Legislazione

NUOVA ETICHETTATURA PER I PRODOTTI VITIVINICOLI. SI CAMBIA REGIME, MA NEL SEGNO DELLA SEMPLIFICAZIONE

Ecco il punto sulle novità, in applicazione dal primo agosto scorso. Nostra intervista all’esperto Alberto Sabellico: "adesso - afferma - è attivo un sistema meno rigido, che favorisce consumatori e produttori"

08 novembre 2003 | Francesca Racalmuto

Dopo una estenuante serie di rinvii, l’etichetta del vino veste ora con maggiore facilità e minori intoppi burocratici le bottiglie. Da poco tempo a questa parte il quadro giuridico relativo all’etichettatura dei vini è stato infatti definito in ogni minimo particolare (con la pubblicazione del decreto ministeriale 3 luglio 2003: "Norme di applicazione a livello nazionale dei regolamenti Ce 1493/99 e 753/2002); quadro giuridico che dunque è stato già reso operativo a partire dal primo agosto scorso.
Una notizia, questa, che ovviamente in tanti già conoscono, ma che non è stata ancora recepita nei suoi aspetti specifici. Prova ne sia la grande attenzione riservata al tema in questione da parte delle varie realtà di riferimento.
L’Assoenologi, per esempio, ha delineato un apposito percorso di formazione, che si è sviluppato in un sequela di seminari di studio tenutisi in diverse piazze d’Italia con grande successo di adesioni. Ma veniamo alle novità emerse; intanto con un’intervista ad Alberto Sabellico, e successivamente con una sintesi del Regolamento 753/2002, che si può peraltro leggere per intero nel documento allegato.

Dottor Sabellico, come giudica l’attuale quadro giuridico relativo all’etichettatura dei prodotti vitivinicoli?
Estende quella ch’è la libera iniziativa dell’operatore. Infatti, a differenza del passato, con norme che prevedevano un elenco rigido di indicazioni, ora ci si può allargare con maggiori spazi di azione. Il tutto si snoda su tre distinti livelli. Da una parte vi sono le indicazioni obbligatorie, tese a favorire la tutela del consumatore, fornendo tutte quelle utili informazioni che consentono di cogliere un quadro d’insieme essenziale, preciso nei riferimenti di massima, ovvero: l’identificazione del prodotto attraverso il ricorso a determinate menzioni. Quindi seguono le indicazioni considerate facoltative, ma regolamentate. In questo caso si tratta di indicazioni complementari a quelle obbligatorie, che ovviamente comportano l’assoggettamento alle norme comunitarie o nazionali. Infine, ed ecco la grande novità, vi sono le cosiddette indicazioni facoltative, ma libere. Che significa? Il produttore, o il confezionatore, potranno inviare dei messaggi al consumatore che riguardino la propria azienda, in maniera più aperta e libera, appunto, mentre nel passato tutto veniva espressamente elencato. Ora si possono inserire ulteriori specifiche, per caratterizzare la stessa qualità del prodotto, ma sempre nel rispetto generale delle normative in materia, s’intende.

Sistema semplificato, dunque. Ma persistono ancora, nel regolamento emanato, delle anomalie, delle disfunzioni?
Certamente. Tutto è suscettibile di perfezionamento, ma in questo caso si tiene comunque conto dell’avvenuta globalizzazione del mercato. Si è posta la massima attenzione a ciò che avviene in altri Paesi. Questa normativa comunitaria consente perciò di allargare lo sguardo, proprio per consentire di far fronte alle nuove dinamiche dei mercati internazionali.

A chi giovano le attuali norme? Più al produttore o al consumatore? O a entrambi?
Direi a entrambi. Il produttore può intanto mantenere le precedenti etichette fino al primo febbraio 2004, in modo da smaltire le scorte di magazzino. Poi ha l’opportunità di avvalersi di un sistema di comunicazione con il consumatore più libero e semplificato. Vantaggio che di conseguenza discende anche allo stesso consumatore.

Lei ha tenuto dei corsi di aggiornamento in varie città d’Italia per conto di Assoenologi. Cosa è emerso dagli incontri?
I partecipanti ai corsi hanno seguito con molta attenzione le nuove disposizioni, che naturalmente hanno accolto con larga soddisfazione. Oggi si è più liberi e ben più in grado di andare incontro ai mutamenti dei mercati, proprio attraverso una snellezza delle operazioni.



IL QUADRO DI RIFERIMENTO

Le norme di carattere generale
Queste norme sono comuni a tutte le categorie di prodotti vitivinicoli presenti in commercio. Ovviamente per “etichettatura” si comprende l’insieme di designazioni, menzioni, illustrazioni che figurano apposte sullo stesso recipiente, comprendendo anche il dispositivo di chiusura e l’eventuale pendaglio appeso al contenitore.
- obbligatorietà dell’etichettatura per i prodotti condizionati in recipienti aventi volume nominale fino a 60 litri, salvo specifiche deroghe;
- esclusione di alcune indicazioni dal campo dell’etichettatura, ovvero: prezzo, codice a barre, messaggio ecologico, riferimenti relativi al fabbricante del recipiente, ecc.;
- obbligo di raggruppamento delle indicazioni obbligatorie nello stesso campo visivo;
- veridicità delle indicazioni riportate in etichetta;
- inere della prova, da parte dell’imbottigliatore, sulla correttezza delle indicazioni riportate;
- divieto di detenzione e vendita di prodotti con designazione non conforme alla normativa, salvo deroghe per i prodotti destinati all’esportazione.

Designazioni per i vini da tavola (generici)
Tra le indicazioni obbligatorie:
- denominazione di vendita: “vino da tavola”, nonché:
a) nome dello Stato membro, nel caso di spedizione in un altro Stato membro o di esportazione;
b) menzione “mélange di vini di diversi Paesi della Comunità europea”, per i prodotti ottenuti dal taglio di vini di più Stati membri;
c) menzione “vino ottenuto in... da uve raccolte in... , ecc.
- Titolo alcolometrico volumico effettivo, espresso in unità e mezze unità di percentuale in volume: tolleranza d0,5% vol. +/-.
- Volume nominale indicato in litri, centilitri e millilitri.
- Nome o ragione sociale, Comune o frazione e Stato membro in cui l’imbottigliatore ha la propria sede principale. La sede deve essere indicata in caratteri di dimensioni non superiori alla metà dei caratteri che indicano la menzione “vino da tavola”; ecc.
- Numero del lotto di produzione.
- Nome o ragione sociale, Comune e Stato membro importatore, per i vini già imbottigliati provenienti da Paesi terzi: ecc.
- Riferimento indicazioni ecologiche, solo per i prodotti immessi sul mercato italiano.

Tra le indicazioni facoltative “regolamentate”:
- Marchio.
- Partecipanti al circuito commerciale (distributore, vinificatore, imbottigliatore per conto terzi: ecc.
- Tipo di prodotto, in relazione al tenore di zuccheri residui.
- Colore di base (solo bianco – rosso o rosato). Non è prevista la possibilità di utilizzare colori particolari.
- Lettera minuscola “e”, quale direttiva Cee sugli imballaggi preconfezionati.
- Termine riferito all’attività agricola dell’imbottigliatore: “podere”, “Cascina”, “viticoltore”, ecc.) ecc.

Le indicazioni facoltative “libere”, infine, dovranno essere veritiere, documentabili e non suscettibili di creare confusione nel consumatore o indurlo in errore sulla natura, origine e qualità del prodotto e purché non siano riservate, quali indicazioni facoltative “regolamentate”, ad altre categorie di prodotti.
Un esempio di tali indicazioni:
- la gradazione alcolometrica totale;
- le raccomandazioni sulla conservazione e utilizzazione del vino;
- la certificazione di qualità ISO 9002;
- il riferimento specifico alla fornitura di una data persona o di un organismo importante;.
Si fa invece espresso divieto di indicazioni riferite a menzioni già riservate, come nel caso di menzioni facoltative “regolamentate”, vini a denominazione Igt o Vqprd.


Riferimento ad altre designazioni
Oltre alle designazione dei vini da tavola, che abbiamo voluto prendere quale esempio di massima, il regolamento ovviamente prende in considerazione le designazioni di vini a Igt, a Vqprd, ma anche di mosti di uve parzialmente fermentati e vini da uve stramature; quindi dei vini frizzanti, generici e non, vini liquorosi, spumanti nelle varie qualità e distinzioni. Ma per tutto questo si possono ricavare altri dettagli, più particolareggiati, dal regolamento allegato in coda all’articolo; oppure, particolarmente utile, si consiglia il volume Note pratiche di legislazione vinicola, scritto da Alberto Sbellico per le edizioni Assoenologi.

Nota: l'intervista ad Alberto Sabellico è di Luigi Caricato