Legislazione

Adempimenti e disciplina del lavoro, in due provvedimenti una piccola rivoluzione

Due recenti decreti legge modificano importanti normative in tema di contratti, di sicurezza sul lavoro e di sanzioni. Eccovi un approfondito esame delle novità

12 luglio 2008 | Alberto Grimelli, Antonella Casilli

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 è stato pubblicato il Decreto Legge 3 giugno 2008, n. 97 recante "Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini".
Il Decreto governativo contempla, tra l'altro, il differimento dei termini al 2009, per alcuni adempimenti relativi al “Testo Unico sulla sicurezza del lavoro”di cui il dottor Luigi Caputo negli scorsi numeri aveva illustrato i tratti salienti.

Vediamo, quindi, di parlare delle novità introdotte.
In materia di sicurezza sul lavoro l’articolo 4, comma 2, ha rinviato al 1 gennaio 2009 l’applicazione del comma 1, lettera r), dell’art. 18 e del comma 3, lettera a), dell’art. 41 del citato D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza) relativi rispettivamente:
- alla comunicazione da parte del datore di lavoro, all'Inail/Ipsema, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportino un'assenza di almeno un giorno e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni che comportino un'assenza superiore a tre giorni;
- alla visita medica preventiva per l’accertamento della idoneità alla mansione specifica. Dal prossimo gennaio, queste ultime non possono essere effettuate in fase preassuntiva.

A tanto si aggiunge il D. L. n. 112 del 25 giugno 2008 (pubblicato sul S.O. n. 152 della G.U. n. 147
del 25/6/2008) contenente "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.", con il quale
sono state abrogate e modificate alcune disposizioni di legge che riguardano fra l'altro la disciplina dell'orario di lavoro, la sicurezza degli impianti negli edifici ed il provvedimento di sospensione delle attività imprenditoriali in caso di reiterate violazioni delle norme in materia di superamento dei tempi di lavoro e di riposo giornaliero e settimanale previste dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al citato D. Lgs. n. 81/2008.

Le principali novità del decreto legge 112 del 25 giugno 2008
- Il libro unico sul lavoro
I primi 7 commi dell'articolo 39 disciplinano il nuovo libro unico sul lavoro che sostituisce il libro matricola e il libro paga. Con l'esclusione del solo datore di lavoro domestico, i datori di lavoro privati dovranno istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale iscrivere i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.
Per ciascun lavoratore, sul libro andranno indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonchè le relative posizioni assicurative. Relativamente alle modalità di compilazione, per ciascun mese di riferimento nel libro unico andrà effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate (quindi sia quelle fiscali o quelle contributive che quelle sindacali, per esempio), le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali.
Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario andranno indicate specificatamente. Il libro unico, ancora, dovrà contenere un calendario delle presenze da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonchè l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nell' ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro. Le annotazioni (come detto mensilmente) andranno effettuate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Il libro unico sostituirà anche l'attuale cedolino paga, disciplinato dalla legge n. 4/1953. Infatti, è previsto che con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico, il datore di lavoro adempia agli obblighi di cui alla predetta legge.
- Tenuta dei documenti di lavoro (art 40)
La disposizione interviene in materia di norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro, in particolare prevedendo che i documenti dei datori di lavoro per lo svolgimento dell'attività di cui all’articolo 2 della legge n. 12/79, possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti stessi o degli altri professionisti indicati nell’art. 1, comma 1, della citata legge.
- Orario di lavoro (art 41)
Vi è l'introduzione di una ulteriore deroga alla consecutività delle 11 ore di riposo. Il lavoratore ha diritto a un periodo di riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24 ore; la detta consecutività può essere derogata in caso di attività caratterizzata da periodi di lavoro frazionati durante le giornate e, con le modifiche della manovra governativa di che trattasi, anche per le attività caratterizzate da "regimi di reperibilità".
Per quanto riguarda il riposo settimanale, inoltre, poichè tale periodo di almeno 24 ore consecutive (di regola in coincidenza con la domenica) va a cumularsi con le ore di riposo giornaliero (di 11 ore come sopra detto), per rendere maggiormente flessibile il riscontro di tale obbligo, tale manovra introduce la possibilità di verificare il rispetto delle 35 ore di sosta "come media in un periodo non superiore a 14 giorni".
Ultima novità riguarda il regime delle deroghe e, in particolare, la materia dei riposi giornalieri, delle pause, e del lavoro notturno, consentendo che, in assenza di disposizioni da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro le deroghe possano essere fissate anche mediante contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- Trattamento dai personali
La norma (art. 29, comma 1) sopprime l'obbligo di tenere un documento programmatico sulla sicurezza in tutti i casi in cui vengano trattati solo dati personali e in cui l’unico eventuale dato sensibile sia costituito dalla malattia dei dipendenti senza indicazione della diagnosi. In questa ipotesi, i soggetti interessati sono tenuti a rendere una autocertificazione dalla quale emerga che l’unico dato sensibile trattato è costituito dallo stato di salute o di malattia dei dipendenti e che il relativo trattamento è eseguito nel rispetto delle misure minime di sicurezza (articoli 33-35 del decreto n. 196) e del disciplinare tecnico (allegato B del decreto n. 196).
- Dimissioni con procedura informatica
A partire dal 25 giugno è abolito l’obbligo, per i lavoratori, di utilizzare la nuova procedura telematica per le dimissioni volontarie.

L'entrata in vigore delle disposizioni sopraindicate, essendo contenute in decreti legge è immediata ma gli stessi dovranno tuttavia essere convertiti in legge dal Parlamento entro sessanta giorni dalla
pubblicazione pena la loro decadenza.
Si teme da più parti che la decretazione d’urgenza possa comunque depotenziare la recente nuova
disciplina sulla sicurezza del lavoro della quale si auspica invece una puntuale e sostanziale applicazione in una quotidianità purtroppo ancora segnata da un’incalzante sequela di morti sul lavoro.
Inoltre è in arrivo un'altra proroga dei termini già fissati dal citato D. Lgs. n. 81/2008.
La stessa riguarda il termine per adeguare i documenti di valutazione dei rischi nelle aziende che dal 29/7/2008 slitterà al 1 gennaio 2009 ed è stata inserita nel disegno di legge di conversione
del citato D. L. n. 97/2008.

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