Editoriali
Il precario vestito di nero
23 febbraio 2008 | Antonella Casilli
Chi conosce bene la sottoscritta ha sovente lâabitudine di dire che parla per libri. Qualsiasi intervento personale su argomento di attualità e quantâaltro è liquidato con un "in quale libro sta scritto?"
Questa volta, dopo l'editoriale del dott. Tesi (link esterno), scelgo, personalmente, di dare la voce a un libro per continuare ad interessarci di un argomento, quale il lavoro nero, che mi occupa ed interessa sin dai banchi dellâuniversità .
Il lavoro nero, spesso si dimentica, purtroppo, comporta anche il venir meno della rete di tutela, pensiamo a disoccupazione, malattia, maternità , infortuni.
I lavoratori in nero difficilmente, in futuro, godranno di un trattamento pensionistico superiore allâassegno sociale riconosciuto a tutti i cittadini poveri.
Canio Lagala, associato di Diritto del Lavoro nella Facoltà di Giurisprudenza dellâUniversità di Foggia, in un interessantissimo saggio, edito da Ediesse, Precariato e Welfare in Italia, si interroga appunto su quale Welfare riconoscere ai lavoratori precari, optando per una soluzione non "compassionevole" ma che premi e incentivi il lavoro.
Domanda fondamentale, da porsi, ritiene Lagala, è, in merito al mercato del lavoro agricolo se questo sia più trasparente di quanto non lo fosse in passato e se la previdenza agricola presenti una gestione finanziaria più equilibrata e soggetta ad abusi.
Ricorda, lâautore, che una delle più significative innovazioni, del processo di riforma, attuato nellâultimo decennio ha riguardato la c.d. liberalizzazone del mercato del lavoro e altresì lâintroduzione del registro dâimpresa.
La legge 608 del 1996 pone a carico dellâimpresa agricola solo lâonere di:
a) consegnare al lavoratore, allâatto dellâassunzione una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro contenente i dati relativi allâassunzione effettuata;
b) comunicare al centro per lâimpiego e allâInps, inizialmente entro cinque giorni (ora preventiva) il nominativo del lavoratore assunto, la data dellâassunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica e il trattamento economico. Eâ di tutta evidenza che quantunque si sia venuti incontro alle esigenze del datore di lavoro si è anche data la possibilità al lavoratore di avere contezza del rapporto di lavoro instaurato e questo è lapalissiano che nella ratio della legge fosse uno strumento per combattere âil neroâ.
A partire dal 1988, ricorda lâautore, con la L. 160 è stata introdotta lâindennità di disoccupazione con requisiti ridotti che è una prestazione economica erogata in unâunica soluzione lâanno successivo in rapporto alle giornate lavorate nellâanno precedente.
Lagala chiarisce che le ragioni che maggiormente hanno giustificato la nascita della nuova prestazione di disoccupazione possono essere così riassunte:
a) assecondare le richieste provenienti dal mercato del lavoro di prestazioni lavorative sempre più flessibili e limitate nel tempo;
b) dare la possibilità a migliaia di lavoratori di costruirsi un reddito vitale annuo fatto, oltre che di lavoro precario, saltuario e stagionale, anche di risorse previdenziali ed assistenziali;
c) far emergere tutto il lavoro precario superando le situazioni di connivenza in uso tra datore di lavoro e lavoratore tese ad occultare il lavoro prestato in tutti i casi in cui lo stesso non fosse produttivo di alcun beneficio sul piano previdenziale ed assistenziale.
Eppure, conclude Lagala, è di primaria necessità accertare la sussistenza dello stato di disoccupazione dei lavoratori (con occupazione parziale, saltuaria, intermittente) se si vogliono estendere le tutele per i lavoratori precari senza favorire, però, il lavoro nero o alimentare comportamenti opportunistici che farebbero venir meno lâindispensabile apporto di solidarietà necessario per coprire le ingenti spese che una simile tutela comporta.
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