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A BUON PUNTO LA RIFORMA DELLE DENOMINAZIONI D’ORIGINE. DOC, DOCG E IGT DIVVERRANNO “OPERA DELL’INGEGNO”?

Lo schema del disegno di legge, presentato dal sottosegretario Delfino, che modifica la legge quadro sulle denominazioni d’origine, la 164/92, è stato già approvato dal tavolo di filiera e dalla Conferenza Stato-Regioni. Presto l’incontro con i Consorzi di tutela. Si prevedono tempi stretti, già prima dell’estate dovrebbe approdare in Parlamento

08 maggio 2004 | T N

Ormai in dirittura d’arrivo il progetto di legge che modifica la 164/92 sulle denominazioni d’origine. Questo disegno normativo che prende il nome dal sottosegretario Delfino, promotore della riforma, è stato già discusso dal Tavolo di filiera vitivinicolo e dalla Conferenza Stato Regioni.
Prima del varo da parte del Consiglio dei Ministri e della successiva discussione in Parlamento ci sarà un’ulteriore occasione di dibattito durante un seminario, al quale sarà presente lo stesso on. Teresio Delfino, il 14 maggio a Milano.
Sarà un’occasione d’incontro tra tutti i rappresentanti vitivinicoli sulla riforma della legge sulle denominazioni d'origine e sui consorzi di tutela per giungere ad un disegno di legge largamente condiviso con le Regioni e il mondo produttivo. "Il seminario di Milano - precisa Delfino - sarà il confronto conclusivo, come dichiarato a Vinitaly dal Ministro Alemanno, con la filiera. La nuova legge consentirà anche di superare le attuali tensioni legate alla vicenda dei Controlli da parte dei Consorzi di tutela".

I punti salienti della riforma
“Innanzitutto – ci spiega il Sottosegretario – viene stabilità una gradualità fra i diversi marchi, nel senso che occorre prima ottenere l’Igt (indicazione geografica tipica) poi la Doc (denominazione d’origine controllata) e poi la Docg (denominazione d’origine controllata e garantita). In secondo luogo sarà definito il ruolo delle amministrazioni regionali oltre a una serie di misure di snellimento in merito al funzionamento del Comitato vini.”
Restano ancora da definire, da qui l’importanza del seminario del 14 maggio a Milano, il ruolo dei Consorzi di tutela e le competenze in materia di controlli che rimarranno comunque di competenza delle Camere di Commercio.
Particolarmente delicato invece il capitolo sanzioni, infatti una sentenza della Corte Costituzionale ne attribuisce la responsabilità alle amministrazioni locali. “Non vorremmo aprire un nuovo fronte di contrasto con le Regioni – afferma l’on. Delfino”

Opera dell’ingegno
L’aspetto maggiormente atteso di questo progetto è la definizione di denominazione d’origine come opera dell’ingegno e in quanto tale sottoposta a tutela costituzionale.
Dopo la recentissima polemica con la Commissione ed in particolare il commissario Fishler sulle menzioni geografiche scippate, si sta quindi intraprendendo la strada di una protezione del comparto vitivinicolo di fronte al pericolo di concorrenza sleale da parte di Stati extra europei.
“Riteniamo – spiegano i rappresentanti del Tavolo di filiera – che questa impostazione possa dare delle maggiori garanzie nelle azioni che si possano intraprendere per proteggere le denominazioni d’origine a livello internazionale”.

Per comprendere più a fondo le implicazioni legali che avrebbe tutelare le denominazioni d’origine come “opera dell’ingegno” ci siamo rivolti all’Avv. Barbara Mattafirri.
- Quale la novità di tutelare Doc, Docg e Igt come “opere dell’ingegno”?
Rispetto all’attuale normativa rappresenta sicuramente una forma di protezione più salda, infatti anziché essere tutelato il marchio in sé verrebbe tutelata l’invenzione del marchio. Nel caso specifico del vino verrebbe quindi a essere salvaguardata l’”invenzione” stessa del nome (Chianti, Barolo…). Naturalmente andrà verificato il testo definitivo varato dal Parlamento per comprendere le interazioni di questa norma con quelle preesistenti, in particolare rispetto a Codice Civile e Penale.
- Un’infrazione della norma diventerebbe quindi automaticamente un reato penale?
No. L’utilizzo di un nome simile o somigliante potrebbe semplicemente configurare la concorrenza sleale. Si ricadrebbe in ambito di Codice Civile, sarebbe quindi prevista un’ammenda e un eventuale risarcimento danni.
- Se invece subentrasse un utilizzo improprio del marchio?
In questo momento è prematuro fare affermazioni in merito. Tutto dipende dai riferimenti che la riforma della 164/92 conterrà.
Ad esempio, nel caso in cui venisse contemplata, attraverso l’uso improprio e non autorizzato del nome e marchio Doc, Docg, Igt, una violazione della legge 663 del 41 e successive modifiche (diritto d'autore) non verrebbe solo punito chi vende il prodotto ma anche chi lo acquista.

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