Legislazione
Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi. Sì all’agricoltura
A seguito delle numerose richieste e delle notizie contraddittorie apparse sulla stampa, riportiamo gli ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, forniti con la circolare 13/E del 26 febbraio 2008
08 marzo 2008 | Graziano Alderighi
Le notizie e informazioni apparse sulla stampa a proposito della possibilità di accesso al regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi (forfettone fiscale) anche per lâagricoltura sono state spesso confuse e incoerenti.
Da qui i dubbi per le aziende agricole sulla possibilità di accedere a questo regime, utile e interessante soprattutto per le micro imprese.
Riportiamo nuovamente i requisiti necessari per accedere al nuovo regime.
I soggetti interessati alla nuova disciplina sono le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che hanno avuto nel periodo di imposta precedente, o presumono di avere nel periodo di inizio attività , le seguenti caratteristiche:
- ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro;
- assenza di cessioni all'esportazione;
- assenza di spese per lavoro dipendente o collaboratori;
- spese di acquisto di beni strumentali non superiori, nel triennio precedente, a 15.000 euro
- assenza di partecipazioni e quote societarie.
I vantaggi per gli imprenditori che aderiscono al regime fiscale semplificato sono i seguenti:
- applicazione di un'imposta sostitutiva ai fini Irpef, con aliquota del 20% sulla differenza tra ricavi e costi valutati per cassa;
- non sottoposizione ad Irap;
- esclusione dagli studi di settore;
- esclusione della rivalsa Iva e della detraibilità Iva sugli acquisti.
Ecco infine i chiarimenti dellâAgenzia delle Entrate pubblicati sulla circolare 13/E del 28 febbraio 2008 e che riportiamo integralmente.
3.14 Produttori agricoli che scelgono di non avvalersi dei regimi speciale IVA agricoltura
D. Con la circolare n. 7/E del 2008 è stato affermato che se i produttori agricoli scelgono di non avvalersi del regime speciale IVA previsto dagli articoli 34 e 34-bis del DPR n. 633 del 1972 devono applicare il regime dei contribuenti minimi, se ne ricorrono i presupposti, sia per la parte di attività agricola che supera i limiti dellâarticolo 32 del TUIR, produttiva di reddito dâimpresa, sia per le altre attività di impresa eventualmente esercitate. In proposito si chiede di sapere se, in presenza dei requisiti per essere considerato contribuente minimo, lâagricoltore possa, comunque, applicare le previsioni dellâarticolo 56, comma 5, e 56-bis del TUIR che prevedono modalità forfetarie di determinazione del reddito dâimpresa. In caso di risposta positiva si chiede, altresì, di sapere come debbano essere trattate le ulteriori attività di impresa, arte o professione eventualmente esercitate.
R. La circolare n. 7/E del 2008 ha chiarito che le limitazioni conseguenti allâapplicazione del regime speciale IVA non operano nellâeventualità che lâattività agricola venga trattata, ai fini IVA, secondo le disposizioni proprie del regime ordinario e non ai sensi degli articoli 34 e 34-bis. In tal caso il contribuente in presenza dei requisiti dovrà applicare (salvo opzione) il regime dei contribuenti minimi per le altre attività di impresa eventualmente esercitate e per la restante attività agricola che ai fini dellâimposta sul reddito esprima reddito dâimpresa compresa quella alla quale si applicano le disposizioni dellâarticolo 56 bis del TUIR.
Pertanto, qualora il contribuente decida di non applicare il regime speciale IVA di cui agli articoli 34 e 34-bis del DPR n. 633 del 1972, il regime naturale a cui assoggettare il reddito dâimpresa prodotto tramite lâattività agricola e le ulteriori attività dâimpresa esercitate è quello dei contribuenti minimi, sempre che ne ricorrano i presupposti.
Tuttavia il contribuente può scegliere di non applicare il regime dei minimi e, quindi, di determinare il reddito seguendo le disposizioni del TUIR ed in particolare di applicare le specifiche regole dettate dallâarticolo 56, comma 5, e 56-bis. In tal caso, la scelta per lâapplicazione delle regole del testo unico, con la conseguente esclusione dal regime dei minimi, varrà anche per le ulteriori attività di impresa, arte o professione esercitate.
3.15 Attività agricole connesse
D. Un contribuente che applica il regime di cui allâarticolo 34-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 può avvalersi del nuovo regime dei contribuenti minimi? In caso di risposta positiva come andranno trattate le eventi ulteriori attività di impresa, arte o professione esercitate?
R. Le attività esercitate dallâimprenditore agricolo dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dellâarticolo 2135 del codice civile, sono assoggettate, ai fini dellâimposta sul valore aggiunto, al regime speciale per le attività agricole connesse previsto dallâarticolo 34-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, salva lâopzione per il regime ordinario.
Tali attività , ai fini delle imposte sul reddito sono produttive di reddito dâimpresa, da determinarsi secondo regole peculiari dettate dallâarticolo 56-bis, comma 3, del TUIR.
Qualora il contribuente, ai fini IVA, decida di applicare il regime di cui al citato articolo 34-bis non potrà avvalersi del regime dei contribuenti minimi né per lâattività agricola connessa né per le ulteriori attività di impresa, arte o professione eventualmente esercitate.
Ad integrazione di quanto chiarito con la circolare n. 7/E del 2008 si precisa che, qualora il contribuente decida di non applicare il regime IVA speciale per le attività agricole connesse, il suo regime naturale, sempre che ne riscorrano i presupposti, sarà quello dei contribuenti minimi sia per tali attività che per le ulteriori attività dâimpresa arte o professione eventualmente esercitate.
Nellâipotesi da ultimo descritta sarà , comunque, facoltà del contribuente scegliere, tramite opzione di non applicare il regime dei minimi e di determinare il redito imponibile ai fini IRPEF secondo le specifiche regole dettate dallâarticolo 56-bis del TUIR. In tal caso, la scelta per lâapplicazione delle regole del testo unico, con la conseguente esclusione dal regime dei minimi, varrà anche per le ulteriori attività di impresa, arte o professione esercitate.
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