Legislazione

Utilizzare i voucher lavoro per l'agricoltura, senza fare errori

Sono aumentati gli adempimenti, a carico del datore di lavoro, nel caso in cui decida di utilizzare i voucher agricoli. Il Ministero del lavoro ha chiarito ulteriormente alcuni aspetti significativi delle procedure burocratiche per il lavoro accessorio

25 novembre 2016 | R. T.

Arrivano i nuovi chiarimenti del Ministero del lavoro sulle comunicazioni dei voucher in agricoltura.

Come è noto, è stata introdotta una nuova comunicazione preventiva da inviare alla sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro per avviare soggetti con il lavoro accessorio (voucher). Si tratta di una email che non sostituisce, ma si aggiunge alla consueta attivazione sul sito Inps.

Fermo restando l’obbligo della comunicazione della variazione entro i 60 minuti precedenti nel caso di cambio del nominativo del lavoratore e del luogo della prestazione, nell’ipotesi di impossibilità di esecuzione della prestazione (ad es. per causa intemperie o mancata presentazione del lavoratore), le modifiche o variazioni devono essere inviate alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la giornata cui si riferiscono, non essendo necessario per l’imprenditore agricolo comunicare gli orari di inizio e fine dell’attività.

Se il prestatore di lavoro accessorio svolge l’attività per l’intera la settimana dal lunedì al venerdì, i committenti agricoli devono effettuare la comunicazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro per ciascun singolo periodo di tre giorni, ovvero possono effettuare un'unica comunicazione? La norma richiede una comunicazione “con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni”. Tuttavia, in linea con quanto già sostenuto dal Ministero non sarà necessario effettuare due comunicazioni. Sarà possibile effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione di più periodi, ciascuno non superiore a tre giorni, con puntuale indicazione, per ognuno di essi, della durata della prestazione, ossia il numero di ore per le quali il committente prevede di impiegare il lavoratore.

Nel settore agricolo non dovranno inoltre essere oggetto di ulteriore comunicazione all’Ispettorato del lavoro i dati riguardanti il prolungamento orario della prestazione non essendo richiesta l’indicazione di inizio e fine attività.

Infine se l'attività viene svolta in più campi (o località), in un’ottica di semplificazione ed in considerazione delle modalità di svolgimento dell’attività di lavoro, è sufficiente indicare la sede della ditta committente. 

 

 

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