Legislazione
Rivoluzione Ue, esplode la bomba olio di oliva. E l'Italia che fa? Sonnecchia
Una lucida e dirompente analisi di Andrea Giomo in merito alle nuove disposizioni comunitarie, tra misteriose sparizioni di testo e l'inquietante pasticcio delle miscele tra oli di oliva e altri oli vegetali. A cosa andremo incontro?
12 luglio 2008 | Andrea Giomo
Eâ tempo di una nuova (?) normativa europea.
âIl cuore del problema è avere una strategia dâimpresa per le aziende del made in Italy, in un quadro di regole certe, chiare e fatte rispettareâ. Così Ranieri Filo della Torre.
Solamente una mente attenta, fine e sintetica poteva, in una sola frase, distillare lâattuale situazione del comparto dellâolio da olive!
Considerando le nuove (?) linee legislative dellâUnione europea non vâé dubbio che la strategia dâimpresa è lâunica via per la sopravvivenza, ma non solo la strategia dovrebbe essere di rete!
Rete: parola pesantissima, in un sistema produttivo come quello italiano, dove â è inutile nasconderlo â le âimpreseâ si guardano come gatti ai quali hanno pestato la coda.... E purtroppo il motto di Giulio Cesare âdivide et imperaâ ha avuto un grosso peso culturale nel nostro Paese!
Ma cominciamo dallâinizio, e proseguiamo fino alla fine... (Lewis Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie).
Il Regolamento 1019/02 pone le basi su ciò che dovrebbe essere lâetichettatura degli oli da olive.
I punti fondamentali di questo regolamento sono:
- collegamento con lâimportante direttiva 13/2000, che non viene citata nel decreto del 17 gennaio 2008 âNorme in materia di indicazioni obbligatorie nell'etichetta dell'olio vergine ed extra vergineâ pur essendo lâunico reperto legislativo che riporta specificamente un articolo (art. 3, comma 8) a favore della possibilità di indicare in etichetta la provenienza o lâorigine del prodotto.
âAlle condizioni e con le deroghe previste dagli articoli da 4 a 17, l'etichettatura dei prodotti alimentari comporta soltanto le seguenti indicazioni obbligatorie:
......omissis.....
8) il luogo d'origine o di provenienza, qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare.â
- Le informazioni sulla categoria dâolio (art. 3), con misteriosa sparizione, alla lettera a), delle âcondizioni segnatamente termicheâ della precedente definizione di olio extra vergine di oliva.
- Alcune regole riguardo la designazione dellâorigine (art. 4 e 9).
- Le indicazioni facoltative che si possono apporre in etichetta (art. 5) per quanto attiene le modalità di estrazione (lettera a e b), le caratteristiche organolettiche (lettera c) e lâindicazione dellâacidità (lettera d).
- Le regole con le quali si possono indicare in etichetta le indicazioni non direttamente menzionate dal regolamento (art. 7).
- Le modalità di azione degli Stati Membri al fine dei controlli e dellâoperatività (artt. 8 e 10).
Manca un articolo: il numero 6! Nel quale si riportano le modalità di indicazione delle denominazioni relative agli oli da olive (art. 3) contenuti in prodotti alimentari nei quali lâolio non è lâingrediente principale, tipo tonno allâolio di oliva, alici, ecc. ma non solo.....!
Nellâarticolo 1 vengono definiti degli oli âmiscela di oli vegetali (o nomi specifici degli oli vegetali) e di olio di olivaâ, e di seguito: âLa presenza dellâolio dâoliva può essere indicata nellâetichetta delle miscele di cui al primo comma attraverso immagini o simboli grafici unicamente se la percentuale di olio dâoliva è superiore al 50 %â.
Domanda: come è possibile controllare analiticamente quale è la percentuale di olio di oliva in una miscela di oli di semi e di oliva?
Allâepoca, lâarticolo 6 passò alquanto in sordina, anche se lâItalia si pose subito in posizione contraria alla possibilità di produrre e commercializzare sul proprio territorio miscele di oli seme/oliva.
Riprendiamo una informazione che ci può essere utile dalla direttiva 13 del 2000, lâarticolo 18 così recita:
âGli stati membri non possono vietare il commercio dei prodotti alimentari conformi alle norme previste dalla presente direttiva, applicando disposizioni nazionali non armonizzate relative all'etichettatura e alla presentazione di determinati prodotti alimentari o dei prodotti alimentari in genere.
Il paragrafo 1 non è applicabile alle disposizioni nazionali non armonizzate giustificate da motivi:
- di tutela della salute pubblica,
- di repressione delle frodi, sempre che queste disposizioni non siano tali da ostacolare l'applicazione delle definizioni e delle norme previste dalla presente direttiva,
- di tutela della proprietà industriale e commerciale, di indicazioni di provenienza, di denominazioni d'origine e di repressione della concorrenza sleale.â
Ecco perché nella bozza di regolamento appena emessa dalla Commissione si trova:
âMember States may prohibit the production in their territory of blends of olive oil and other vegetable oils referred to in the first subparagraph for internal consumption. However, they may not prohibit the marketing on their territory of such blends coming from other countries and they may not prohibit the production on their territory of such blends for marketing in another Member State or for exportation.â
In italiano recita che gli stati membri possono proibire sul proprio territorio la produzione per il consumo interno di miscele di oli seme/oliva, ma non possono proibire la commercializzazione (il termine utilizzato marketing è più ampio, prevede anche la pubblicità e la promozione) di prodotti provenienti da altri paesi dellâUnione e nemmeno la produzione, sul proprio territorio, di miscele destinate alla commercializzazione in altro stato membro o per lâesportazione verso Paesi terzi.
A questo punto Vi porrete sicuramente una domanda: ma come mai questo pazzo pone lâaccento su un problema âinesistenteâ, e non parla dellâindicazione dellâorigine o ancor meglio delle indicazioni organolettiche (anche se sensoriali sarebbe meglio), visto che il nuovo metodo COI/T20/Doc. 15 Rev.02 Nov-2007 è anche opera sua?
Semplice: il problema è apparentemente inesistente, in realtà è di una certa gravità , se si fanno alcune considerazioni ed alcuni incroci legislativi!
Ipotesi: sono tra il 2009 e il 2010, sono una azienda produttrice non italiana, con sede in un Paese membro della Ue non Italia, dove ad esempio non è proibito miscelare e commercializzare oli seme/oliva.
Acquisto dallâItalia dellâottimo olio extra vergine di oliva (anche Dop) alla bellezza di 3-5 euro al Kg, se tratto anche meno, poi acquisto dal mercato tedesco dellâottimo olio di semi di girasole per pressione, ma potrei anche acquistarne di soia raffinato, la legge non specifica affatto la tipologia dellâolio di semi che entra nella miscela!
Miscelo i due oli, extra vergine e girasole da pressione, nella giusta proporzione e preparo diverse partite. Poi appellandomi al Regolamento 1924/06 articolo 14, richiedo ad un organismo riconosciuto dallâEfsa e dal ministero competente, un trail clinico per dimostrare che tale miscela riduce il rischio di malattie cardiovascolari e inoltre previene il rischio di malattie degenerative.
â...indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia possono essere fornite qualora ne sia stato autorizzato, secondo la procedura di cui agli articoli da 15 a 18 del presente regolamento, l'inserimento in un elenco comunitario di tali indicazioni consentite unitamente a tutte le condizioni necessarie per il loro impiego.â
In base al regolamento citato, pongo in etichetta tali claims salutistici, oltre a quelli nutrizionali previsti per gli oli da seme ed organizzo una campagna di divulgazione, e pubblicitaria, di un certo peso in Italia, avvalendomi delle strutture necessarie (istituti universitari, clinici, ecc.)... ho creato un prodotto nutraceutico a bassissimo costo, ma ad elevatissima utilità !
Tesi: Cosa ne sarebbe mai degli ottimi oli extra vergini di oliva ITALIANI?.... a Voi la risposta...
Per cui di novità non ve ne sono! Era già tutto scritto sotto il naso di tutti!
Le strategie di impresa ci sono, ma le imprese, ci sono?
Prima del made in italy bisogna ripensare alla trasformazione delle aziende in vere imprese, pensando GLOBALE, ma agendo LOCALE, in una concertazione programmatica con lâamministrazione centrale proiettata al mercato, come ha detto il nostro ministro Luca Zaia: âla programmazione comunitaria ha fallito e noi lo stiamo dicendo agli europei: la programmazione è stata sbagliata perché è stata fondata sullo sviluppo rurale invece che sui mercatiâ.
Dobbiamo imparare a vendere il nostro olio da olive, non farcelo comprare! E solo attraverso lâunione in reti di tutti i soggetti del comparto, dal produttore allâagro-industria, è possibile riprendere lâonda del passato! Di treni ne abbiamo fatti passare molti, ma non è ancora finita...
In ultimo vorrei citare una frase storica del professor Lanfranco Conte: â...perdere un treno alla stazione è plausibile, ma non salirci è criminale!â (Salerno, 01-2008)
Dove si trova tutta la legislazione attuale e futura dellâUE?
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