L'arca olearia 21/02/2014

Piccoli frantoi sotto attacco: volano verbali Inail da migliaia di euro

Nuova interpretazione del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 sui “premi speciali unitari per l'assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive”. Perchè cambia l'esplicazione della norma a ventisette anni di distanza dalla sua emanazione?


Sono arrivate diverse segnalazioni a Teatro Naturale in merito a verbali Inail, di importi variabili tra 6000 e 15000 euro, per violazione dell'obbligo assicurativo previsto dal decreto ministeriale 15 luglio 1987.

Il suddetto decreto stabilisce i “premi speciali unitari per l'assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive”. Si tratta dei premi Inail per quei piccoli e piccolissimi frantoi, spesso a conduzione familiare, che effettuano unicamente contoterzismo stagionale e che non hanno operai.

Piccole imprese part time che spesso servono, o servivano, a far quadrare i conti famigliari.

In assenza di contratti di lavoro e, stante la stagionalità dello stesso, il Ministero del lavoro decise di stabilire forfettariamente dei premi assicurativi Inail per questi soggetti.

L'”anzianità” della materia la si deduce, oltre che dalla data del suddetto decreto, anche dal suo contenuto che riportiamo:

Articolo unico
A decorrere dalla campagna olearia 1987-88 per l'assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all'obbligo assicurativo ai sensi del titolo I del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabilite le seguenti nuove misure di premio speciale unitario;
1) Frantoi di tipo A): con una vasca da macina e non più di due presse o superpresse di qualsiasi tipo.
Per la retribuzione minima giornaliera di L. 28.200:
L. 107.700 per i lavori di durata non superiore a 30 giorni di calendario ("breve periodo");
L. 339.100 per l'"intera campagna".
Nel caso di retribuzione giornaliera superiore a L. 28.200 i predetti premi saranno proporzionalmente aumentati con arrotondamento alle 100 lire.
2) Frantoi di tipo B): qualunque frantoio non rientrante nel tipo A.
Per una retribuzione minima giornaliera di L. 28.200:
L. 148.400 per i lavori di durata non superiore a 30 giorni di calendario ("breve periodo");
L. 414.100 per l'"intera campagna".
Nel caso di retribuzione giornaliera superiore a L. 28.200 i predetti premi saranno proporzionalmente aumentati con arrotondamento alle 100 lire.

Al di là degli importi in lire, si segnala che il Ministero del lavoro individuava due tipologie di frantoi, di tipo A e di tipo B.

Praticamente scomparso il tipo A: “una vasca da macina e non più di due presse o superpresse di qualsiasi tipo.”, tutti i frantoi sono oggi di tipo B, secondo la definizione data: “qualunque frantoio non rientrante nel tipo A.”

Tutti i piccoli frantoiani hanno pagato i premi per il frantoio di tipo B, secondo il DM 15 luglio 1987, senza che mai siano avvenute contestazioni.

Purtroppo però in Italia capita anche che cambino gli ispettori e quindi l'interpretazione data alla norma.
Alcuni ispettori Inail hanno infatti contestato a frantoi in cui è stata riscontrata la presenza di due linee di lavorazione, il mancato versamento di contributi Inail.

La nuova e fantasiosa interpretazione è che il premio Inail vada pagato per ogni linea di lavorazione (impianto oleario) e non per l'unità tecnico-operativa ed economica frantoio.

Se un piccolo frantoio a conduzione famigliare, insomma, gestito dagli stessi addetti, ha deciso di rinnovare la linea, affiancando a quella vecchia un frantoio più moderno, dovrebbe pagare il doppio.

Spesso l'affiancamento delle linee è dovuto a ragioni storiche: all'impianto tradizionale si è aggiunto quello continuo; oppure gestionali: l'impianto era troppo piccolo ma, per comodità, anziché prenderne uno più grande, con disfunzionalità a inizio e fine campagna quando le quantità lavorate sono modeste, è stato deciso di affiancare a quello vecchio uno più recente.

L'interpretazione data oggi, a ventisette anni dall'emanazione della legge, non solo non tiene di conto della differenza, tecnica, esistente fra frantoio, come unità tecnico-economica-operativa, e impianto oleario, come insieme di macchine atte a estrarre l'olio dalle olive, ma non considera neanche lo stato dell'arte del settore che si è evoluto naturalmente negli ultimi anni a beneficio dell'efficienza e della sicurezza, alimentare e sui luoghi di lavoro.

L'interpretazione di oggi, che ha voluto forzosamente trovare un fantomatico adeguamento all'attualità, produce solo danni in un momento di forte crisi e in un settore dove la componente famigliare è ancora importante, rappresentando un legame col territorio e la gestione di un tessuto socio-economico rurale.

di R. T.

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