L'arca olearia
Tutte le sanzioni sull'etichettatura dell'olio d'oliva. Il nuovo decreto legislativo 103/2016
In Gazzetta ufficiale la norma che salvaguarda il penale sull'amministrativo per tutti gli illeciti relativi all'etichettatura. Solo multe, fino a 6000 euro, a chi non istituisce il registro Sian presso la propria azienda o non tiene le registrazioni secondo le norme. Abrogato il decreto legislativo 225/2005
17 giugno 2016 | R. T.
E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 16 giugno 2016 (Serie generale 139) il decreto legislativo 103 del 23 maggio 2016 che prevede “Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonche' ai metodi ad essi attinenti.”
Con l'entrata in vigore di questo provvedimento normativo viene abrogato il precedente decreto legislativo sulle sanzioni, ovvero il 225 del 30 settembre 2005.
Il nuovo decreto legislativo, 103/2016, entrerà in vigore dal 1 luglio prossimo.
Dopo la dura battaglia condotta dal Parlamento italiano sulla precedente bozza di decreto, che prevedeva una depenalizzazione di fatto di molti reati relativi all'etichettatura, il provvedimento che entrerà presto in vigore prevede la salvaguardia del penale sull'amministrativo per tutte le fattispecie.
Vediamo nel dettaglio le sanzioni.
Vendere oli di oliva (ndr si intende extra vergine, vergine, olio di oliva, olio di sansa di oliva) in recipienti di capacità superiore ai 5 litri (25 litri per mense o ristorazione collettiva) costerà dai 150 ai 600 euro.
Utilizzare tappi o sistemi di confezionamento che non perdono l'integrità dopo la prima apertura (vedi articolo 2 regolamento 29/2012) porterà a una sanzione da 800 a 4800 euro.
Omettere la categoria merceologica degli oli di oliva in etichetta sarà punito con una multa da 1600 a 9500 euro.
Indicare le categorie commerciali degli oli d'oliva in maniera difforme da quanto previsto costerà da 2500 a 15000 euro.
Omettere l'indicazione d'origine in etichetta, o anche sui documenti commerciali (documenti di trasporto e/o fatture), ovvero riporta “segni, figure o illustrazioni in sostituzione della designazione dell'origine o che possono evocare un'origine geografica diversa da quella indicata” viene punito con una multa da 2.000 a 12000 euro.
Chiunque indichi l'origine sull'olio d'oliva o sull'olio di sansa di oliva, anche utilizzando segni o figure, è soggetto a sanzione da 3500 a 18000 euro.
Non indicare sui documenti commerciali (documenti di trasporto e fatture) l'indicazione dell'origine per le olive destinate alla trasformazione in olio comporta una sanzione da 600 a 3500 euro.
Utilizzare illegittimamente, ovvero senza gli obblighi prescritti dal regolamento Ue 29/2012, una delle informazioni facoltative previste dalla legislazione europea costerà da 3500 a 18000 euro.
Chiunque utilizzi l'indicazione facoltativa, senza però averla annotata sul registro Sian, ovvero non esibisca analisi chimica e/o organolettica relativa all'indicazione facoltativa rivendicata è soggetto a sanzione da 500 a 3000 euro.
In tutti i casi precedentemente descritti, che riguardano violazioni relative all'etichettatura, viene salvaguardata la prevalenza della norma penale attraverso la dizione “salvo il fatto costituisca reato”.
Nei casi seguenti l'illecito afferisce solo alla sfera amministrativa.
Non riportare la categoria commerciale e/o la designazione dell'origine nel campo visivo principale (vedi articolo 4 del regolamento 29/2012) prevede una multa da 1600 a 9500 euro.
Non istituire, se obbligati, il registro telematico Sian di carico e scarico degli oli di oliva comporta una sanzione da 1000 a 6000 euro.
Non effettuare le registrazioni secondo le modalità prescritte (ndr ad esempio entro i 6 giorni dall'effettuazione dell'operazione) prevede una sanzione da 300 a 1200 euro.
Attenzione, però. E' previsto che in caso di reiterazione della violazione per la mancata istituzione del registro, l'autorità competente (ndr ICQRF – Repressione Frodi) applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento fino a sei mesi.
La mancata indicazione della categoria dell'olio e dell'origine, di un codice identificativo, della indicazione della capacità totale e di un dispositivo di misurazione per la valutazione della quantità dell'olio contenuto sui recipienti di stoccaggio sarà soggetto a una sanzione da 500 a 3000 euro.
Chiunque sulle bottiglie confezionate, ma non etichettate, non indichi con apposito cartello il lotto, il numero di confezioni, la loro capacità, la categoria dell'olio e l'eventuale rivendicazione di indicazioni facoltative sarà soggetto a sanzione da 500 a 300 euro.
Le sanzioni precedentemente indicate sono:
“a) dimezzate se la violazione riguarda quantitativi di prodotto non superiori a 700 chilogrammi/litri di olio o a 3.500 chilogrammi di olive;
b) raddoppiate, se la violazione riguarda quantitativi di prodotto superiori a 30.000 chilogrammi/litri di olio o a 150.000 chilogrammi di olive.”
L'importo delle sanzioni previste non può essere inferiore a euro 150.
Il quantitativo di prodotto da considerare per gli oli preimballati, ai fini della quantificazione della sanzione è quello identificato dal lotto.
Infine: “Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e' designato quale autorita' competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, prevedendo modalita' organizzative che assicurino la separazione tra le funzioni di accertamento e quelle di irrogazione della sanzione. Restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.”
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Accedi o RegistratiEmanuele Aymerich
18 giugno 2016 ore 09:19Quindi: 1) non si è messo un quantitativo minimo sotto il quale si depenalizza, quindi si aprirà un processo penale anche solo per una bottiglia difettosa. 2) non si è limitato il potere dei controlli all'unico organo che ne ha reali competenze qualificate: il Repressione Frodi. In pratica in Italia chiunque indossi una divisa può sindacare su tutto, pure se non ne ha le competenze: sarebbe stato auspicabile che potessero solo fungere da segnalatori al Repressione Frodi che andava potenziato.
3) non si è risolto il problema della differenza di ruolo tra accertamento e irrogazione della sanzione, basterà che firmino due persone diverse dello stesso ufficio.
Certo senza questo decreto non so come l'Italia sarebbe potuta andare avanti, se ne sentiva davvero la mancanza di un po di aria fritta.
GIANLUCA TRANCHIDA
28 novembre 2019 ore 15:59Ci voglioni mettere in ginocchio. Questo è uno Stato di , anzi, una Europa che sa solo sanzionare.