Legislazione

Il Parlamento italiano vuole difendere l'agricoltura eroica

Il Parlamento italiano vuole difendere l'agricoltura eroica

Presentati due diversi disegni di legge che verranno unificati per dare una dimensione, una protezione e dei fondi per la tutela dell'agricoltura eroica: previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro

04 aprile 2025 | 15:00 | Marcello Ortenzi

Le proposte di legge sull'agricoltura eroica, presentate da Zanella (Verdi), protocollo C. 1663 e Ghio (PD), protocollo C. 2290 , pur essendo analoghe, presentano alcune differenze ma la Commissione Agricoltura ha deliberato la formazione di un testo unificato da parte di un comitato ridotto.

Nell'articolo 1 di entrambe le proposte sono indicate le finalità dell'intervento. Esse consistono nella tutela dei paesaggi agrari tradizionali e di taluni tratti costieri, nella valorizzazione delle funzioni di difesa del suolo, nella prevenzione del rischio idrogeologico, nella tutela ambientale e di conservazione della biodiversità agraria, nonché nel contrasto alle pratiche di abbandono e al conseguente declino economico delle aree montane collinari e rurali impervie.

Nello specifico, l'articolo 1 della proposta di legge C.1663 affida la tutela e la salvaguardia dell'agricoltura eroica allo Stato, alle regioni, alle province autonome nonché agli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione.  L'articolo 1 della proposta di legge C. 2290 pone, invece, esclusivamente in capo allo Stato il compito di promuovere e favorire le azioni di recupero e salvaguardia dell'agricoltura eroica. Una definizione normativa di prodotto derivante da agricoltura eroica si rinviene nel nostro ordinamento nell'articolo 7 della legge n. 238 del 2016 «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino».    Tale disposizione statuisce che lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, denominati «vigneti eroici o storici». Segnala che il secondo comma dello stesso articolo 7 indica come vigneti eroici quelli situati in aree vocate alla coltivazione della vite nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine. In attuazione del comma 3 del suddetto articolo 7 è stato emanato il decreto ministeriale 30 giugno 2020 recante «Salvaguardia dei vigneti eroici o storici». L'articolo 2 del predetto decreto definisce eroici i vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale, nonché i vigneti situati nelle piccole isole. Il successivo articolo 3 indica i criteri per l'individuazione dei vigneti eroici sulla base del possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) pendenza del terreno superiore al 30 per cento; b) altitudine media superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altopiano; c) sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni; d) viticoltura delle piccole isole.    gli articoli 2 delle proposte di legge in esame recano la definizione di «aree di produzione di agricoltura eroica».

In particolare, il comma 1 della pdl C.1633 statuisce che lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei prodotti agricoli nelle aree denominate «aree di produzione di agricoltura eroica» soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, che presentano determinate caratteristiche:

   1) coltivazioni su gradoni o terrazze;

   2) pendenze superiori al 30 per cento;

   3) altitudine oltre i 500 metri sul livello del mare;

   4) coltivazioni su piccole isole;

   5) coltivazioni di colture antiche e tipiche.

Il comma 1 della pdl C. 2290 stabilisce che un'area di produzione agricola per essere qualificata come area di produzione agricola eroica deve presentare almeno due delle caratteristiche richiamate nei punti 1), 2) e 5).

La pdl C. 1633 specifica, al comma 2, che i terreni adibiti a coltivazioni di agricoltura eroica sono siti in particolari aree vocate alla coltivazione di prodotti agricoli nelle quali sono presenti condizioni ambientali e climatiche tali da favorire la maturazione di prodotti aventi caratteristiche di unicità strettamente collegate alle peculiarità del territorio.    Il comma 3 dell'A.C. 1633 ed il comma 2 dell'A.C. 2990 demandano ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi di concerto con il Ministro della cultura, e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (la Pdl A.C. 1633 menziona anche il Ministro del turismo) e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni:

   1) l'individuazione dei territori nei quali sono situate le aree di agricoltura eroica;

   2) la definizione delle tipologie degli interventi eventualmente finanziabili attraverso contributi, compatibilmente con la programmazione finanziaria, nonché i potenziali beneficiari con l'indicazione di eventuali criteri di priorità (comma 3, lettera b));

   3) la determinazione dei criteri per l'ammissione ai contributi e della misura degli stessi contributi.

L'A.C. 1633 – che ricalca il comma 3 del sopra citato articolo 7 della legge n. 238 del 2016 – fa riferimento anche ad ulteriori contenuti del decreto (che deve essere adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla proposta di legge in commento) concernenti: a) l'individuazione dei proprietari o i conduttori, a qualsiasi titolo, delle aree di cui al comma 1; b) la determinazione dell'ordine di priorità che il Ministero o le regioni possono adottare nei provvedimenti attuativi di programmazione delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente al settore agricolo; c) lo svolgimento da parte delle regioni dei controlli degli interventi effettuati sui contributi concessi sulla base di linee guida concordate con il Ministero dell'Agricoltura.

Il comma 3, primo periodo, dell'A.C. 1633 ed il comma 3 dell'A.C. 2990 specificano poi che sullo schema di decreto deve essere acquisito previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Il comma 4 dell'A.C. 1663 sancisce che dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 dell'A.C. 2990 precisa alcune caratteristiche che gli interventi ammessi ai contributi di cui ai successivi articoli 3 e 4 devono presentare. Essi devono essere eseguiti tendendo conto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizionalità delle identità locali, dando priorità alle tecniche di allevamento tradizionale e di agricoltura integrata. La ricostituzione varietale deve essere attuata tenendo conto esclusivamente del patrimonio di specie e di cultivar storicamente legati al territorio.  L'articolo 3 dell'A.C. 1663 delinea gli indirizzi in materia di Piano di settore per l'agricoltura eroica.

In particolare, il comma 1 demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge e previo accordo in sede di Conferenza Stato-regioni – l'approvazione del predetto Piano di settore per l'agricoltura eroica da adottarsi sulla base di taluni indirizzi, tra i quali si menzionano:

   1) la diffusione delle buone pratiche colturali e l'innovazione tecnologica, anche nel campo dell'irrigazione;

   2) il rafforzamento delle politiche di filiera e dell'integrazione con il comparto della trasformazione;

   3) l'incremento e l'incentivazione dell'organizzazione dei produttori;

   4) l'adozione di politiche per la qualità certificata del prodotto, anche con l'istituzione di specifici marchi territoriali.

Il comma 2 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal Piano di settore di cui al comma 1, quantificati in 10 milioni di euro.

Il comma 3 prevede che la ripartizione annuale delle risorse venga definita con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo parere della Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 4 dell'A.C. 1663 e l'articolo 3 dell'A.C. 2290 introducono un contributo per la tutela ed il recupero delle aree di produzione di agricoltura eroica.

Il comma 1 dell'articolo 4 dell'A.C. 1163 prevede la concessione di un contributo a copertura parziale degli investimenti diretti al recupero e alla manutenzione delle aree adibite alle colture di agricoltura eroica.

La disposizione in esame quantifica in 10 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026 il predetto contributo e devolve alle regioni il compito di individuare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge, le aree di agricoltura eroica che possono beneficiare dello stesso contributo.

L'articolo 3, comma 1 primo periodo, dell'A.C. 2290 limita all'anno 2025 la concessione di un analogo contributo. Il comma 2 dell'A.C. 1163 ed il comma 1, secondo periodo, dell'A.C. 2290 individuano i beneficiari del contributo.

L'A.C. 1663 stabilisce che il contributo è diretto prioritariamente ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, nella misura massima annuale consentita ai sensi del regolamento (CE) n. 1408/2013, sulla base dei criteri stabiliti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle regioni competenti.

L'A.C. 2290 statuisce che il predetto contributo è concesso ai proprietari o ai conduttori delle aree interessate, con priorità per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

Il comma 3 dell'A.C. 1163 indica la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione in esame.

L'articolo 5 A.C. 1163 istituisce un contributo per le spese di ripristino delle aree agricole abbandonate.

In particolare, il comma 1 dell'A.C. 1163 precisa che il contributo è concesso per gli anni 2024, 2025 e 2026 ed è rivolto ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di aree agricole abbandonate riconvertibili in aree di produzione di agricoltura eroica. La stessa disposizione specifica che si tratta di un contributo unico, a copertura parziale delle spese sostenute o da sostenere per il loro ripristino produttivo così configurato: entro il limite di importo di 20 euro per metro quadrato, di cui il 40 per cento deve essere accompagnato da documentazione fiscale, e comunque per un importo non superiore a 20.000 euro per ettaro di terreno destinato ad agricoltura eroica e non superiore a 80.000 euro per ciascuna azienda agricola. l'articolo 4 della Pdl A.C. 2290 istituisce invece, limitatamente all'anno 2025, un contributo a parziale copertura degli interventi diretti al ripristino delle aree di produzione di agricoltura eroica abbandonate individuandone i beneficiari.

In particolare, il comma 2 dell'A.C. 1163 illustra le diverse tipologie di spese che rientrano nelle ipotesi di ripristino dei terreni abbandonati da adibirsi ad aree di agricoltura eroica con particolare riferimento alle diverse ipotesi di interventi di manutenzione straordinaria dei terrazzamenti. È, poi, specificato che i contributi di cui al comma 1 sono destinati alla copertura delle spese relative a un triennio a decorrere dall'inizio delle attività di ripristino.

L'articolo 6 dell'A.C. 1663 e l'articolo 5 dell'A.C. 2290, in relazione all'attuazione degli interventi previsti dalle due proposte normative, prevedono che questi vengano eseguiti in conformità alla legislazione vigente, specie a quella stabilita dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La seconda proposta pone in rilievo, in particolare, il necessario rispetto della normativa europea in materia di sviluppo rurale e di aiuti di Stato.

L'articolo 7 dell'A.C. 1663 e l'articolo 6 dell'A.C. 2290 istituiscono entrambi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo.   Il Fondo relativo alla prima proposta normativa è volto alla concessione di contributi per il ripristino delle aree agricole abbandonate, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 25 milioni di euro per l'anno 2026 (comma 1). Tale fondo potrà essere rifinanziato (comma 2). Per tale rifinanziamento si rinvia a quanto disposto dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che risulta, allo stato, abrogato.

Il fondo istituito dalla seconda proposta è finalizzato alla salvaguardia delle aree di produzione di agricoltura eroica, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2025 (comma 1) e viene finanziato mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (comma 6).   Il Fondo per il ripristino delle aree agricole abbandonate, previsto dall'A.C. 1663, è ripartito dal MASAF, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 aprile di ogni anno (comma 3). Ricorda che ciascuna regione cui viene destinato un finanziamento, a seguito del suddetto riparto, dopo aver eventualmente fissato ulteriori criteri rispetto a quelli previsti dalla proposta, stabilisce l'ammontare totale di ciascuno dei due contributi previsti dalla proposta normativa e l'assegna ai singoli ispettorati provinciali dell'agricoltura, sulla base delle quote spettanti a ciascun comune (comma 4). L'ispettorato provinciale dell'agricoltura, entro il 31 maggio di ogni anno, riceve le domande di concessione del solo contributo per le spese di ripristino delle aree agricole abbandonate da parte dei proprietari o dei conduttori dei terreni. Nella domanda dovranno essere indicati: il titolo di proprietà o di locazione, fitto o conduzione; la consistenza catastale, con indicazione delle particelle coltivate per cui è richiesto il contributo; gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che sono stati effettuati o che si intendono effettuare, corredati da idonea documentazione tecnica (comma 5). L'ispettorato provinciale dell'agricoltura, conseguentemente, entro il limite dei finanziamenti disponibili, provvede alla concessione e all'erogazione del contributo secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla regione di appartenenza (comma 6).

Il Fondo per la salvaguardia delle aree di produzione di agricoltura eroica, istituito dall'A.C. 2290, è ripartito dal MASAF con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, tra le regioni nel cui territorio sono situate le aree di produzione di agricoltura eroica, entro tre mesi dalla data di entrata invigore del decreto dello stesso MASAF che le individua e che stabilisce tipologia e limiti finanziari degli interventi finanziabili, come previsto all'articolo 2, comma 2 (comma 2).   L'articolo 7 dell'A.C. 2290 precisa che le regioni, nell'ambito delle risorse ad esse destinate a seguito della suddetta ripartizione e in attuazione del citato decreto MASAF di cui all'articolo 2 comma 2, sentiti i comuni interessati del proprio territorio, definiscano l'ammontare degli importi complessivi da destinare alle due forme di contributo previste dalla proposta normativa: il contributo per gli interventi di recupero e salvaguardia delle aree di produzione di agricoltura eroica e il contributo per gli interventi di ripristino delle aree di produzione di agricoltura eroica abbandonate. Le regioni sono chiamate, inoltre, a stabilire modalità e termini per la presentazione delle domande e a provvedere alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi sulla base dell'istruttoria svolta dal comune competente per territorio (comma 1). Dette attività dovranno essere effettuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2).

L'articolo 8 delle proposte di legge A.C. 1663 e A.C. 2290 disciplina il regime dei controlli e delle sanzioni.

In particolare, il comma 4 dell'A.C. 1663 e il comma 1 dell'A.C. 2290 individuano nelle regioni i soggetti chiamati a definire le modalità in base a cui svolgere i controlli e applicare le sanzioni.     Per quanto riguarda lo svolgimento dei controlli, il comma 1 dell'A.C. 1663 affida i controlli agli ispettorati provinciali, mentre il comma 1 dell'A.C. 2290 stabilisce che i controlli siano svolti dalle regioni.     Esaminando l'impianto sanzionatorio, le due proposte di legge presentano alcune differenze:

- l'A.C. 1663, al comma 2, innanzitutto sanziona con l'esclusione in via definita dalla concessione del beneficio il proprietario o chiunque violi le disposizioni del provvedimento stesso. Il comma 3 interviene in caso di mancata esecuzione degli interventi, stabilendo a carico del beneficiario una sanzione pecuniaria pari all'importo del sostegno ricevuto, aumentata di un terzo, salvo diversa determinazione a livello regionale. In aggiunta a tale sanzione pecuniaria, è prevista l'esclusione in via definitiva dalla concessione dei contributi;

- l'A.C. 2290, invece, distingue tra la realizzazione parziale degli interventi e la mancata realizzazione degli stessi: nel primo caso, al comma 2, si prevede una modulazione della sanzione che può variare da un terzo all'intero importo del contributo erogato e il soggetto sanzionato, inoltre, è escluso dall'assegnazione di ulteriori contributi. Il comma 3 disciplina il secondo caso per cui è prevista una sanzione pecuniaria pari all'importo del contributo, aumentato di un terzo e la contestuale esclusione dall'assegnazione di ulteriori contributi.

Per quanto riguarda la destinazione dei proventi delle sanzioni, al comma 5 dell'A.C. 1663 e al comma 4 dell'A.C. 2290 è stabilito che siano utilizzati per perseguire le finalità delle disposizioni in esame, secondo le modalità previste dalla regione di appartenenza. Il comma 5 dell'A.C. 1663, inoltre, affida ai comuni l'applicazione delle sanzioni pecuniarie.

Infine, il comma 5 dell'A.C. 2290 stabilisce che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare oneri per la finanza pubblica.