Economia 16/06/2023

E' legge l'equo compenso: tornano le tariffe professionali

E' legge l'equo compenso: tornano le tariffe professionali

Pur essendo un importante passo avanti nella determinazione degli onorari, la norma sull’equo compenso non si applica, indistintamente, a tutti i liberi professionisti ed a tutte le prestazioni professionali


Il 12 agosto 2006 entrava in vigore la Legge n. 248: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223” (decreto Bersani) che aboliva le tariffe minime per gli iscritti agli Ordini e Collegi professionali.

Oggi, a distanza di quasi 17 anni, un altro provvedimento legislativo reintroduce, di fatto, le tariffe professionali.

Infatti, la Legge n° 49 del 21 aprile 2023 - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023 ed in vigore dal 20 maggio 2023, reintroduce le tariffe per gran parte dei liberi professionisti italiani.

Infatti, l’art. 12 della detta legge, titolato “Abrogazioni”, testualmente recita: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 13 -bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l’articolo l 9 -quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e la lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.”

Tralasciando i primi due riferimenti legislativi citati (l’art. 13-bis della legge n. 247 del 2012 e l’art. 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017) relativi alla professione forense, l’abrogazione dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.L. n. 223/2006 (Decreto Bersani),[“((a) l'obbligatorietà'  di  tariffe))  fisse o minime ovvero il divieto  di  pattuire  compensi  parametrati  al raggiungimento degli obiettivi perseguiti”] riveste un’importanza molto estesa perché riguarda la totalità delle altre professioni regolamentate, disponendo l’abrogazione della norma che prevedeva la cancellazione delle tariffe fisse e/o minime relative alle attività dei liberi-professionisti.

Viene così nuovamente definito e normato l’onorario per il lavoro intellettuale svolto dal professionista, che per la legge deve essere equo e proporzionato al lavoro svolto.

Infatti, l’articolo 1 della L. 49/2023 definisce cos’è l’equo compenso, precisando che per esso: “si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente da specifici decreti ministeriali”.

Pur essendo un importante passo avanti nella determinazione degli onorari, la norma sull’equo compenso non si applica, indistintamente, a tutti i liberi professionisti ed a tutte le prestazioni professionali, ma solo ai rapporti professionali che prevedano le prestazioni d’opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c. (il quale recita: “Il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente”) e che siano regolati da convenzioni che abbiano ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria,  delle  attività professionali in favore:

-  di imprese bancarie e assicurative;

-  delle società controllate dalle imprese sopradette, delle loro mandatarie, delle imprese che nell'anno precedente a quello in cui è stato conferito l'incarico al professionista avevano alle proprie dipendenze più di 50 dipendenti o hanno conseguito ricavi annui superiori a 10 milione di euro.

Peraltro, le disposizioni dell’equo compenso si applicano “alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”

Per tutte le altre situazioni in cui un professionista si trova ad operare non è possibile applicare l’equo compenso.

Per il calcolo dell’equo compenso, la Legge n° 49/2023 rimanda ai parametri ministeriali, sia per le professioni regolamentate (liberi professionisti iscritti ad Ordini e Collegi), sia per le professioni non regolamentate.

Nel caso delle professioni ordinistiche, ad eccezioni degli Avvocati che hanno i propri parametri (D.M. 147/2022), vanno presi a riferimento i valori dei parametri stabiliti dal D.M. 140/2012 (per lavori privati) e dal D.M. 17 giugno 2016 (per i lavori pubblici) che vengono utilizzati, in caso di contenzioso, per la determinazione degli onorari per tutte le professioni tecniche (Dottori Agronomi, Ingegneri, Architetti, ecc.) e i liberi professionisti iscritti a Ordini e Collegi.

La legge sull’equo compenso prevede un aggiornamento biennale dei parametri ministeriali.

Pertanto, i parametri dei due D.M. 140/2012 e 17 giugno 2016, dovrebbero presto essere aggiornati.

Nel caso delle professioni non ordinistiche ex lege 4/2013, i parametri verranno stabiliti da un apposito decreto che dovrà essere adottato, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Particolare evidenza viene data nella L 49/2023 alle clausole che prevedono un compenso inferiore ai parametri ministeriali.

E’ espressamente sancita la nullità delle clausole contrattuali che:

non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d’opera. A tal proposito la norma precisa che sono tali quelle clausole che prevedono un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli Ordini o ai Collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 49/2023;
· vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l’anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso;

· consentano al cliente (anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall’incarico o dall’affidamento tra il cliente e il professionista):

a) di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;

d) di non prevedere l’anticipazione delle spese a carico del professionista;

e) di imporre al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell’attività professionale oggetto della convenzione;

f) di prevedere termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all’avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l’importo previsto nella convenzione sia maggiore;

h) che nel caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) di prevedere che il compenso pattuito per l’assistenza e la consulenza in materia contrattuale sia dovuto solo in caso di sottoscrizione del contratto;

l) di obbligare il professionista a corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all’utilizzo di software, banche dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell’incarico sia richiesta dal cliente.

La norma precisa che:

· se presenti nel contratto, le clausole precedentemente citate sono nulle, ma il contratto rimane valido ed efficace per tutti gli altri elementi;

· la nullità delle clausole opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d’ufficio;

· qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 può essere impugnato dal professionista innanzi al Tribunale competente per far valere la nullità della pattuizione e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l’attività professionale prestata.

E’ importante sottolineare che il Tribunale può determinare d’ufficio, sulla base dei parametri ministeriali, l’equo compenso e/o richiedere al professionista il parere di congruità degli onorari all’Ordine o Collegio professionale a cui il professionista è iscritto. Il giudice può avvalersi, se necessario, della consulenza tecnica per il calcolo degli onorari.

Se viene accertata in giudizio la non congruità dei compensi sulla base della normativa sull’equo compenso, il Giudice condanna il cliente al pagamento di un indennizzo pari alla differenza tra l’equo compenso determinato e quanto già versato al professionista. L’indennizzo può raggiungere il doppio della differenza riscontrata, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno.

Altri importanti novità sono presenti nella legge per gli iscritti agli albi professionali.

Tra queste si ricordano:

-  la possibilità data agli Ordini e Collegi professionali di adottare sanzioni disciplinari nei confronti degli iscritti qualora:

·  effettuino delle prestazioni i cui onorari sono inferiori all’equo compenso, fatte salve le prestazioni gratuite a favore delle pubbliche amministrazioni che sono valide anche per la presente legge;

· omettano di avvertire il cliente (nel caso in cui la convenzione sia predisposta esclusivamente dal professionista), che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri della legge sull’equo compenso.

-  La trasformazione dopo 40 giorni del parere di congruità in titolo esecutivo; per il professionista sapere che il parere di congruità emesso dall’Ordine o dal Collegio professionale diventa un titolo esecutivo costituisce senz’altro uno snellimento degli adempimenti burocratici e della tempistica per il recupero dei propri onorari non pagati. Recita l’articolo 7 della L 49/2023: “ il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 281 -undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista”.

-  L’individuazione puntuale dell’inizio dei termini di prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale nei confronti del professionista, che decorrono dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

-  Il termine di prescrizione del diritto al compenso per il professionista decorre dalla cessazione del rapporto professionale con l’impresa e/o società.

Altra importante novità introdotta nella legge è la possibilità data ai professionisti di tutelare i diritti individuali anche attraverso l’azione di classe (class action). L’azione di classe può essere proposta, oltre che dal singolo libero professionista, anche dai Consigli Nazionali e/o dalle associazioni maggiormente rappresentative come esplicitato. 

In conclusione, è possibile affermare che la legge sull’equo compenso riassegna agli Ordini professionali molte delle prerogative ordinistiche eliminate dalla Legge n° 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223”.

di Roberto Accossu