Legislazione

Olio di oliva vergine, stretta sugli assaggiatori: ecco le nuove regole per restare nell’Elenco Nazionale

Olio di oliva vergine, stretta sugli assaggiatori: ecco le nuove regole per restare nell’Elenco Nazionale

Il decreto firmato dal Ministro Lollobrigida modifica l’art. 4 del DM 7 ottobre 2021, introducendo obblighi più rigorosi per la permanenza nell’elenco e una procedura di reiscrizione per chi è stato cancellato. Novità anche sui tempi di aggiornamento delle liste

23 luglio 2026 | 18:15 | R. T.

Il settore oleario italiano si prepara ad affrontare un significativo cambiamento normativo che riguarda da vicino i tecnici e gli esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. Il Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) del 17 giugno 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce modifiche sostanziali all’articolo 4 del decreto 7 ottobre 2021, ridefinendo criteri di permanenza, obblighi documentali e scadenze per gli assaggiatori iscritti nell’elenco nazionale.

Le novità principali: più rigore per la permanenza

La modifica più rilevante riguarda il comma 5 dell’articolo 4, che disciplina le cause di cancellazione dall’elenco. Il nuovo testo introduce un obbligo di aggiornamento periodico per i tecnici iscritti: entro il 30 novembre del quinto anno successivo all’iscrizione o all’ultimo rinnovo, l’assaggiatore dovrà produrre alla Regione, Provincia autonoma o C.C.I.A.A. competente una documentazione idonea a dimostrare l’attività svolta.

Cosa significa concretamente? Per “documentazione idonea” si intendono attestati rilasciati da capi panel che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia COI vigente, ad almeno 5 giornate di assaggio nel quinquennio, con ciascuna giornata composta da almeno due sedute e tre campioni di olio in valutazione .

La norma prevede inoltre un procedimento di cancellazione d’ufficio che, pur garantendo le garanzie partecipative, assegna all’interessato un termine massimo di dieci giorni per produrre eventuali controdeduzioni, un lasso temporale piuttosto stringente che impone agli assaggiatori una gestione tempestiva delle proprie pratiche documentali.

Un’importante novità procedurale: la reiscrizione

Il decreto introduce all’articolo 2 una procedura di reiscrizione straordinaria. I tecnici ed esperti già iscritti che, antecedentemente alla pubblicazione del decreto, fossero stati cancellati dall’elenco potranno presentare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, un’istanza per il reinserimento.

L’accoglimento dell’istanza, previa istruttoria condotta nel rispetto della legge 241/1990, produrrà effetti retroattivi: il reinserimento sarà riconosciuto con effetto dalla prima iscrizione, cancellando di fatto gli effetti della precedente espulsione.

Aggiornamento annuale e trasparenza

Il nuovo comma 7 dell’articolo 4 introduce tempistiche precise per l’aggiornamento degli elenchi: entro il 28 febbraio di ogni anno, ogni Regione o Provincia autonoma dovrà comunicare al Ministero-PQAI l’elenco in forma aggregata aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente. Il Ministero provvederà alla pubblicazione dell’elenco nazionale aggiornato entro il 31 marzo sul proprio sito istituzionale .

Viene inoltre abrogato il comma 10, che riguardava le precedenti comunicazioni periodiche, per armonizzare le disposizioni con il nuovo impianto normativo.

Decorrenza dei termini: cosa cambia per i già iscritti

Un elemento di particolare interesse per gli operatori del settore è contenuto nell’articolo 3. Per i tecnici ed esperti iscritti antecedentemente alla data di pubblicazione del nuovo decreto, il primo quinquennio di riferimento per la produzione della documentazione decorrerà dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale.

Una disposizione che, di fatto, concede un periodo transitorio agli assaggiatori che magari avevano rallentato l’attività negli anni precedenti, consentendo loro di organizzarsi per il prossimo quinquennio.

Impatto sul sistema dei controlli

Il provvedimento si inserisce in un quadro di maggiore attenzione del Ministero verso la qualità e la trasparenza del settore oleario. Come recentemente chiarito dal MASAF in materia di etichettatura, con il divieto di classificare come extravergine le miscele contenenti olio vergine , anche il fronte della formazione e dell’aggiornamento degli assaggiatori viene sottoposto a regole più stringenti.

L’obiettivo dichiarato è garantire che i tecnici ed esperti iscritti all’elenco nazionale mantengano nel tempo competenze adeguate e attività effettiva. Le giornate di assaggio certificate, condotte secondo la metodologia COI in sale di assaggio conformi, rappresentano ora il parametro oggettivo per attestare l’operatività dell’assaggiatore .

I prossimi passi per gli assaggiatori

Gli assaggiatori attualmente iscritti dovranno prestare particolare attenzione a:

  1. Verificare la propria posizione nell’elenco aggiornato pubblicato da Regione o Provincia autonoma;

  2. Monitorare le scadenze per la presentazione della documentazione, che potrebbero variare in base al decreto di iscrizione ;

  3. Organizzare l’attività di assaggio nei prossimi cinque anni, assicurandosi di partecipare ad almeno 5 giornate certificate;

  4. Raccogliere e conservare gli attestati rilasciati dai capi panel, unica documentazione riconosciuta valida ai fini della permanenza in elenco.

Per quanto riguarda la tempistica delle giornate di assaggio, come chiarito da esperti del settore , il Capo Panel mantiene un margine di discrezionalità nell’organizzazione delle sedute, purché venga rispettato il requisito minimo di due sedute per giornata con tre campioni di olio in valutazione.

Il decreto, già inviato agli organi di controllo, è entrato in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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