L'arca olearia

La battaglia per l'olio extra vergine d'oliva artigianale continua

La battaglia per l'olio extra vergine d'oliva  artigianale continua

La globalizzazione mette in difficoltà la sopravvivenza dei frantoi nelle zone di collina e di montagna a causa dei costi di produzione. Solo partire da una differenziazione di prodotto puiò salvare la biodiversità e la socialità della maggior parte dei 5000 frantoi italiani

06 ottobre 2023 | Giampaolo Sodano, Piero Gonnelli, Stefano Caroli

Nota per il lettore: Il presente documento è stato presentato dagli scriventi al Ministero della sovranità alimentare per la tutela dell'olio extra vergine di oliva artigianale. Una battaglia di lunga data dell'Aifo. Ora a raccogliere il testimone sono stati l'Associazione dei Frantoiani di Puglia, l'Associazione dei Mastri Oleari nonchè il Consorzio Frantoi Artigiani & Piccole Imprese. Con la presentazione del documento e l'interlocuzione con il Ministero, quindi, si vuole il riconoscimento della dizione "artigianale" per quegli oli di qualità realizzati dalle PMI. 

Nel riconoscere l’importanza del Frantoio produttore di olio dalle olive, come recita l’art.1 della legge 24 marzo 2014 n.9 “Norme per l’impresa olearia”, e del Mastro oleario per creare valore ad ogni tipo di olio ottenuto da cultivar differenti di territori diversi e quindi vuole essere un presidio della biodiversità Italiana.

Siamo alla vigilia della campagna 2023/2024 e dopo la pandemia, la guerra Russia-Ucraina, i cambiamenti climatici, e patogeni, ci rendono tutti disorientati e preoccupati, assistiamo a una globalizzazione che mette in difficoltà la sopravvivenza dei frantoi nelle zone di collina e di montagna a causa dei costi di produzione differenti tra le diverse aree nazionali ed europee.

Nel nord barese (zona di maggior produzione Italiana) il costo dell’olio extravergine è superiore dal 20 al 30% rispetto a quello prodotto in Spagna, nelle altre zone d’Italia è superiore dal 50 al 80% e per superare questo divario sarebbe auspicabile una differenziazione tra l’extravergine d’oliva delle industrie di confezionamento che acquistano olio sfuso e imbottigliano, e olio dalle olive artigianale  prodotto nei frantoi dal mastro oleario e confezionato sotto la sua responsabilità per offrire al consumatore la possibilità di scelta anche attraverso l’etichetta e con ciò giustificare la differenza di prezzo.

Olio extra vergine di oliva artigianale versus olio extra vergine di oliva industriale: come riconoscerli?

La proposta: disposizioni urgenti per la valorizzazione del settore dell’olio di oliva di qualità “artigianale”

1. Al fine di consentire la distinzione commerciale delle imprese olearie a carattere artigianale, è definita come impresa artigiana olearia, l’unità produttiva avente i requisiti di cui al comma 2 ed in cui si procede all’estrazione dell’olio dalle olive in conformità alle normative comunitarie e nazionali vigenti ed in particolare a quelle relative all’igiene degli alimenti, alla sicurezza del lavoro, alla tutela dell’ambiente, al fine di fornire le necessarie informazioni sull’identità, la qualità e la tracciabilità del prodotto.

2. Nell’impresa artigiana olearia deve essere collocato il frantoio, la centrifuga o i sistemi equivalenti per il processo estrattivo, gli idonei contenitori per lo stoccaggio del prodotto, nonche’ le appropriate attrezzatura necessarie per la collocazione dell’olio nei contenitori, per l’imbottigliamento e per il confezionamento, ai fini della commercializzazione del prodotto.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le caratteristiche tecniche dei locali adibiti alla lavorazione delle olive e degli oli.

4. Nelle imprese olearie artigiane il responsabile della conduzione tecnica del frantoio è il Mastro oleario. Esso può coincidere con il titolare dell’impresa. In caso di persona diversa dal titolare dell’impresa, questa si adegua alle direttive del titolare, operando nei limiti delle deleghe conferitegli.

5. Il mastro oleario coordina:

a) la gestione del magazzino e dei registri;

b) la fase di molitura;

c) la fase di confezionamento;

d) la gestione, l’utilizzo e lo smaltimento dei sottoprodotti della lavorazione, in particolare dell’acqua di vegetazione e della sansa.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad istituire e gestire gli Albi regionali dei Mastri oleari.

7. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito l’albo nazionale dei Mastri oleari in cui confluiscono i dati degli Albi regionali.

8. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle proprie competenze e dei principi generali previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, favoriscono la formazione dei mastri oleari e curano lo svolgimento di specifici corsi di formazione. Detti corsi sono a carattere propedeutico per i possessori di un diploma di istruzione media di secondo grado e carattere tecnico-pratico per coloro che hanno ottenuto l’attestato finale di frequenza del corso propedeutico o che siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati all’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 23 giugno 1999, ad esclusione del diploma della scuola dell’obbligo. Per la partecipazione ai corsi deve essere posseduto, in ogni caso, il requisito dell’idoneità morale di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 23 giugno 1999.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono la durata dei corsi, le modalità di svolgimento ed i relativi programmi. Ai bandi per la realizzazione delle attività formative.

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