Legislazione
Come funzionerà la diffida al posto delle sanzioni amministrative?
Con la circolare del 21 agosto scorso l'Ispettorato Repressione Frodi ha fornito le indicazioni operative, tenendo conto delle modificazioni operate dal parlamento in sede di conversione del decreto legge Campolibero
26 agosto 2014 | T N
Nell’iter di conversione del decreto Campolibero, il testo originario ha subito alcune, importanti modifiche ed integrazioni.
Le indicazioni precedentemente fornite dall’ICQRF sulle materie interessanti i controlli agroalimentari (Circolare 148 del 2 luglio 2014 - Con Campolibero diffida al posto delle sanzioni, ma scatterà solo “caso per caso”) hanno dovuto essere aggiornate alla luce delle modifiche parlamentari.
Il registro unico dei controlli anche i dati concernenti i controlli a carico delle imprese agricole, effettuati dagli organismi privati autorizzati, come quelli dei regimi biologico e Dop/Igp.
Il comma 3, relativo all’istituto della diffida per tutte le violazioni di natura amministrativa alla normativa agroalimentare che prevedono la sola sanzione pecuniaria, ha subito alcune importanti modificazioni. Il parlamento ha eliminato il requisito, per l’applicazione della diffida, della violazione di “lieve entità” che già in fase di prima applicazione aveva determinato alcune perplessità a livello operativo.
Inoltre, le nuove modifiche apportate alla diffida prevedono che essa sia applicabile qualora si accerti per la prima volta una violazione sanabile. Ai fini dell’individuazione della “prima volta” occorre fare riferimento alla violazione della medesima disposizione. Pertanto, le violazione di disposizioni diverse dovranno essere oggetto di autonoma diffida se ognuna di esse risulta accertata per la prima volta. Qualora si dovessero accertare successive violazioni alla fattispecie già oggetto di diffida, le stesse dovranno essere contestate non essendo più diffidabili. In assenza di precisazioni al riguardo nel testo della norma e tenuto conto degli ordinari termini di prescrizione in tema di sanzioni amministrative, si ritiene che la preclusione all’applicazione di un nuova diffida per la medesima violazione è comunque limitata all’accertamento infraquinquennale delle stesse.
Nell’applicazione della diffida deve comunque utilizzarsi il criterio della sanabilità ed in tal senso il nuovo secondo periodo del comma 3 in parola prevede che “Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili”.
E' stata eliminata la precisazione che la diffida si applica “anche ai prodotti già posti in vendita al consumatore finale”. Tale eliminazione dal testo di legge, tuttavia, non preclude l’applicabilità della diffida anche in tale circostanza, essendo, come visto, uniche condizioni la “sanabilità” della violazione e che la stessa sia accertata per la “prima volta”.
Al fine di riscontrare alcune richieste di chiarimento circa la eventuale impugnazione della diffida da parte del soggetto diffidato, si ritiene che la stessa non sia autonomamente impugnabile, trattandosi di un atto che attiene ad una fase pre-sanzionatoria, anzi volto proprio a deflazionare il procedimento sanzionatorio. Pertanto, eventuali, presunti vizi propri della diffida potranno essere fatti rilevare in sede di scritti difensivi o di audizione personale nel corso dell’ordinario procedimento sanzionatorio avverso l’atto di contestazione ovvero, giurisdizionalmente, unitamente al provvedimento sanzionatorio.
Restano comunque escluse dalla diffida le violazioni che prevedono anche altre sanzioni amministrative non pecuniarie quali, ad esempio, la pubblicazione, a spese del trasgressore, del provvedimento sanzionatorio, la chiusura, sia pure temporanea, dello stabilimento, la sospensione dal diritto ad utilizzare la denominazione protetta, l’avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli nei casi previsti dalle disposizioni vigenti (D. Lgs. n. 61/2010, D. Lgs. n. 297/2004, legge n. 82/2006 e D. Lgs. n. 260/2000). A tal proposito, le sanzioni amministrative previste dall’articolo 3, commi 1, 3 e 4 del D. Lgs. 297/2004 possono ammettere l’applicazione della diffida, poiché la sospensione del diritto all’uso della denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione, prevista dallo stesso articolo 3, al comma 5, ha natura autonoma, come confermato dall’Avvocatura dello Stato.
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