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IMBOTTIGLIAMENTO IN ZONA DEI VINI A DENOMINAZIONE D’ORIGINE. UN TRAVAGLIATO ITER LUNGO VENT’ANNI

Particolarmente atteso dal comparto vitivinicolo, è stato di recente emanato un decreto relativo a una questione di primaria importanza per gli operatori. Ecco i chiarimenti intorno a modalità e requisiti, con un’intervista a Giuseppe Caldano dell’Unione italiana vini

13 dicembre 2003 | T N

I tempi del legislatore sono lunghi, si sa. L’oggetto della questione, ovvero l’imbottigliamento in zona di produzione per i vini a denominazione di origine, è stato quanto mai dibattuto. Chi si è preoccupato, da una parte, che non venisse estesa la possibilità di imbottigliare fuori dall’area di produzione delle Doc, ha dovuto poi confrontarsi con quanti inevitabilmente sostenevano la causa della libera attività di mercato. Così, in applicazione a quanto previsto dalla legge 164 del 1992, riguardante in particolare la disciplina delle denominazioni di origine dei vini, si è giunti solo da poco alla definizione delle linee guida utili per fissare, in via definitiva, le modalità operative. Pertanto, il decreto del 31 luglio 2003, recante il titolo “Modalità e requisiti per la delimitazione della zona d’imbottigliamento”, pubblicato il 21 agosto scorso sulla Gazzetta ufficiale, dopo l’estenuante iter, ch’è l’espressione di ampie e interminabili trattative e consultazioni tra le varie categorie di operatori, è ora divenuto un caposaldo che, a detta, di Giuseppe Caldano, non ha bisogno di ritocchi o modifiche.

INTERVISTA A GIUSEPPE CALDANO
Dottor Caldano, il decreto relativo all’imbottigliamento in zona introduce una soluzione chiara e definitiva intorno a un aspetto quanto mai dibattuto tra gli operatori del settore vitivinicolo…
Sì, a seguito del nuovo decreto, occorre, per introdurre l’imbottigliamento in zona, il consenso di almeno il 66 per cento dei produttori. In particolare, riguardo ai disciplinari delle nuove Doc, che sono in iter di approvazione presso il Comitato nazionale vini Doc, è ora possibile far coincidere la zona d’imbottigliamento con quella di produzione delle uve, o di vinificazione, a condizione, appunto, che il 66 per cento dei soggetti legittimati alla presentazione della richiesta lo richieda espressamente.

E’ stato un decreto molto sofferto, con un iter durato venti, lunghi e faticosi anni. Ecco, a distanza di qualche mese dall’emanazione, ci si può ritenere a tutti gli effetti soddisfatti?
Tanti anni di lavoro intenso che ha visto l’opposizione ferma dell’Unione italiana vini, che ora si ritiene soddisfatta. Si sta parlando ovviamente delle nuove Doc. Per quelle già esistenti, se si volesse introdurre l’imbottigliamento in zona – come nel caso, poniamo per esempio, della Doc Soave, che n’è sprovvista – occorre, come già detto che vi sia la rappresentatività del 66 per cento della produzione, in più il 51 per cento della produzione imbottigliata complessivamente, cioè degli imbottigliatori che possono essere in zona o anche fuori zona. In precedenza, per il riconoscimento delle nuove Doc, ma anche per introdurre l’imbottigliamento in zona, era sufficiente il 20 per cento dei produttori. Nel caso in cui venga poi introdotto nei vari disciplinari l’imbottigliamento in zona, per gli imbottigliatori che già effettuavano l’imbottigliamento, possono richiedere in deroga la continuazione dell’attività. La proroga può essere ottenuta per un periodo di cinque anni prorogabili. Si chiede dunque la deroga e, se la si ottiene, dopo cinque anni la si può poi prolungare attraverso l’esercizio di una ulteriore proroga e può continuare, praticamente per sempre, a imbottigliare, a condizioni che si presenti una apposita istanza al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di origine e delle Igt. Ovviamente, è necessario che l’imbottigliatore presenti una idonea e dettagliata documentazione, con i registri di carico e scarico, e che dimostri l’esercizio dell’attività, specificatamente alla denominazione di origine, per un periodo di almeno due anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti – come recita il decreto – “la data di entrata in vigore del decreto di modifica del disciplinare di produzione, ovvero per almeno un anno per le denominazioni riconosciute da meno di tre anni”.

Il decreto, dunque, afferma da una parte un principio di massima, consentendo ai produttori di poter delimitare la zona di imbottigliamento per i vini Doc e Docg, e nel medesimo tempo sostiene pure, attraverso l’istituto della deroga, il diritto già acquisito nel tempo…
La deroga è fatta proprio per consentire a chi già imbottigliava di poter continuare a farlo, mantenendo così i diritti acquisiti.

Ci sono punti di debolezza in questo decreto?
Beh, no! E’ abbastanza chiaro, c’è tutto quello che abbiamo chiesto. Per noi va bene così.

UN QUADRO D’INSIEME
Il decreto prevede che la zona d’imbottigliamento coincida con quella di produzione e con quella di vinificazione delle uve. La richiesta in tal senso va sottoscritta da almeno il 66 per cento dei produttori. Quanto poi alle denominazioni per le quali l’imbottigliamento in zona era già previsto, restano valide, a tutti gli effetti, le disposizioni vigenti. Le aziende che già imbottigliavano fuori zona potranno continuare a farlo per cinque anni prorogabili.

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