Editoriali

Difendere la credibilità e l'onorabilità dell'Italia agroalimentare

Va risolta la difficile convivenza tra applicativa tra illeciti penali e amministrativi. Secondo il responsabile ambiente e territorio di Coldiretti, nonchè vicepresidente della Commissione Caselli, Stefano Masini: "l’origine geografica dei prodotti alimentari riveste una importanza strategica per il nostro Paese di grandissimo valore economico e culturale"

04 marzo 2016 | Stefano Masini

A un obiettivo sguardo d’insieme non pare dubbio che l’attuale impianto penale in campo agro-alimentare presenta l’urgente necessità di un ricondizionamento, che operi lungo plurime e interferenti direttrici.

Infatti, la stratificazione legislativa occorsa nei decenni in maniera alquanto disordinata ha creato vistosi punti di frizione, con le conseguenti incertezze interpretative, tra le disposizioni codicistiche e quelle di legge speciale, mentre gli interventi di depenalizzazione (da ultimo con d.lgs. 507/1999) se, da una parte, hanno formalmente semplificato il quadro sanzionatorio penale, dall'altra hanno inasprito la già difficile convivenza applicativa tra illeciti penali e amministrativi.

Inoltre, l’apparato sanzionatorio penale, pur avendo finora bene o male assolto la funzione che una società moderna, sensibile alla protezione della salute e del consumatore, può e deve aspettarsi, affonda le sue origini in tempi ormai troppo lontani e risponde a criteri in parte superati e senz’altro da migliorare.

L’impegno della Commissione di studio istituita dal Ministero della giustizia (ndr nota anche come Commissione Caselli) al fine di elaborare proposte di riforma nella materia dei reati agroalimentari si è, perciò, estrinsecato nella ricerca di un aggiornamento della normativa penale secondo i seguenti obiettivi:

- mantenere un elevato livello di tutela della salute pubblica di matrice codicistica, nel contempo chiarendo il perimetro di tutela di quelle fattispecie, descritte dalla legislazione complementare, che appartengono a una fase prodromica di aggressione al bene giuridico;

- assegnare maggiore coerenza e compattezza alla tutela delle frodi commerciali, forgiandole come circoscritto sottosistema nell’ambito dei delitti del Titolo VIII del codice penale, anche attraverso la enucleazione di beni giuridici più conformi alla sensibilità contemporanea, quali, in particolare, quelli inerenti il patrimonio agro-alimentare e la esplicita protezione del consumatore;

- rafforzare ed estendere i casi di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quale strumento di prevenzione contro la commissione di reati alimentari, anche tramite la previsione di canoni modellistici conformativi.

Per quanto, in particolare, riguarda le frodi commerciali, il primo compito che la Commissione ha perseguito è stato quello di riorganizzare la materia, conferendole maggiore chiarezza, omogeneità ed effettività, anche rispetto a discipline non ben calibrate che si sono succedute nel tempo sotto la pressione di emergenze contingenti.

Si è partiti dalla considerazione che l’origine geografica dei prodotti alimentari riveste una importanza strategica per il nostro Paese di grandissimo valore economico e culturale tanto nell'ambito del commercio internazionale quanto per i consumatori nazionali.

Per le contravvenzioni che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alla salute pubblica o alla sicurezza dei prodotti alimentari la Commissione propone un sistema di prescrizioni già sperimentato nel d.lgs. 758/1994 in materia di sicurezza del lavoro.

Si prevede, infatti, l’imposizione da parte dell'autorità di vigilanza o della polizia giudiziaria della regolarizzazione entro un certo termine della situazione produttiva o commerciale accertata come non conforme. L’adempimento delle prescrizioni conduce alla estinzione del reato, attraverso un meccanismo che predilige l’eliminazione della irregolarità rispetto alla mera repressione e che assicura anche una potenzialmente significativa deflazione del carico giudiziario.

Spostandosi, poi, dall’orizzonte delle frodi puntiformi verso fenomeni più aggressivi e pericolosi di criminalità economico-alimentare, e prendendo come modello quello già introdotto dalla l. 99/2009 in materia di contraffazione di marchi (art. 474 - ter c.p.), la Commissione ha varato il delitto di agro-pirateria (art. 517- quater.1 c.p.), che si manifesta allorché, pure al di fuori di fattispecie associative, le condotte di frode alimentare vengano compiute in modo sistematico ed attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate.

Anche il d.lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti viene significativamente inciso. Al di là della previsione delle specifiche sanzioni pecuniarie e interdittive graduate secondo la gravità del delitto presupposto viene, per la prima volta, concepito un modello di organizzazione e gestione delle imprese alimentari, che deve essere adottato ed efficacemente attuato e monitorato, assicurando un sistema aziendale idoneo all’adempimento degli obblighi giuridici nazionali e sovranazionali relativi ad una serie di parametri, al fine di scongiurare la responsabilità dell'ente.

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