L'arca olearia
L'olio extra vergine IGP Puglia già sugli scaffali dalla prossima campagna olearia
Con la lettura pubblica del disciplinare di produzione, e i ritocchi concordati, si chiude l'iter nazionale per il riconoscimento. L'olio pugliese certificato sarà tutto nutraceutico ed esclusivamente ottenuto da varietà pugliesi e nazionali
28 luglio 2017 | Alberto Grimelli
L’Indicazione Geografica Protetta "Puglia" sarà riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto da olive prodotte solo da oliveti impiantati nel territorio regionale ed ottenuto da impianti di trasformazione, stoccaggio e confezionamento ricadenti all’interno del territorio della regione Puglia.
Quindi, come già per l'IGP Sicilia, Calabria e Marche, e ovviamente il Toscano nato vent'anni fa, le IGP olivicole italiane assomigliano molto di più a denominazione di origine protetta, con tutte le fasi del processo che devono essere svolte sul territorio.
Con la lettura pubblica a Bari del 27 luglio scorso e i ritocchi al disciplinare concordati, si chiude l'iter nazionale per l'ottenimento dell'IGP Puglia. Ora spetterà al Ministero delle politiche agricole pubblicare il provvedimento in Gazzetta Ufficiale e mandare la richiesta di riconoscimento a Bruxelles. Dal momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale italiana, l'IGP Puglia godrà della tutela provvisoria e si potranno trovare anche bottiglie con il logo del Comitato promotore sugli scaffali del supermercato. Ma sarà possibile già con la nuova campagna olearia? “Non voglio dire nulla, per scaramanzia – ci risponde Leo Piccinno, presidente del Comitato promotore IGP Puglia – ma i tempi ci potrebbero essere. Mai dire mai, anzi speriamo.”
L'audizione per la lettura pubblica del disciplinare di produzione, già approvato dal Ministero delle politiche agricole, si è rivelata ulteriore momento di confronto che ha consentito alcuni utili ritocchi
Verrà, per esempio modificato l'articolo 5, “cultivar di olivo”. “Nel corso del dibattito – commenta Leo Piccinno – Benedetto Miscioscia ha fatto notare che la formulazione avrebbe lasciato un potenziale spazio all'utilizzo di varietà straniere. Non è mai stata intenzione del Comitato avvallare una simile apertura, abbiamo quindi ben accolto la proposta di Miscioscia. Oltre alle varietà indicate dal disciplinare, altre varietà, ma solo nazionali, potranno concorrere fino a un massimo del 30%.”
Altre modifiche al disciplinare? “Ancora sull'articolo 5, il Comitato promotore si è riservato qualche giorno di tempo per valutare la proposta, giuntaci da più parti, di elevare da 75 a 100-120 chilometri la distanza massima da luogo di trasformazione a sito di confezionamento – ha spiegato Leo Piccinno – le ragioni espresse sono valide e credo che si troverà una mediazione.”
Il disciplinare di produzione dell'IGP Puglia contiene molte novità e anche qualche apparente contraddizione.
Partiamo da queste ultime. Apparentemente può diventare IGP Puglia tutto e il contrario di tutto, visto che si va da un fruttato 2 a 7, da un amaro 2 a 7, da un piccante 2 a 7. Da leggero a intenso. Gli antipodi, se non fosse che l'olio pugliese deve essere tutto nutraceutico, ovvero avere un contenuto di fenoli bioattivi (il riferimento è al claim salutistico reg. Ue 432/2012) superiore a 250 mg/kg. Oggettivamente difficile avere un olio con fruttato 2, amaro 2 e piccante 2 con una concentrazione fenolica superiore a 250 mg/kg. Simile contraddizione la troviamo per quanto riguarda acidità, 0,4% (apparentemente alta) ed etil esteri inferiori a 20 mg/kg. Il valore di perossidi non deve essere superiore a 10 meq/kg. Non si tratta di parametri tra i più restrittivi ma che impongono comunque attenzione nelle fasi di produzione e trasformazione.
Dispiace che il disciplinare di produzione abbia dovuto catalogare l'ovvio: “raccolta delle olive direttamente dalla pianta” e trasformazione “entro 36 ore dalla raccolta”. Innovativo invece il limite produttivo, di 12 tonnellate ad ettaro (soprattutto per evitare frodi, ovvero “superproduzioni” non giustificate) e la resa massima del 20%. Apparentemente anche in questo caso si tratta di una resa bassa, specie se consideriamo che la raccolta può protrarsi fino al 31 gennaio, ma compatibile con il limite imposto di temperatura di estrazione di 27 gradi centigradi.
Tutto l'olio IGP Puglia, insomma, sarà nutraceutico e estratto a freddo.
Particolarmente interessante, e a tutela del consumatore, il fatto che l'olio IGP Puglia deve essere confezionato entro il 30 settembre successivo alla data di molitura. Sarà insomma impossibile trovare IGP Puglia fatto di miscele di olio vecchio e olio nuovo.
L'autorità designata ai controlli sarà la Camera di Commercio di Bari.
L'IGP Puglia lascia anche ai singoli produttori la possibilità di distinguersi e fare promozione grazie a diciture in etichetta come “monovarietale”, “raccolto a mano”, “da olivi monumentali” e simili purchè tali diciture siano documentabili e preventivamente autorizzate dall'autorità di controllo.
Torna infine il termine minimo di conservazione di 18 mesi dalla data di confezionamento.
Nel complesso si tratta di un disciplinare di produzione che, pur cercando di non essere troppo restrittivo, ha dei forti caratteri di innovazione che guardano a rassicurare il consumatore più che il mondo della produzione. Finalmente, direi. La strada è quella.
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16 gennaio 2026 | 16:00 | Alberto Grimelli
marco de dominicis
29 luglio 2017 ore 12:53Buongiorno,
sono proprietario di un frantoio in provincia di Roma e quindi non direttamente interessato all'argomento come potrebbero essere i miei colleghi pugliesi ma vorrei porre un quesito o, meglio, avere un chiarimento.
L'art. 5 del disciplinare di produzione della i. G. P. "olio di Puglia" dice che "l'imbottigliamento e il confezionamento deve avvenire entro e non oltre il 30 settembre successivo alla data di molitura, nel sito della trasformazione o in un' areale con un sito massimo di 75 km intorno al sito di trasformazione, per evitare il decadimento delle caratteristiche chimiche ed organolettiche che caratterizzano la tipicità del prodotto".
Dal suo articolo si apprende che tale limite verrà innalzato a 100/ 120 km. Ora bisognerebbe spiegare in che modo è stato calcolato tale limite e se è giusto che esso non garantisca la possibilità di fare blend fra olii extravergini prodotti tra la provincia di Foggia e la provincia di Lecce.
Grazie anticipatamente,
Marco De Dominicis
Frantoio Oleario Fontana Laura
Amm. del forum olioefrantoio.it.