Legislazione

Morti bianche, lavoro nero. Arriva la svolta

Più poteri e doveri al personale ispettivo. Si inaugura una nuova cultura della sicurezza. Con le nuove direttive sarà più facile sospendere un'attività imprenditoriale. L'analisi di Luigi Caputo

21 giugno 2008 | Antonella Casilli

Sul Supplemento Ordinario n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 è stato pubblicato il D. Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Affrontiamo l'argomento con il dott. Luigi Caputo, ispettore tecnico del lavoro, capo settore vigilanza tecnica presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce, nonché docente ai corsi di formazione degli ispettori del lavoro.


Antonella Casilli  e Luigi Caputo

Che valore ha il provvedimento relativo alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro?
Il provvedimento è di epocale importanza in quanto introduce finalmente nel nostro ordinamento, dopo 30 anni di attesa, il Testo Unico sulla sicurezza e igiene del lavoro.
Il riordino e l'armonizzazione del sistema prevenzionistico ormai costituito da una stratificazione di norme "vecchie" e nuove, tra di loro scoordinate, nonché di recepimento di direttive comunitarie, che non pochi problemi determinavano per l'interprete, si rendeva più che necessario.

Tra le numerose novità che, in particolare interessano gli organi di vigilanza, di tutto rilievo è il potere di sospensione dell'attività lavorativa.
Si tratta di un inedito potere (cautelare) di sospensione dell'attività lavorativa attribuito, già con l'articolo 5 della legge delega n. 123 dell'agosto scorso, in primis all'Ispettorato del lavoro (oggi Servizio Ispezione del Lavoro) ufficio ispettivo tradizionalmente riconosciuto quale organo di attuazione della legislazione sociale, potere esteso anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, limitatamente alle reiterate e gravi violazioni sulla sicurezza del lavoro.

La portata innovativa dell'anzidetto potere è esaltata dalla chiara indicazione delle finalità che tale disposizione deve perseguire, vale a dire il contrasto del lavoro irregolare e la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori.
E' di indiscutibile chiarezza che la norma voglia coniugare e integrare, per la prima volta nell'ambito della disciplina normativa specifica della sicurezza del lavoro, l'interdipendenza dei due tristi fenomeni presenti, purtroppo, diffusamente nelle attività lavorative: il lavoro nero o irregolare e le morti bianche.
Il lavoro nero, è stato detto, contrasta con l'applicazione delle leggi e dei contratti e ovviamente, con le norme relative alla sicurezza del lavoro e, se si considerano i settori dove l'Istat registra la massima presenza di lavoro nero e, confrontandoli con i dati relativi ai morti e agli incidenti, si osserva che le curve hanno la stessa dinamica.
Con l'art. 5 la strategia normativa che il legislatore delegante ha proposto (e integralmente trasfuso nell'art. 14 del T.U.) per affrontare risolutamente le due piaghe sociali legate in stretto binomio (lavoro nero e incidenti lavorativi) è racchiusa nello strumento operativo che assegna nuovi poteri e doveri al personale ispettivo del Ministero del Lavoro cui viene di conseguenza riconosciuta e ribadita la valenza di autorità amministrativa con competenza generale del lavoro.

In cosa consistono tali nuovi poteri?
Consistono nella facoltà di adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale quando si verifichino (disgiuntamente o congiuntamente) le seguenti situazioni:
1) Impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati.
2) Reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.
3) Gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
E' appena il caso di sottolineare la soggettivazione nel personale ispettivo del Ministero del Lavoro sia nell'indicazione del destinatario dell'attribuzione del citato potere di sospensione dell'attività sia dell'attore del conseguente potere di revoca.

Sembra di intuire per gli organi ispettivi del Ministero del lavoro un ampliamento di competenze in merito al potere di sospensione ed al potere di revoca ma questa sarà concessa a seguito di riscontro precise condizioni?
Certo e sono così identificabili:
a) Regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.
b) Accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi delle anzidette reiterate violazioni in materia di orario di lavoro, o di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
c) Pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a 2.500 euro. Tale sanzione è aggiuntiva rispetto a quelle penali, civili, e amministrative vigenti.
d) Gli addetti del settore sanno bene che lei è un esperto in materia di ispezione del lavoro in particolar modo nel campo della sicurezza.

Possiamo analizzare insieme la ratio legis che ha portato il legislatore a censurare con provvedimenti di sospensione tutte quelle attività imprenditoriali esercitate in violazione di regolarità contributiva del rapporto di lavoro, tempi di lavoro e riposi nonché salute e sicurezza del lavoro?
Tale attenzione del legislatore, a mio parere è la migliore testimonianza di una effettiva svolta di pensiero e di scelte di politica legislativa tese finalmente a realizzare quelle condizioni di tutela globale del lavoro, per un fattivo e sostanziale contrasto alla incivile piaga delle morti, degli incidenti spesso gravi sul lavoro e delle malattie professionali.
Ovviamente una tutela globale del lavoro non si realizza con semplici ed opportunistici proclami, spesso dettati dall'onda emozionale della "tragedia di turno", ma con un impegno costante e quotidiano che vede il coinvolgimento responsabile e professionalmente qualificato, oltre a quello dei datori di lavoro, di tutti i protagonisti della prevenzione, vale a dire organi pubblici di vigilanza, responsabili del servizio di prevenzione, medici competenti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, coordinatori nei cantieri edili, e non ultimi gli stessi lavoratori, una volta che sia stato adempiuto efficacemente a due obblighi cardine del sistema prevenzione:
- la responsabile e sostanziale valutazione di tutti i rischi specifici di ogni attività lavorativa;
- la conseguente efficace formazione, informazione e addestramento da assicurare ad ogni lavoratore.
Per quest'ultimo basilare impegno, spesso etichettato nel linguaggio comune quale processo per una nuova cultura della sicurezza, ritengo che i datori di lavoro non debbano essere lasciati "soli", bensì validamente sostenuti da Scuola e Istituzioni.