L'arca olearia
Vendita di olive: 6 ore inderogabili dal piazzale al frantoio solo per i commercianti di olive

La nuova normativa impone un limite massimo di 6 ore dall’arrivo delle olive sul piazzale del commerciante fino al frantoio. Un limite impossibile da rispettare per molti frantoi del centro-nord Italia che acquistano olive in Puglia, Calabria o Sicilia
31 luglio 2025 | 13:00 | R. T.
Con l’emanazione della legge n. 206/2023 (Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy) che all’art. 9, comma 1, ha stabilito per i commercianti di olive una tempistica di 6 ore per effettuare le consegne delle olive al frantoio e per effettuare le relative registrazioni nel registro telematico del SIAN, da calcolarsi dalla cessione delle olive stesse da parte dell’olivicoltore.
Il limite delle 6 ore è tassativo e, di fatto, impedisce a molti frantoi del centro-nord Italia di approvvigionarsi di olive dai commercianti. Solo i commercianti, infatti, hanno il limite delle 6 ore dallo scarico del frutto alla consegna al frantoio. Tale disposizione non vale né per i frantoi né per gli olivicoltori.
Secondo quanto emerge da una lettura attenta della “Guida alla compilazione del registro telematico dell’olio d’oliva di cui al DM 10 novembre 2009 e DM 23 dicembre 2013” per i commercianti di olive, la normativa è estremamente stringente e non lascia possibilità di deroghe.
Per «commerciante di olive» si intende “l’impresa che effettua l’acquisto e la vendita di olive destinate alla produzione di olio nonché l’impresa che acquista le olive destinate alla produzione di olio utilizzato a fini professionali o commerciali.
Come specificato dalla Guida le disposizioni della guida non si applicano agli operatori indicati di seguito, in quanto non rientrano nella categoria dei «commercianti»:
- “frantoi”, anche se acquistano e vendono olive;
- “olivicoltori” che vendono le olive prodotte in azienda. (Qualora invece integrassero la loro produzione olivicola con acquisti da terzi, rientrerebbero nella categoria dei «commercianti» con gli obblighi conseguenti).
Gli adempimenti previsti:
Il “flusso” delle olive dall’oliveto al frantoio, passando per il «commerciante», può essere così schematizzato:
- dagli «olivicoltori» ai «commercianti»
- dai «commercianti» ad altri eventuali «commercianti»
- dai «commercianti» ai «frantoi»
Per “consegna” al frantoio si deve intendere sia la vendita delle olive che la loro cessione per la successiva molitura in conto terzi.
Le olive devono essere consegnate al frantoio dal «commerciante» entro 6 ore dall’acquisizione dall’olivicoltore e le relative annotazioni nel registro devono essere effettuate dal «commerciante» sempre entro lo stesso lasso di tempo.
In altre parole, le olive acquistate dal primo acquirente (cioè dal 1°«commerciante») dall’olivicoltore devono giungere al frantoio (cioè essere consegnate) entro le 6 ore dall’acquisizione delle olive
stesse da parte del primo acquirente (cioè dal 1°«commerciante»), indipendentemente da eventuali passaggi intermedi (dal 1° «commerciante» ad un eventuale 2° «commerciante»).
Si precisa che qualora le olive siano acquistate nella modalità “frutto pendente”, il calcolo delle 6 ore parte dalla fine della raccolta della partita oggetto di consegna.
Se la consegna riguarda una partita di olive formata da un coacervo di olive (massale), acquistate dallo stesso olivicoltore o da più olivicoltori, il conteggio delle 6 ore parte dall’orario di acquisizione
della partita di olive acquisita per prima che compone il massale oggetto di cessione.
L’importanza dei DDT (documenti di trasporto)
L’orario di acquisto e di cessione delle olive deve essere sempre comprovato sulla base dei documenti giustificativi.
Pertanto, la «documentazione commerciale» in possesso del «commerciante» deve riportare l’indicazione dell’orario di acquisto/di cessione e della relativa data (qualora questa non coincida con quella del documento stesso), completata da una specifica frase descrittiva.
L’orario di acquisto dall’olivicoltore deve essere arrotondato all’ora successiva preceduto dalla frase del tipo “acquisto da olivicoltore ore…. del….. [la data è da indicare solo nel caso in cui quella del
documento non corrisponde a quella dell’effettivo acquisto].
Da tale orario parte il conteggio delle 6 ore per effettuare tutti gli adempimenti connessi.
Consegna olive al frantoio da parte del «commerciante»
Indicare l’orario e la data:
- dell’acquisto delle olive dall’olivicoltore, preceduto dalla frase “acquisto da olivicoltore ore… del…..”
- della cessione al frantoio, preceduto dalla frase “consegna al frantoio ore… del…..”.
Tenuta del Registro Sian
I codici operazione interessati sono elencati nella seguente tabella:
Il sistema telematico, allo stato attuale, non consente una specifica gestione dell’orario di acquisizione delle olive da parte dei «commercianti» in quanto nei codici operazione non è presente il campo per la sua indicazione. Pertanto, è necessario ricorrere al campo “Note”.
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