Economia

IN ATTESA DELLA SENTENZA DEFINITIVA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUUROPEA, CONTINUA A FAR DISCUTERE L'IRAP

Incompatibile con la normativa comunitaria, sarebbe addirittura vietata. La questione rimane tuttavia aperta. Non si può immaginare un cambio repentino dell'intero sistema di finanziamento regionale

18 marzo 2006 | Mena Aloia

Ad otto anni dal suo debutto l’Irap continua a far discutere.
Il 14 marzo, l'avvocato generale della Corte di giustizia europea del Lussemburgo, Christine Stix-Hackl, ha depositato le conclusioni in merito alla causa che vede l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) incompatibile con la normativa comunitaria.
L’avvocato generale ha dichiarato che l’imposta Irap è vietata dalla sesta direttiva UE.
Ora si aspetta la sentenza definitiva della Corte di giustizia Ue che potrebbe essere emessa a ridosso dell’estate.
E’ bene però ricordare che le dichiarazioni dell’avvocato generale non sono vincolanti per i giudici della Corte. La questione è quindi ancora aperta, ma appare verosimile che anche la Corte ritenga l’Irap incompatibile con la sesta direttiva Iva.
In merito agli effetti di una eventuale sentenza di incompatibilità, l’avvocato Stix-Hackl propone che essi si producano alla scadenza dell’esercizio tributario nel corso del quale la corte si pronuncerà.
"Non si può immaginare realisticamente -ha dichiarato l’avvocato- che le autorità italiane cambino il loro intero sistema di finanziamento regionale da un giorno all'altro".
Effetti sul passato ci potrebbero essere solo per chi ha presentato ricorso entro il 17 marzo 2005.
Questa è la data in cui il precedente avvocato generale Jacobs era intervenuto per la prima volta sulla questione facendo emergere una concreta probabilità di incompatibilità.
Quindi sarebbe giusto ritenere le azioni legali promosse dopo il 17 marzo 2005 di carattere potenzialmente speculativo pertanto escluse da eventuali rimborsi.
Al di là, comunque, del tempo che verrà concesso allo Stato italiano per adeguarsi, la cosa che ad oggi risulta difficilmente prevedibile è il come il governo deciderà di adeguarsi.
E poi, quale governo avrà questo compito?
Il governo che ha introdotto l’Irap nel 1997 e che evidentemente la riteneva giusta, o l’attuale governo che ritiene questa imposta “una follia della prima finanziaria di Prodi” (Tremonti), ma che in tanti anni non ha provveduto ad un suo miglioramento?
Miglioramento ritenuto da più parti necessario anche qualora la Corte di giustizia europea dovesse “assolvere” l’imposta regionale sulle attività produttive.
E’ mia opinione che il vero problema di questo strumento, tra i più innovativi e contestati del sistema tributario italiano, è l’aver ignorato l’aspetto “psicologico” del contribuente.
Per discutere tale aspetto è utile richiamare qualche dato.
L’Irap venne introdotta nel 1997 (con effetti per la prima volta sui redditi del 1998) come tributo regionale per il finanziamento della spesa sanitaria. Contestualmente vennero aboliti i contributi
sanitari, la tassa sulla salute, l’imposta patrimoniale sulle imprese, la tassa di concessione governativa sulla partita Iva, l’Ilor e un tributo locale, l’Iciap. Tutto questo nel rispetto del vincolo dell’invarianza del gettito complessivo. Invarianza del gettito, ma non della categoria di contribuenti poiché furono sostituite imposte eterogenee tra loro.
L’Irap grava sulle persone fisiche e giuridiche con un'aliquota di base pari al 4,25% del valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nella regione. L'aliquota può variare nella misura di un punto percentuale da regione a regione.
Schematizzando, la base imponibile Irap è:
+ Reddito imponibile Irpef
+ costo del personale
+ costo dei soggetti para-subordinati e occasionali
+ interessi passivi
- proventi straordinari (plusvalenze da cessione d’azienda)
Ed è su quest’ultimo aspetto che il tributo è risultato molto impopolare.
Punto primo, l’Irap non è deducibile dall’Irpef. Il contribuente paga, in pratica, le imposte su un’imposta.
Punto secondo, la base imponibile comprende anche i redditi da lavoro e gli interessi pagati sul debito e, di conseguenza, l’imposta è dovuta anche da imprese in perdita o fortemente indebitate.
E’ forte qui la sensazione che si stia colpendo la voglia di fare impresa.
Vero è che se si fosse deciso di rendere l’Irap deducibile e se si fosse ridotta la base imponibile si sarebbe, necessariamente, dovuta aumentare l’aliquota media, sempre per rispettare il vincolo dell’invarianza del gettito complessivo. Ma, forse, il contribuente, avrebbe accettato più facilmente un’aliquota maggiore sui redditi prodotti che un’imposta calcolata sui costi di gestione di un’attività.
Le conclusioni dell’avvocato generale europeo arrivate in piena campagna elettorale sono servite a riaccendere il dibattito e a renderlo nuovamente attuale.
Dalle ultime dichiarazioni dei due leader sembra inevitabile una sua modifica, ma nulla di più concreto ci è dato sapere. A dir il vero entrambi parlano di una riduzione, ma essendo, ribadisco, in campagna elettorale, è più saggio aspettare.


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