Legislazione

Etichettatura d'origine obbligatoria degli alimenti: via libera al DL Semplificazioni

La norma approvata non è immediatamente esecutiva ma propedeutica all'emanazione di un decreto ministeriale che andrà notificato a Bruxelles. Solo dopo tre mesi dalla notifica, sempre che la Commissione non sollevi obiezioni, diventerà operativa

07 febbraio 2019 | R. T.

Il Decreto legge Semplificazione introduce l'obbligo di etichettatura degli alimenti ma il percorso per la sua applicazione resta irto di ostacoli.

Infatti la normativa appena approvata è solo propedeutica all'emenzione di un decreto del Ministero delle politiche agricole "previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari" che dovrà poi essere notificato a Bruxelles.

A quel punto scatterà la procedura prevista dall'articolo 45 del regolamento 1169/2011, ovvero la Commissione europea, sulla base della pratica istruita dall'Italia dovrà stabilire se gli alimenti per cui l'Italia chiede l'obbligatorietà dell'indicazione di origine abbiano i requisiti di specificità richiesti.

Sarà il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in collaborazione con l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a realizzare appositi studi "diretti a individuare la presenza di un nesso comprovato tra talune qualità degli alimenti e la relativa provenienza nonché a valutare in quale misura sia percepita come significativa l’indicazione relativa al luogo di provenienza e quando la sua omissione sia riconosciuta ingannevole."

A tre mesi dalla notifica a Bruxelles, e se la Commissione non solleverà obiezioni o richiederà chiarimenti o integrazioni, il provvedimento diventerà pienamente operativo.

La novità è che il decreto Semplificazioni prevede anche direttamente la sanzione per il mancato rispetto di questo futuro obbligo: da 2 a 16 mila euro, salvo il fatto non costituisca reato.

A festeggiare il provvedimento Ettore Prantini, presidente Coldiretti: “L’obbligo di indicare in etichetta l’origine di tutti gli alimenti in commercio consentirà di valorizzare la produzione nazionale, garantire scelte di acquisto consapevoli ai cittadini e combattere il falso made in Italy. Grazie all’obbligo dell’indicazione in etichetta – spiega– sarà possibile conoscere finalmente la provenienza della frutta impiegata in succhi, conserve o marmellate, dei legumi in scatola o della carne utilizzata per salami e prosciutti fin ad ora nascosta ai consumatori, ma anche difendere l’efficacia in sede europea dei decreti nazionali già adottati in via sperimentale in materia di etichettatura di origine di pasta, latte, riso e pomodoro”.

Di seguito il testo legislativo approvato in via definitiva dalla Camera.

"Art. 3-bis. – (Disposizioni in materia di etichettatura) – 1. All’articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2 sono abrogati; b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
“3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, previo espletamento della procedura di notifica di cui all’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sono definiti, per le finalità di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 dell’articolo 39 del medesimo regolamento, i casi in cui l’indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria. Sono fatte salve le prescrizioni previste dalla normativa europea relative agli obblighi di tracciabilità e di etichettatura dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti. 3-bis. Con il decreto di cui al comma 3 sono individuate le categorie specifiche di alimenti per le quali è stabilito l’obbligo dell’indicazione del luogo di provenienza. Ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in collaborazione con l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), assicura la realizzazione di appositi studi diretti a individuare la presenza di un nesso comprovato tra talune qualità degli alimenti e la relativa provenienza nonché a valutare in quale misura sia percepita come significativa l’indicazione relativa al luogo di provenienza e quando la sua omissione sia riconosciuta ingannevole. I risultati delle consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e trasmessi alla Commissione europea congiuntamente alla notifica del decreto di cui al comma 3. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3-ter. L’indicazione del luogo di provenienza è sempre obbligatoria, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011, quando sussistano le condizioni di cui all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018. La difformità fra il Paese di origine o il luogo di provenienza reale dell’alimento e quello evocato dall’apposizione di informazioni di cui al predetto articolo 1 del regolamento (UE) 2018/ 775, anche qualora risultino ottemperate le disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011, si configura quale violazione di cui all’articolo 7 del medesimo regolamento (UE) n. 1169/ 2011, in materia di pratiche leali d’informazione”; c) i commi 4 e 4-bis sono abrogati; d) ai commi 6 e 12, le parole: “dei decreti” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto”; e) il comma 10 è sostituito dal seguente:
“10. Per le violazioni delle disposizioni relative all’indicazione obbligatoria dell’origine e della provenienza previste dal presente articolo e dai decreti attuativi, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231”; f) al comma 11, le parole: “del primo dei decreti” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto”.
2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la data della notifica di cui al paragrafo 1 dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, di cui è data comunicazione con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."

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