Legislazione
Nuovo decreto Xylella fastidiosa, sì ai reimpianti ma con autorizzazione
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto per il contenimento di Xylella fastidiosa del 13 febbraio scorso. Dalle misure di eradicazione a quelle di contenimento, fino al divieto, ammorbidito, di impianto di piante ospiti nelle zone infette
27 aprile 2018 | R. T.
Il nuovo decreto contro Xylella fastidiosa: Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e ormai è completamente operativo.
Nel testo, all'articolo 9, sono confermate le misure di eradicazione “entro un raggio di 100 metri attorno alle piante che sono state esaminate e sono risultate infette dall’organismo specificato”.
Stabilita un'eccezione per le piante di particolare rilevanza storico-culturale, a discrezione del Servizio fitosanitario regionale che deve decidere basandosi sulle seguenti condizioni:
“a) le piante ospiti in questione sono state sottoposte a campionamento e analisi conformemente all’art. 4, comma 7, ed è stato confermato che non sono infette dall’organismo specificato;
b) le singole piante ospiti o la zona interessata sono state isolate fisicamente dai vettori in modo adeguato affinché tali piante non contribuiscano all’ulteriore diffusione dell’organismo specificato;
c) sono state applicate pratiche agricole appropriate per la gestione dell’organismo specificato e dei suoi vettori.”
La pianta infetta, anche se storica o secolare, deve quindi comunque essere eradicata.
Precise le misure di contenimento stabilite dal decreto (articolo 11):
“a) gli impianti di olivo devono essere condotti nel rispetto delle buone pratiche agricole e sono sottoposti a interventi di potatura, al fine di favorire un maggiore arieggiamento della pianta e migliorarne lo stato vegetativo;
b) le piante gravemente compromesse dalla malattia, che manifestano considerevole e permanente perdita di produttività possono essere estirpate in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 144 del 14 febbraio 1951.
2. Per il controllo dei vettori di Xylella fastidiosa devono essere effettuati gli interventi di seguito indicati:
a) nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di aprile, devono essere effettuate operazioni meccaniche per l’eliminazione delle piante erbacee spontanee al fine di ridurre la popolazione degli stadi giovanili degli insetti vettori, individuate tra le seguenti tipologie di intervento:
i. lavorazioni superficiali del terreno;
ii. trinciatura delle erbe;
iii. pirodiserbo;
iv. trattamenti erbicidi
b) nel periodo compreso tra il mese di maggio e il mese di dicembre, è obbligatorio eseguire sulle piante ospiti coltivate tutti gli interventi insetticidi, così come stabilito dal Servizio fitosanitario regionale competente.
3. Il Servizio fitosanitario competente per territorio definisce le modalità operative per l’attuazione degli interventi di cui al presente decreto e ne assicura la massima diffusione.”
Stante l'obbligo di utilizzare principi attivi insetticidi non ammessi in agricoltura biologica, resta da capire se gli olivicoltori in regime biologico potranno godere di una deroga limitatamente ai trattamenti di contenimento a Xylella fastidiosa o saranno, di fatto, espulsi dal sistema bio.
Infine viene confermato il divieto di impianto delle piante ospiti nelle zone infette (articolo 8) ma “il Servizio fitosanitario regionale può autorizzare l’impianto di piante ospiti all’interno delle zone infette elencate nell’allegato II in cui sono applicate misure di contenimento a norma dell’art. 10, fuorché nella zona di 20 km di cui all’art. 10, comma 7, lettera c). Qualora decida di concedere le autorizzazioni, il Servizio fitosanitario regionale privilegia le piante ospiti appartenenti a varietà che il Comitato fitosanitario nazionale ha dichiarato resistenti o tolleranti all’organismo specificato.”
Il reimpianto, dunque, resta condizionato ad autorizzazione da parte del Servizio fitosanitario regionale.
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