L'arca olearia
Legge regionale sui frantoiani pugliesi. Nuova burocrazia in arrivo?
Molto timore, nelle ultime settimane, sulla nuova legge che riconosce la figura artigianale del frantoiano. Paura di nuove incombenze e di un incremento dei costi. Esaminiamo gli articoli punto per punto
28 marzo 2014 | R. T.
La nuova legge regionale della Puglia, intitolata “Norme sull'impresa olearia” e in procinto di essere pubblicata sul Bollettino ufficiale, ha fatto molto discutere. Soprattutto ha spaventato una parte della categoria che vede nell'emanazione di una norma l'automatico incremento di costi e oneri.
Esaminiamo allora la legge punto per punto, articolo per articolo, per cercare di capire se e dove possono nascondersi insidie per i frantoiani.
Art. 1 - Impresa olearia
1. L'impresa olearia è l'unità produttiva artigiana in cui si procede all'estrazione dell'olio dalle olive in conformità alle normative vigenti e, in particolare, a quelle relative all'igiene degli alimenti, alla sicurezza del lavoro e alla tutela dell'ambiente, al fine di fornire le necessarie informazioni sull’identità, la qualità e la tracciabilità del prodotto.
2. Nell'impresa artigiana olearia deve essere collocato il frantoio, la centrifuga per il processo estrattivo, idonei contenitori per lo stoccaggio e, quindi, conformemente alle norme vigenti, l'adeguata attrezzatura per la collocazione dell'olio in contenitori, oltre alle macchine per l’imbottigliamento e il confezionamento, ai fini della commercializzazione del prodotto.
3. Le caratteristiche tecniche dei locali adibiti alla lavorazione delle olive e degli oli sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, di concerto con l’Assessore regionale alla sanità.
L'articolo 1 ribadisce che l'impresa olearia è artigiana per definizione e che qui deve avvenire sia l'estrazione, sia l'imbottigliamento sia la commercializzazione, secondo le normative vigenti in tema di sicurezza alimentare e di igene.
Art. 2 - Mastro oleario
1. Il mastro oleario è il responsabile della conduzione tecnica del frantoio e, di norma, coincide con il titolare dell’impresa. Nell’ipotesi di persona diversa dal titolare dell’impresa, questa si adegua alle direttive del titolare, operando nei limiti delle deleghe conferitegli.
2. Il mastro oleario coordina:
a) la gestione del magazzino e dei registri;
b) la fase di molitura;
c) la fase di confezionamento;
d) la gestione, l’utilizzo e lo smaltimento dei sottoprodotti della lavorazione: acqua di vegetazione e sansa.
3. Presso l’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari è istituito e tenuto l’Albo regionale dei mastri oleari.
L'articolo 2 è probabilmente quello più innovativo dell'impianto della legge. Di fatto istituisce il mastro oleario come figura artigiana responsabile dei processi che avvengono all'interno dell'impresa.
E' la stessa legge che afferma che, di solito, mastro oleario e imprenditore coincidano. Le deleghe conferite dall'imprenditore al mastro oleario, quando coincidessero con quelle del comma 2, farebbero di lui il responsabile dei processi produttivi. Una responsabilità che deve essere accompagnata da apposite competenze. Attenzione, non si parla di operai addetti alle macchine o a singoli settori, ma di una figura di gestione e coordinamento.
In quest'ottica ci si avvicina al settore agricolo, dove esiste la figura dell'imprenditore agricolo (IA), ai sensi del Codice civile, ma anche quella dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) che, come da definizione, deve disporre di adeguata preparazione per il coordinamento delle maestranze. Anche lo IAP risulta iscritto a un albo, tenuto dalla regione. Come sappiamo l'iscrizione all'albo degli IAP è assolutamente gratuita, previo svolgimento di corsi di formazione ambientale, anch'essi gratuiti, e di esame di abilitazione.

Art. 3 - Formazione dei mastri oleari
1. La Regione Puglia favorisce la formazione dei mastri oleari e cura lo svolgimento di specifici corsi di formazione.
2. I corsi sono a carattere propedeutico per i possessori di un diploma di istruzione media di secondo grado e carattere tecnico-pratico per coloro che hanno ottenuto l'attestato finale di frequenza del corso propedeutico o che siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati dalla legge regionale 5 agosto 2013, n. 23 (Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro), a esclusione del diploma della scuola dell'obbligo.
3. La durata dei corsi, le modalità di svolgimento e i relativi programmi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari di concerto con l'Assessore alla formazione professionale.
Art. 4 - Corsi di formazione
1. Ai bandi per la realizzazione delle attività formative di cui all'articolo 3 possono partecipare consorzi di imprese e/o loro associazioni professionali, temporaneamente associate con enti di formazione accreditati, nel rispetto della vigente normativa in materia, con specifiche e documentate competenze nella trasformazione dei prodotti agricoli e dotati di laboratori e apparecchiature per le attività formative di cui all’articolo 3.
2. Lo svolgimento della parte tecnico-pratica dei corsi deve, comunque, essere effettuata presso le imprese olearie.
3. La presentazione delle domande per la partecipazione ai corsi, l'accertamento del possesso dei requisiti previsti e il rilascio degli attestati di qualifica sono regolati dalle norme regionali sulla formazione professionale.
4. L'attestato rilasciato al termine del corso tecnico-pratico costituisce titolo per la iscrizione nell'Albo regionale dei mastri oleari.
I corsi per diventare mastro oleario saranno dunque gestiti dalla Regione Puglia attraverso l'emissione di bandi, probabilmente nell'ambito delle politiche formative regionali finanziate dall'Ue. Nessun onere è previsto, se non la frequenza ai corsi per chi desidera acquisire l'attestato idoneo all'iscrizione all'Albo.
Art. 5 - Norme transitorie
1. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere l’iscrizione all'Albo regionale dei mastri oleari coloro che dimostrino di aver svolto negli ultimi cinque anni precedenti i compiti attribuiti al mastro oleario ai sensi dell'articolo 2.
La salvaguardia delle competenze acquisite sul campo, nel lavoro quotidiano, è quindi garantita dalla norma transitoria. Nessun corso o onere viene chiesto a chi ha esercitato, di fatto, l'attività di mastro oleario nel passato. Questo può essere iscritto di diritto nell'albo su sua richiesta.
Naturalmente, dopo l'emanazione della legge, si aspettano tutti i dispositivi attuativi e la modulistica che ci auguriamo siano i più semplici e comprensibili possibile.
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