Legislazione

La Corte UE respinge la richiesta polacca: via libera all'accordo commerciale UE-Mercosur

La Corte UE respinge la richiesta polacca: via libera all'accordo commerciale UE-Mercosur

Per i giudici europei, la Polonia, che ha proposto il ricorso, non ha dimostrato l'esistenza di un danno grave e irreparabile per gli agricoltori europei. Resta l'applicazione provvisoria dell'intesa commerciale UE-Mercosur

30 settembre 2026 | 13:00 | T N

Nessuna sospensione. Il vicepresidente della Corte di giustizia dell'Unione europea ha respinto la domanda presentata dalla Polonia volta a bloccare l'esecuzione della decisione con cui il Consiglio ha autorizzato l'applicazione provvisoria dell'accordo interinale sugli scambi (ITA) tra l'Unione europea e i paesi del Mercosur. È quanto si legge nel comunicato stampa n. 135/26 diffuso oggi dalla Corte, con sede in Lussemburgo.

La vicenda giudiziaria prende le mosse il 9 gennaio 2026, quando il Consiglio ha adottato la decisione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'ITA, l'accordo commerciale interinale concluso tra l'UE e i paesi sudamericani del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay), applicato in via provvisoria dal 1° maggio 2026. L'intesa verte essenzialmente sulla liberalizzazione degli scambi e degli investimenti e contiene obblighi sostanzialmente identici a quelli della parte commerciale dell'accordo di partenariato (EMPA), che subentrerà all'ITA una volta entrato in vigore.

Il 10 maggio 2026 la Polonia ha proposto ricorso alla Corte ai sensi dell'articolo 263 TFUE per l'annullamento della decisione del Consiglio, chiedendone contestualmente la sospensione in via cautelare fino alla definizione del procedimento di merito (causa C-460/26). Parallelamente, il Parlamento europeo ha richiesto alla Corte un parere sulla compatibilità dell'ITA e dell'EMPA con i Trattati (parere 1/26).

Le argomentazioni di Varsavia

A sostegno della propria richiesta, la Polonia ha dedotto una violazione dei Trattati, un abuso di potere e una violazione del principio di leale cooperazione, sostenendo che consentire l'applicazione dell'ITA, anche solo in via provvisoria, potrebbe incoraggiare le istituzioni UE ad avviare in futuro "altre azioni analoghe", privilegiando interessi economici selettivi a scapito del rispetto dei Trattati.

Sul fronte economico e sanitario, Varsavia ha lamentato che la liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, in assenza di clausole "specchio" che impongano norme di produzione equivalenti tra UE e Mercosur, comporterebbe rischi reali per la salute umana e animale e per l'ambiente, oltre a una diminuzione dei redditi degli agricoltori europei e a una perturbazione dei mercati agricoli, con conseguente concorrenza sleale.

Le motivazioni della Corte

Il vicepresidente ha ricordato che la sospensione di una decisione può essere disposta solo se è dimostrata l'urgenza, ovvero la necessità di evitare un danno grave e irreparabile prima della decisione di merito. Nel caso specifico, secondo il giudice, la Polonia non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare tale evenienza.

In primo luogo, viene sottolineato che la mera illegittimità della decisione controversa non basta a provare la gravità e l'irreparabilità del danno, né sono stati offerti indizi concreti sulla sua probabile imminenza. In secondo luogo, quanto ai rischi sanitari e ambientali, il vicepresidente rileva che i prodotti agricoli del Mercosur potevano già essere importati nell'UE prima della decisione e restano soggetti a norme di sicurezza alimentare e sanitaria analoghe a quelle applicabili ai prodotti europei. L'ITA, inoltre, consente all'Unione di imporre misure di blocco per i prodotti non conformi e di adottare misure di emergenza in caso di gravi rischi.

Infine, sul piano economico, la Corte rileva che la Polonia non ha fornito elementi precisi sulla situazione finanziaria degli agricoltori europei, né prove idonee a dimostrare con sufficiente probabilità una perturbazione del mercato agricolo. Le affermazioni generiche e astratte non tengono conto dei poteri della Commissione a tutela degli agricoltori e della sicurezza alimentare, né del fatto che la situazione del mercato dipende da molteplici fattori, come i prezzi dell'energia, i costi dei concimi o la concorrenza di paesi terzi diversi dal Mercosur.

Poiché le condizioni per la concessione delle misure provvisorie sono cumulative, il vicepresidente non si è pronunciato sulle altre condizioni richieste, relative al fumus boni iuris e alla ponderazione degli interessi.

Prossimi passi

La Corte emanerà la sentenza definitiva nel merito della causa in una data successiva. Come precisato nel comunicato, un'ordinanza sui provvedimenti provvisori non pregiudica l'esito dell'azione principale: il ricorso di annullamento, se fondato, comporterà l'annullamento dell'atto e l'istituzione interessata dovrà rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata.

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