Legislazione 08/02/2019

E' Km0 se prodotto o coltivato a non più di 70 chilometri dal luogo di vendita

E' Km0 se prodotto o coltivato a non più di 70 chilometri dal luogo di vendita

Una proposta di legge in discussione al Senato disciplina la filiera corta 


La proposta di legge, nel nuovo testo proveniente dalla Camera, all’articolo individua le finalità del provvedimento, che consistono nella valorizzazione e promozione della domanda e dell’offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli a filiera corta. Le regioni e gli enti locali possono adottare le iniziative di loro competenza per la realizzazione delle suddette finalità, fermo restando il vincolo dell’invarianza di spesa.

L’articolo 2 contiene le definizioni. In particolare, i "prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile" sono quelli provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime o da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione, mentre "prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta" sono quelli la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale.

Il successivo articolo 3 stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere, sempre senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure per favorire l'incontro diretto tra gli agricoltori produttori dei prodotti a chilometro zero o utile e da filiera corta e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva.

L’articolo 4 prevede che i comuni possono riservare appositi spazi all’interno dei mercati di prodotti agricoli agli imprenditori agricoli, che vendono prodotti a chilometro zero o utile e da filiera corta e che le regioni e gli enti locali, d’intesa con il commercio e la grande distribuzione organizzata, favoriscono la destinazione di particolari aree degli esercizi della grande distribuzione commerciale alla vendita dei medesimi prodotti.

L’articolo 5 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città, l’istituzione del logo "chilometro zero o utile" e del logo "filiera corta" nonché l’indicazione delle condizioni e delle modalità di attribuzione e gestione degli stessi loghi.

L’articolo 6 sostituisce il comma 1 dell’articolo 144 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), concernente gli appalti relativi ai servizi di ristorazione, prevedendo che, in sede di gara, a parità di offerta, costituisce criterio di premialità l’utilizzo in quantità congrua di prodotti alimentari e agricoli a chilometro zero o utile o da filiera corta.

L’articolo 7 stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per l’immissione sul mercato o l’utilizzo dei loghi in relazione a prodotti definiti a chilometro zero o utile e da filiera corta in assenza dei requisiti previsti dal provvedimento in esame.

L’articolo 8 contiene le abrogazioni e le disposizioni di coordinamento con l’articolo 11, comma 2, della legge n. 158 del 2017, che reca la vigente disciplina in materia di promozione dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile, nonché la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano e delle minoranze linguistiche per la traduzione bilingue dei loghi di cui all’articolo 5.

 

di Marcello Ortenzi