Legislazione
Nessuna competenza esclusiva per gli agronomi
Il Consiglio di Stato, con sentenza definitiva, stabilisce che nel settore forestale gli iscritti nell’Albo degli Agronomi non hanno nessuna competenza esclusiva
23 marzo 2017 | C. S.
Ad un mese esatto dalla precedente sentenza n. 426/2017, il Consiglio di Stato torna nuovamente sulla qualificazione delle competenze professionali degli Agronomi nel settore della progettazione e pianificazione forestale, chiarendo definitivamente (sentenza n. 952 del 1 marzo 2017, resa nota ieri) che:
- nel settore forestale gli iscritti nell’Albo degli Agronomi non hanno nessuna competenza esclusiva;
- le competenze forestali sono proprie anche degli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (competenze “interferenti” fra le due categorie le definiscono i giudici del supremo organo della Magistratura amministrativa);
- in via generale l’iscrizione nell’Albo degli Agronomi non prevede alcuna competenza “riservata”, ma solo competenze comuni con altre categorie di professionisti;
in tal modo affossando definitivamente la pretesa dell’Ordine degli Agronomi di essere titolare di competenze “esclusive”, lungamente sostenuta anche tramite la divulgazione di Circolari seriali ad Enti pubblici e soggetti privati operanti nel settore di riferimento.
Il Consiglio di Stato ha invece confermato la tesi sostenuta dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e precisamente che, nel settore agrario, nessuno degli Albi ivi operanti ha competenze riservate, ma solo competenze “tipiche” e perciò comuni ad altre categorie sia del settore agrario che non agrario.
La vicenda giudicata prende spunto da un ricorso promosso, ed inizialmente vinto (sentenza TAR Toscana n. 196/2015), dagli Ordini degli Agronomi della Toscana i quali avevano impugnato un bando del Comune di Montecatini Terme (PT) che affidava alla Facoltà di Agraria dell’Università di Pisa un incarico per la “manutenzione del patrimonio arboreo comunale”; i ricorrenti avevano contestato quell’affidamento sostenendo che le relative attività -così come ogni altra indicata nella legge professionale di Agronomo n. 3/1976- fossero riservate in via esclusiva agli iscritti nell’Albo degli Agronomi e Forestali, con proibizione per altri di svolgerle.
In prima istanza il TAR aveva dato loro ragione, probabilmente anche per l’assenza di adeguati contraddittori; infatti il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati non era stato chiamato in giudizio ed era venuto a conoscenza della sentenza del TAR Toscana n. 196/2015 solo dopo la sua pubblicazione.
Solo in seguito, con un intervento volontario, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati si costituiva in appello al Consiglio di Stato ed altrettanto faceva il Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Pisa e, sebbene nella sentenza finale il Collegio Nazionale sia stato estromesso dal giudizio (per un errore postale in una delle notifiche effettuate), la sua posizione veniva illustrata e discussa nella fase dibattimentale ed infine accolta nella sentenza n. 952/2017 che ha riformato, annullandola, la precedente sentenza del TAR Toscana.
I giudici del Consiglio di Stato hanno dunque stabilito che gli iscritti nell’Albo degli Agronomi non sono titolari di alcuna competenza riservata nè nel settore forestale nè in altro settore, così chiarendo:
“In primo luogo, occorre precisare che le attività professionali ...... meglio specificate dall’art. 2 della legge n. 3 del 1976, non risultano attribuite, alla stregua di un’interpretazione letterale della norma, ed in ragione della sua ampiezza, anche in forza di una sua interpretazione funzionale, in modo esclusivo ai dottori agronomi e forestali.
L’art. 2 della legge n. 3 del 1976, oggetto di disamina, non contiene una siffatta o similare clausola di riserva esclusiva alla competenza dei dottori agronomi e forestali. Riserva che, d’altro canto, difficilmente poteva ipotizzarsi, attesa l’estrema latitudine e differenziazione delle competenze enucleate dalla previsione, che vanno alla direzione, gestione delle imprese agrarie alla progettazione, direzione sorveglianza dei lavori relativi alle costruzioni rurali, alle operazioni dell’estimo, ai lavori ed incarichi relativi alla coltivazione delle piante, ai lavori catastali, alla valutazione e liquidazione degli usi civici, alle analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, alle ricerche di mercato, alla progettazione dei lavori relativi al verde pubblico.
Analogamente, emergono interferenze con le competenze professionali di architetti ed ingegneri (art. 51 r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537), come pure degli agrotecnici (art. 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251)”.
La sentenza in esame appare costituzionalmente orientata (sentenza Corte Costituzionale n. 345/1995) e si pone in perfetta linea con l’esigenza di modernizzare il settore delle libere professioni.
Per l’effetto, va evidenziato come la sentenza del Consiglio di Stato n. 952/2017 confermi le competenze “concorrenti” degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati nel settore della pianificazione, progettazione e direzione lavori nel settore forestale, anche ai sensi della recente legge 12 agosto 2014 n. 116, art. 1-bis, comma 16, che stabilisce:
“L’articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificato dall’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel senso che sono anche di competenza degli iscritti nell’albo degli agrotecnicile attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale.”
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