Legislazione
Produttore DOP/IGP in etichetta dal 1 maggio: il caso olio di oliva
Il soggetto responsabile del prodotto deve comparire nello stesso campo visivo della denominazione protetta, con l’obiettivo di rafforzare trasparenza e tracciabilità lungo tutta la filiera. Secondo il Ministero l'imbottigliatore d'olio di oliva è "produttore"
01 maggio 2026 | 12:30 | R. T.
Con la circolare n. 110473 del 6 marzo 2026, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha definito le modalità operative per applicare il nuovo obbligo europeo che impone di indicare in etichetta il nome del produttore o dell’operatore responsabile per i prodotti agricoli DOP e IGP.
La misura discende dal Regolamento (UE) 2024/1143, successivamente aggiornato dal Regolamento (UE) 2026/471, e introduce un principio chiave: il soggetto responsabile del prodotto deve comparire nello stesso campo visivo della denominazione protetta, con l’obiettivo di rafforzare trasparenza e tracciabilità lungo tutta la filiera.
Secondo le indicazioni del Masaf, per “stesso campo visivo” si intende l’area dell’imballaggio leggibile da un unico angolo visuale, senza necessità di ruotare il prodotto, in linea con quanto già previsto dal Regolamento (UE) 1169/2011. La compresenza tra denominazione DOP o IGP e nome del produttore può essere collocata anche sul retro dell’etichetta, purché sia garantita una visibilità simultanea almeno in una delle superfici del packaging.
La circolare chiarisce inoltre la definizione di “produttore”, identificandolo con il soggetto iscritto al sistema di controllo della denominazione. Nelle filiere in cui intervengono più operatori, è possibile indicarne uno soltanto, generalmente quello responsabile della fase che conferisce al prodotto le caratteristiche essenziali. In alternativa, può essere riportato l’operatore che ha effettuato una trasformazione sostanziale.
Un passaggio rilevante riguarda il marchio commerciale: il solo brand non è considerato sufficiente se non coincide con la ragione sociale del produttore o dell’operatore effettivo, rendendo quindi necessaria una chiara identificazione giuridica del soggetto responsabile.
Le nuove disposizioni si applicano anche ai prodotti sfusi o non preimballati, come formaggi e carni venduti al banco. In questi casi, le informazioni richieste potranno essere fornite tramite cartelli o indicazioni esposte al consumatore, purché rispettino i criteri di chiarezza e leggibilità.
Previsto infine un periodo transitorio: i prodotti DOP e IGP già etichettati prima del 14 maggio 2026 potranno essere commercializzati fino a esaurimento scorte. Le etichette già stampate entro tale data potranno continuare a essere utilizzate fino al 14 agosto 2026, ma esclusivamente per i prodotti destinati al mercato nazionale.
La novità normativa rappresenta un ulteriore passo verso una maggiore trasparenza nel settore delle indicazioni geografiche, con l’obiettivo di rendere più immediata per il consumatore l’identificazione dell’origine e della responsabilità produttiva.
Il caso olio di oliva e i chiarimenti del Ministero: gli imbottigliatori sono "produttori"
I soggetti che svolgono mere attività di imbottigliamento, di confezionamento e più in generale di condizionamento non rientrano nell'alvero della definizione di operatore di cui all'articolo 37m par 5, del regolamento UE 1143/2024.
Però i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che effettuano, anche o esclusivamente, le diverse attività «di ricerca, di selezione qualitativa e di miscelazione, dirette all’ottenimento di un prodotto nuovo» rispetto «[a]gli oli provenienti da diversi produttori / frantoiani conferenti allo scopo di determinare le caratteristiche del prodotto da immettere sul mercato» appaiono suscettibili di rientrare nella predetta definizione.
Difatti, per quanto rappresentato nella comunicazione prot. n. 0183577 del 20/04/2026, le attività sopra descritte vengono svolte in una fase antecedente e funzionalmente distinta rispetto a quella dell’imbottigliamento degli olii di oliva, e sono finalizzate ad attribuire il «“carattere” peculiare dell’olio destinato al mercato».
In altri termini, in tali casi, il prodotto finale è ottenuto solo dopo lo svolgimento da parte del soggetto preparatore delle suddette attività («di ricerca, di selezione qualitativa e di miscelazione»), che appaiono, pertanto, economicamente giustificate, dal momento che il prodotto ottenuto risulta distinto, in particolare dal punto di vista organolettico, rispetto agli olii di oliva miscelati dai quali proviene.
Tale interpretazione trova conferma non soltanto nei punti 23) e 28) del paragrafo 2.3.8 del documento “Frequently Asked Questions on GI and TSG systems” dell’8 dicembre 2025 ma altresì dal punto 24) del medesimo documento, avente ad oggetto un caso analogo, ai sensi del quale:
«[…] If a product is produced by plenty of producers […] either one only among all the producers may be indicated on the label or the one responsible for the stage of production at which the finished spirit drink acquires its character and essential final characteristics (e.g. the blending). Please note that bottling may not be considered as a production step».
La presente interpretazione, al pari delle indicazioni contenute nella circolare prot. n. 110473 del 06/03/2026, funge da ausilio all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143. Resta inteso che, in caso di controversia riguardante il diritto dell'Unione, ai sensi del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, spetta alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea fornire un'interpretazione definitiva del diritto dell'Unione applicabile.
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