivalenti di utilizzo di prodotti agroalimentari di qualità italiana, con specifica previsione di una quota qualificante di PAT; degli standard minimi di tracciabilità documentale, delle modalità di informazione ai consumatori, anche attraverso indicazioni nei menu o strumenti digitali, nonché delle modalità di rilascio, rinnovo, sospensione e revoca del marchio nazionale volontario. Il comma 2 richiede che i menzionati requisiti siano definiti in modo da valorizzare prioritariamente i PAT dei territori e favorire la stagionalità e le filiere corte, nel rispetto della libertà d'impresa e della disciplina della concorrenza.
Secondo l'articolo 5 per svolgere le attività di verifica dei requisiti e di sorveglianza sul corretto uso del marchio, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può avvalersi di associazioni di categoria rappresentative degli esercizi pubblici e della filiera agroalimentare, di consorzi, fondazioni, enti del Terzo settore e organismi collettivi senza scopo di lucro operanti nel settore, nonché di organismi di valutazione e certificazione già operanti secondo la normativa vigente. Tali soggetti, prevede il comma 2, possono richiedere l'accreditamento presso il medesimo Ministero, che dispone sulla base di requisiti di imparzialità, trasparenza, competenza tecnica e assenza di conflitti di interesse, fissati con decreto previa intesa in Conferenza Stato-regioni. Il comma 3 esclude che le attività svolte dai soggetti accreditati possano essere a carico delle amministrazioni pubbliche, dovendo invece essere finanziate esclusivamente con contributi a carico degli aderenti al marchio e risorse proprie.
L'articolo 6 dispone che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'ambito delle competenze ordinarie, eserciti la vigilanza generale sul marchio, anche avvalendosi degli uffici e dei corpi ispettivi già operanti. È disposta poi dal comma 2 la sospensione o la revoca del marchio in caso di uso improprio o di dichiarazioni non veritiere, ferme le disposizioni vigenti in materia di tutela del consumatore e pratiche commerciali scorrette.
Il successivo articolo 7 stabilisce che, nell'ambito delle procedure di affidamento dei servizi di ristorazione collettiva, le amministrazioni pubbliche possano prevedere criteri di aggiudicazione volti a premiare l'impiego di prodotti PAT e di qualità italiana, nel rispetto della normativa europea e delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici. Il comma 2 specifica che il possesso del marchio costituisce elemento informativo e può essere valorizzato nelle attività di promozione istituzionale già previste a legislazione vigente.
L'articolo 8 fa salvi la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di agricoltura, valorizzazione delle produzioni tipiche, promozione territoriale e aggiornamento degli elenchi PAT, nonché il rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e del principio di leale collaborazione. Stando al comma 3, le regioni possono istituire iniziative e strumenti promozionali integrativi, compatibili con il marchio nazionale volontario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'articolo 9, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 10 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ricorda che nel disegno di legge n. 413, licenziato dal Senato e attualmente all'esame della Camera sulla produzione e vendita del pane, è stato precisato che i tipi di pane inseriti negli elenchi regionali dei prodotti agroalimentari tradizionali, nonché nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, possono avvalersi della denominazione di « pane fresco tradizionale » se ottenuti nel rispetto di quanto disposto dal disegno di legge.
Passando al disegno di legge n. 928, composto da sette articoli, rileva che esso è volto a tutelare e sostenere la conoscenza, le caratteristiche, nonché le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura, consolidate e tramandate nel tempo, in base agli usi locali, uniformi e costanti, dei prodotti di cui al summenzionato articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, appartenenti all'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
Sottolinea che l'articolo 2 istituisce un Fondo per la concessione, in favore delle micro, piccole e medie imprese, anche in forma associata, nonché delle cooperative sociali del settore, che realizzano uno o più dei prodotti appartenenti all'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, di un contributo straordinario a fondo perduto teso a sostenere lo sviluppo delle tecniche, delle conoscenze tipiche, della cultura alimentare identitaria locale, nonché a favorire la divulgazione e garantire la salvaguardia del patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano.
Menziona indi l'articolo 3, che riconosce il 23 novembre di ogni anno quale Giornata nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, e l'articolo 4, che dettaglia i compiti delle istituzioni scolastiche. L'articolo 5 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un premio al merito, denominato «Qualità e tradizione», riconosciuto a coloro che si sono distinti per aver contribuito, nella realizzazione di uno o più prodotti agroalimentari tradizionali, a valorizzare il patrimonio agroalimentare nazionale mediante l'impiego di ingredienti di elevata qualità, aventi un impatto positivo sulla salute umana.
Conclude facendo cenno agli articoli 6 e 7, che recano, rispettivamente, la copertura finanziaria e la disposizione di entrata in vigore, segnalando che in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si valuterà l'eventuale svolgimento di un ciclo di audizioni.
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