Legislazione

Coop Italia e Coop Adriatica sanzionate per “buyer power” ma il fornitore è fallito

L'Antitrust ha multato Coop Italia e Coop Adriatica per aver utilizzato il proprio dominante potere negoziale a danno del piccolo fornitore, messo sul lastrico dopo una collaborazione iniziata nel 1998. Suona come un beffa l'intimazione alla GDO di astenersi da simili azioni quanto il fornitore è ormai fallito

22 gennaio 2016 | T N

Un'ordinaria storia di Davide contro Golia, ovvero GDO contro piccolo fornitore.

Il rapporto inizia con reciproca soddisfazione ma, pian piano, la Grande Distribuzione chiede condizioni sempre più stringenti, sconti sempre più alti. Poi allusioni, che possono suonare come minacce, a scegliere un altro partner commerciale nel caso non vengano accettare le condizioni contrattuali chieste dal buyer. Un cappio intorno al collo che si stringe, anno dopo anno, fino alla chiusura dei rubinetti, ovvero l'interruzione degli ordini e delle forniture.

Il legislatore ha voluto porre un freno contro lo strapotere dei buyer della Grande Distribuzione attraverso una legge, la 1/2012 e il suo articolo 62, che impone non solo il pagamento in tempi ragionevoli ma una certa trasparenza nei contratti e nei rapporti.

Coop Italia e Coop Adriatica, stando alla sentenza emessa dall'Antitrust, non si sarebbero attenute alla norma e quindi sono state multate per complessivi 49 mila euro. Entrambe le società hanno già annunciato che proporranno ricorso al Tar Lazio.

La storia è quella di un piccolo fornitore di pere, la Celox Srl, che avvia un rapporto commerciale con le due insegne della GDO a partire dal 1998. L'accordo viene tacitamente rinnovato di anno in anno ma le condizioni paiono sempre più stringenti.

Nel corso del procedimento di fronte all'Antitrust, lo squilibrio tra le due posizioni negoziali emerge chiaramente in più passaggi.

Significativo, perchè può essere capitato a molte piccole imprese, il seguente paragrafo che riportiamo integralmente dalla sentenza dell'Antitrust: “Da uno scambio di mail acquisito in sede ispettiva emerge, invece, in modo lampante la forza di Coop Italia e Centrale Adriatica nell’imporre al fornitore di pere tali particolari condizioni a proprio favore: a fronte delle contestazioni di Celox che rilevava che “a quel prezzo [promozionale imposto] non potev[a] consegnare la merce perché andav[a] sottocosto”, Centrale Adriatica controbatteva, inizialmente, che avrebbe valutato la disponibilità di altri fornitori e concludeva, poi, riferendo di aver “stretto un accordo ulteriormente vantaggioso con altro fornitore per cui la liberiamo da ogni impegno”.

Secondo l'Antitrust: “Coop Italia e Centrale Adriatica hanno gestito la cessazione del rapporto con Celox, consapevoli della propria posizione di forza commerciale nei confronti del fornitore. In particolare, non essendo “mai stati presi impegni circa le quantità da ordinare”, Centrale Adriatica ha potuto, nei primi mesi del 2014, annullare del tutto gli ordinativi relativi alle pere estere e ridurre drasticamente quelli relativi alle pere nazionali effettuati a Celox126, nonostante fossero state definite le condizioni commerciali valide per tutto il 2014.

Lo squilibrio delle posizioni negoziali che, a norma dell'articolo 62 della legge 1/2012, non è concesso a nessun operatore si desume, quindi, da una mancanza di effettiva negoziazione tra le parti (Coop Italia e Coop Adriatica imponevano le proprie condizioni al fornitore) e dalle condizioni poste che appaiono “ingiustificatamente onerose” come la richiesta di scontistiche extracontrattuali che potevano arrivare fino al 35%.

Il giudizio di fronte all'Antitrust ha quindi punito Coop Italia e Coop Adriatica per una sorta di abuso di posizione dominante in violazione dei “principi di correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni con riferimento ai beni forniti, ai sensi dell’art. 62, comma 1, configurandosi altresì come sleale nei confronti del proprio fornitore.
La sentenza dell'Antitrust, oltre a far discutere, rappresenta sicuramente un passaggio storico, essendo la prima volta che si applica il principio della sussistenza di un “significativo squilibrio di forza commerciale” tra le parti del rapporto di fornitura.

Suona come unba beffa però un passaggio della sentenza. L'Antitrust infatti delibera “che le società Coop Italia S.c. a r.l. e Centrale Adriatica S.c.a.r.l. si astengano dal porre in essere, nei confronti dell’operatore Celox Trade S.r.l., condotte commerciali analoghe a quelle descritte nei punti che precedono.

La Celox è però nel frattempo fallita e i suoi 25 dipendenti si ritrovano senza lavoro. La legge, insomma, è stata applicata ma troppo tardi per produrre gli effetti e gli obiettivi che si era posta, ovvero salvaguardare la sopravvivenza delle piccole e medie imprese.

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