Legislazione

Rischi catastrofali in agricoltura: i professionisti non sono tutti uguali, nasce una nuova figura

Rischi catastrofali in agricoltura: i professionisti non sono tutti uguali, nasce una nuova figura

A fronte dell'obbligo di assicurazione catastrofale, emerge la necessità di avere dei professionisti che possano effettuare le stime dei danni catastrofali derivanti da eventi naturali e da calamità naturali: sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni

08 giugno 2026 | 15:00 | Roberto Accossu

I cambiamenti climatici e il numero crescente di calamità naturali che colpiscono sempre più l’Italia richiedono, oltre agli attuali meccanismi di sostegno finanziario in caso di calamità catastrofali, nuove soluzioni che consentano di attivare, anche in situazioni di emergenza, dei meccanismi di protezione finanziaria al fine di distribuire il rischio climatico tra le imprese, le compagnie d’assicurazione e lo Stato.

Tra le varie proposte avanzate per consentire alle imprese di far fronte ad eventuali situazioni emergenziali, limitando al contempo il ricorso al sostegno economico dello stato, la miglior soluzione è stata individuata nella copertura assicurativa obbligatoria contro eventi catastrofali (polizza rischi cat nat).

La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023, art. 1 commi 101-111), ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese italiane, iscritte al Registro delle Imprese, di sottoscrivere, entro il 31.03.2025, delle polizze assicurative per la copertura dei danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, causati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni derivanti da eventi catastrofici e calamità naturali (polizza rischi cat nat).

Successivamente, con il decreto legge n. 39 del 31 marzo 2025 (c.d. Milleproroghe), il termine previsto per la stipula dei contratti assicurativi è stato in parte modificato con l’introduzione di una ripartizione temporale, basata sulle dimensioni aziendali.

Più precisamente, il detto decreto legge n. 39 prorogava il termine per la stipula delle polizze rischi cat nat per le medie aziende (da 50 a 250 dipendenti) al 30 settembre 2025, e per tutte le micro e piccole imprese al 31 dicembre 2025.

Viceversa, non veniva modificato il termine del 31 marzo 2025 per le grandi imprese (oltre 250 dipendenti).

Con il decreto legge Milleproroghe 2026 (decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26), il termine per la stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali viene nuovamente prorogato al 31 marzo 2026 per le:

  • imprese della pesca e dell'acquacoltura;
  • imprese turistico ricettive;
  • piccole e microimprese.

Infine, con il decreto legge n. 25, del 27.02.2026, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2026, n. 59, è stato disposto che per le imprese della pesca e dell'acquacoltura il termine per la stipula delle polizze per rischi catastrofali venisse prorogato al 31 dicembre 2026.

La cronologia degli interventi legislativi sopra elencati indica la volontà del legislatore di consentire al maggior numero di imprese la stipula di polizze rischi nat cat.

A fronte di un numero così elevato di polizze assicurative obbligatorie, emerge la necessità di avere dei professionisti che possano effettuare le stime dei danni catastrofali derivanti da eventi naturali e da calamità naturali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

Ma per gli iscritti agli albi professionali (Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Pertiti Agrari, Geometri, Ingegneri, Architetti, Geologi, Periti Industriali) il decreto legge n. 25 del 27 febbraio 2026, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2026, n. 59, contiene una spiacevole novità: la creazione di una nuova figura professionale al di fuori del sistema ordinistico.

Infatti, l’art. 19, comma 1 del decreto legge n. 25, del 27.02.2026, riporta: “Al fine di assicurare la qualificazione professionale nelle attività di accertamento e di stima economica dei danni catastrofali, derivanti ai beni immobili assicurati da alluvioni, inondazioni ed esondazioni, sismi, frane, ((sprofondamenti, voragini e doline di crollo,)) attività vulcaniche ((ivi comprese)) le eruzioni, maremoti, mareggiate, tornado o trombe d'aria e fenomeni climatici estremi, è istituito, presso la società CONSAP Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., di seguito «CONSAP», il ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, cui può iscriversi la persona fisica in possesso dei seguenti requisiti:”.

Tra i requisiti richiesti, alla lettera e) del comma 1, c’è il titolo di studio, individuato nel:  “aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato dagli istituti tecnici - settore tecnologico, indirizzo Costruzione, ambiente e territorio (CAT)((, indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria, indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia o indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie,)) o la laurea (L) e la laurea magistrale (LM) in ambito tecnico-scientifico con competenze nel settore edilizio di tipo tecnico o strutturale, compresi gli analoghi titoli conseguiti sulla base dei precedenti ordinamenti, o il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, conseguito al termine dei percorsi formativi degli ITS Academy di cui all'articolo 5, comma1, lettera a), della legge 15 luglio 2022, n. 99, con riferimento alle figure professionali nazionali individuate ((con il decreto))del Ministro dell'istruzione e del merito n. 203 del 20 ottobre 2023,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2023,nell'Area n. 5 - Sistema Casa e ambiente costruito, nonché i titoli di studio conseguiti all'estero e riconosciuti equipollenti ai sensi della normativa vigente;”.

Non compare mai e non viene mai menzionata l’iscrizione ad un Ordine o Collegio professionale.

Seguono poi le lettere f):  “per i soggetti di cui alla lettera e) non in possesso ((della laurea)) almeno triennale, aver svolto un tirocinio di durata biennale presso un esperto assicurativo catastrofale iscritto ((nel ruolo)) di cui al presente comma;” e  g) del medesimo comma:  “aver superato una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attività, disciplinata dalla CONSAP con proprio regolamento” in cui vengono specificate le modalità con cui un diplomato può accedere al ruolo di esperto assicurativo catastrofale.

Dalla lettura dei primi commi dell’articolo 19 del decreto legge n. 25, del 27.02.2026, si può osservare che per l’iscrizione al ruolo di esperto assicurativo catastrofale, non è necessario essere un libero professionista iscritto ad un Ordine o Collegio professionale, ma è sufficiente essere laureato o diplomato, avendo, in quest’ultimo caso “svolto un tirocinio di durata biennale presso un esperto assicurativo catastrofale iscritto ((nel ruolo))”.

La nuova figura professionale creata dall’articolo 19 del decreto legge n. 25, del 27.02.2026, oltre a non dover sottostare all’obbligo di un esame di stato per poter esercitare una professione che richiede di effettuare la valutazione strutturale, l’analisi del danno e la stima economica, fino ad oggi consentita agli iscritti agli Ordini e Collegi professionali (professioni tecniche regolamentate), gode di un privilegio molto raro nell’ambito delle libere professioni: l’esclusività della prestazione professionale.

Infatti, il comma 4 dell’art. 19 recita:Al ruolo sono iscritti gli esperti assicurativi catastrofali che esercitano l'attività in proprio, in forma associata o nell'ambito di strutture organizzate e che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1. L'attività professionale di esperto assicurativo catastrofale è esercitata esclusivamente dai soggetti iscritti al ruolo di cui al presente articolo. L'esercizio dell'attività di esperto assicurativo catastrofale in difetto di iscrizione al ruolo previsto dal presente articolo è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale”.

L’esperto assicurativo catastrofale, nato con il decreto legge n. 25 del 27.02.2026 risulta iscritto ad un elenco (ruolo), istituito presso la società CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. un'azienda di diritto privato, totalmente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La Consap, che gestisce il ruolo, dovrà:

  • incassare dall’esperto assicurativo catastrofale un contributo annuale, denominato contributo di gestione del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali (comma 5 dell’art. 19 del decreto legge n. 25 del 27.02.2026);
  • curare il funzionamento del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali mediante un regolamento in cui sono indicati gli obblighi di comunicazione, la procedura di cancellazione per rinuncia all'iscrizione, per perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1,lettere a), b), c) e d), per radiazione o per mancato versamento del contributo di gestione di cui al comma 5 (comma 6 dell’art. 19 del decreto legge n. 25 del 27.02.2026);
  • garantire le forme più idonee di pubblicità per assicurare l'accesso pubblico al ruolo (comma 6 dell’art. 19 del decreto legge n. 25 del 27.02.2026);
  • valutare il comportamento degli esperti assicurativi catastrofali che durante la loro attività violino le norme del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o le relative norme di attuazione con appositi procedimenti disciplinari (comma 7 dell’art. 19 del decreto legge n. 25 del 27.02.2026);
  • determinare la sanzione in relazione alla gravità della violazione – a) richiamo; b) censura; c) radiazione (comma 8 dell’art. 19 del decreto legge n. 25 del 27.02.2026);

L’iscrizione al ruolo del esperto assicurativo catastrofale è consentita in prima applicazione fino al 1 aprile 2028 nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell’art. 19 del decreto legge n. 25 del 27.02.2026;

Infine, il comma 10 dell’art. 19 del detto decreto legge rimanda ad un successivo decreto ministeriale la disciplina del funzionamento del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, con riferimento ai procedimenti disciplinari, alle modalità di aggiornamento professionale ed al termine entro il quale diventa obbligatoria l’iscrizione al ruolo per esercitare l’attività di esperto assicurativo catastrofale che non dovrà essere successiva al 1° gennaio 2027.

Di fatto il ruolo, per come definito nell’art.19 del decreto legge n. 25 del 27.02.2026, è molto simile all’ordinamento professionale di una delle professioni inserite nella Rete delle Professioni Tecniche, con la differenza sostanziale che non riconosce al superamento dell’esame di stato, necessario per l’iscrizione ad un Ordine o Collegio professionale, nessuna validità come requisito di professionalità e, per contro, subordina l’iscrizione al ruolo alla valutazione della “adeguata capacità professionale” e della “comprovata esperienza” effettuata sulla base di un regolamento interno della CONSAP (comma 9 dell’art. 19 del decreto legge n. 25 del 27.02.2026).

Nei prossimi anni si potrà valutare, in termini concreti, la contrapposizione tra gli iscritti agli Ordini e Collegi che esercitano la propria attività professionale nel rispetto delle competenze previste dalle rispettive leggi professionali - nel caso specifico la stima dei danni dei fabbricati danneggiati – e gli iscritti al ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, fermo restando che le competenze degli iscritti agli Ordini e Collegi non sono state abolite.

A solo titolo esemplificativo, nel caso in cui insorga una contestazione tra la stima effettuata dall’esperto assicurativo catastrofale e la stima effettuata da un professionista appartenente alla Rete delle Professioni Tecniche per la quantificazione dei danni derivanti da un evento catastrofale, ai fini di un finanziamento bancario, che genera un contenzioso, quale delle due stime sarà ritenuta corretta, la  stima  dell’esperto assicurativo catastrofale o la stima del professionista iscritto all’Ordine o Collegio professionale?

Potrebbero interessarti

Legislazione

Proteggere le Terre Rurali d'Italia

Il disegno di legge istituisce il Fondo nazionale Terre rurali d'Italia, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato al finanziamento di progetti di sviluppo ecocompatibile ed ecosostenibile delle aree marginali e montane

05 giugno 2026 | 09:00 | Marcello Ortenzi

Legislazione

Packaging e sostenibilità: nuovi obblighi su PFAS e riciclabilità

Il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi (PPWR) impone alle aziende requisiti tecnici e documentali senza precedenti. Entro agosto 2026 ogni tipologia di confezione dovrà avere una propria autodichiarazione di conformità

04 giugno 2026 | 09:00

Legislazione

Prelazione agraria, il confinante resta escluso anche se l’affitto sta per scadere

La presenza di un affittuario coltivatore diretto al momento del preliminare blocca il diritto del proprietario confinante, anche quando il contratto agrario è vicino alla cessazione

21 maggio 2026 | 11:00

Legislazione

L'agricoltura eroica va tutelata e valorizzata per legge

Una definizione normativa di prodotto derivante da agricoltura eroica si rinviene nell'ordinamento nell'articolo 7 della legge n. 238 del 2016 ma manca un progetto di legge organico con fondi propri. Le proposte di legge di Verdi e PD

12 maggio 2026 | 15:00 | Marcello Ortenzi

Legislazione

Etichettatura degli oli di oliva Dop e Igp: nuovi chiarimenti

La nuova normativa comunitaria apre alcune domande. Grazie a FOA Italia il Ministero ha fornito alcune chiare indicazioni ma resta l'esigenza di poter smaltire le etichette vecchie in tempi congrui

04 maggio 2026 | 11:00

Legislazione

Produttore DOP/IGP in etichetta dal 1 maggio: il caso olio di oliva

Il soggetto responsabile del prodotto deve comparire nello stesso campo visivo della denominazione protetta, con l’obiettivo di rafforzare trasparenza e tracciabilità lungo tutta la filiera. Secondo il Ministero l'imbottigliatore d'olio di oliva è "produttore"

01 maggio 2026 | 12:30