Legislazione
Taglio lineare per gli aiuti alla produzione: gli effetti sul saldo della domanda unica 2014
Secondo quanto riportato dalla circolare Agea del 20 novembre 2014, la percentuale di riduzione del valore dei titoli da applicare a tutti i diritti all’aiuto è pari all’8,41%
25 novembre 2014 | T N
Il Reg. (UE) n. 1310/2013 ha modificato il massimale nazionale di cui all’allegato VIII del Reg. (CE) n. 73/2009, originariamente pari ad € 4.379.985.000, attribuendo all’Italia, per l’anno 2014, il massimale di € 3.953.394.000.
L’art.6, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1310/2013, con riferimento ai massimali nazionali, dispone che “Per ogni Stato membro e per ogni anno, il valore totale dei diritti all’aiuto assegnati, della riserva nazionale di cui all’articolo 41 e dei massimali fissati a norma dell'articolo 51, paragrafo 2, dell'articolo 69, paragrafo 3, e dell'articolo 72 ter non supera il relativo massimale nazionale stabilito nell’allegato VIII. Se necessario, gli Stati membri attuano una riduzione o un aumento lineare del valore dei diritti all’aiuto, o dell’importo della riserva nazionale di cui all’articolo 41 o di entrambi al fine di assicurare il rispetto dei relativi massimali nazionali di cui all’allegato VIII”.
Inoltre, il Reg. (UE) n.1044/2014 del 3 ottobre 2014 ha fissato, per il 2014, i massimali di bilancio per alcuni regimi di sostegno diretto di cui al Reg. (CE) n. 73/2009.
In particolare, il massimale di bilancio previsto per il regime di pagamento unico è pari a 3.769.644.000 euro.
Al fine di rispettare il massimale di cui all’allegato VIII, si rende necessario eseguire una riduzione lineare del valore totale dei diritti all’aiuto assegnati, prima del pagamento del saldo della domanda unica 2014.
Visti l’ammontare del suddetto massimale e i dati comunicati dagli Organismi pagatori relativamente alle domande di accesso alla riserva nazionale per l’anno 2014, la percentuale di riduzione del valore dei titoli da applicare a tutti i diritti all’aiuto è pari all’8,41%.
Considerato che con circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.650 dell’8 ottobre 2014 è stato autorizzato il pagamento dell’anticipo fino al 45% del valore dei diritti all’aiuto prima dell’esecuzione del taglio lineare, il pagamento del saldo è eseguito avendo riguardo al nuovo valore dei titoli.
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