Legislazione
Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani
Un disegno di legge prevede modifiche alla vigente disciplina sanzionatoria in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari nonché in materia di rintracciabilità
07 novembre 2025 | 11:00 | Marcello Ortenzi
Il disegno di legge d'iniziativa del governo si propone di offrire una maggior tutela, in materia di reati agroalimentari, in termini di specificità delle condotte sanzionate e di inasprimento del relativo impianto punitivo, intervenendo altresì sulla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare.
Il titolo I (articoli da 1 a 5), è dedicato alle sanzioni penali, sottolineando che l'articolo 1 disciplina i nuovi reati di frode alimentare, commercio di alimenti con segni mendaci e agropirateria, e stabilisce per essi un inasprimento del trattamento sanzionatorio, anche attraverso l'introduzione di ulteriori pene accessorie e della confisca obbligatoria e per equivalente. Sono introdotte particolari circostanze aggravanti e, in ragione della nuova normativa delineata, sono abrogate le disposizioni superflue, superate o in contraddizione con essa. L'articolo 2, che armonizza le novità introdotte con il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, intervenendo sulla disciplina in materia di indagini su attività di prelievo e campionamento, di intercettazioni telefoniche e di destinazione a scopi benefici degli alimenti sequestrati o confiscati in favore di enti pubblici o associazioni e consorzi con compiti assistenziali.
I delitti di cui agli articoli 517-septies e 517-novies del codice penale vengono inclusi nell'elenco delle fattispecie per cui è consentito lo strumento investigativo delle operazioni sotto copertura (articolo 3), mentre a tutte le nuove fattispecie viene estesa la disciplina prevista dall'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sulla destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria (articolo 4). Inoltre, viene espunto il riferimento ai prodotti alimentari nelle pertinenti disposizioni contenute nella legge finanziaria 2004 (articolo 5).
Il titolo II, è dedicato alle sanzioni amministrative, che al capo I apporta modifiche alla vigente disciplina sanzionatoria in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (articolo 6) nonché in materia di rintracciabilità (articolo 7). Il capo II, analogamente, interviene sulla disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione sugli alimenti ai consumatori (articolo 8) ed afferenti alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari (articolo 9), per concludere con un intervento sul quadro sanzionatorio in materia di riproduzione animale (articolo 10).
Il capo III interessa specificatamente il settore lattiero-caseario, nell'ottica di realizzare la più ampia tutela dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del relativo settore di mercato attraverso l'istituzione di una nuova piattaforma informatizzata sulle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati (articolo 11) e con la previsione di un Piano straordinario di controlli nazionali, per garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità del latte, con particolare attenzione a quello di bufala e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica tipica nelle diverse fasi di produzione e commercializzazione (articolo 12).
Il capo IV, nell'ambito della disciplina di controllo del settore agroalimentare, introduce il blocco ufficiale temporaneo dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione in caso di riscontrata inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa (articolo 13); inoltre, istituisce la cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare, al fine di garantirne una maggiore efficacia nell'ambito della prevenzione e della repressione delle frodi e delle pratiche sleali (articolo 14), e introduce cause interdittive alla costituzione di centri di assistenza agricola (CAA), oltre a specifici illeciti amministrativi ad essi riferibili, prevedendo una specifica destinazione delle somme riscosse a titolo di sanzione (articolo 15), e ad una disposizione atta a scoraggiare un inadempimento ricorrente presso alcuni produttori vitivinicoli (articolo 16). Il capo V, che opera un riassetto della normativa vigente sul regime sanzionatorio in materia di pesca marittima (articolo 17). Il titolo III, in ultimo, contiene le disposizioni transitorie e finali con la clausola di invarianza finanziaria (articolo 18).
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