Legislazione
Opportunità fiscali: la compartecipazione agraria
È un modo per permettere ad un terreno che di fatto non è affittabile di trasferire ad un altro soggetto la quota di reddito agrario. Ma attenzione ai controlli dell'Agenzia delle entrate
12 ottobre 2013 | C. S.
Tra i diversi tipi di conduzione associata un ruolo importante è quello della COMPARTECIPAZIONE AGRARIA, ossia un contratto agrario in cui non si costituisce in alcun modo una società ma è un contratto tra due soggetti, CONCEDENTE (colui che possiede il terreno) e il COMPARTECIPANTE (colui che coltiva il terreno), al fine di svolgere una coltivazione stagionale.
È un modo per permettere ad un terreno che di fatto non è affittabile (per es. per i diritti PAC, perché acquistato con agevolazioni PPC, etc.), di trasferire ad un altro soggetto la quota di reddito agrario; al termine della relativa coltivazione stagionale i soggetti ripartiscono i frutti come da contratto.
Ed in particolare, il contratto di compartecipazione agraria deve essere redatto in forma scritta per ragioni fiscali infatti l’art. 33 del TUIR afferma che le parti si imputano la quota di reddito agrario in base alle percentuali previste dal contratto. Qualora al concedente venisse imputata una percentuale di riparto troppo bassa si rischia di fronte al fisco di simulare un contratto di affitto. Di contro in mancanza di un contratto scritto, si presume una divisione dei frutti in parti uguali. Non è obbligatoria la registrazione in Agenzia delle Entrate ma è consigliabile dare una data certa mediante timbro postale oppure riportare in calce la firma di un sindacato.
La stagionalità del contratto è un esigenza rigorosa; per coltivazione stagionale si intende quella di prodotti che liberano la terra una volta raccolti e che quindi sono alternabili ad un'altra coltivazione; per tale motivo è consigliato per gli ortaggi.
In merito agli obblighi è necessario affermare che il concedente non si deve limitare a dare il proprio terreno altrimenti si configurerebbe un contratto di affitto con tutti i rischi del caso (quali ad es. la perdita delle agevolazioni in caso di acquisto con PPC, etc.)
Pertanto il concedente deve attivarsi affinché provveda attivamente alla coltivazione del terreno mediante lo svolgimento di alcune attività quali ad es. l’aratura, l’irrigazione.
Al termine della coltivazione i frutti devono essere venduti da entrambi le parti in base alla propria quota di riparto.
Fa eccezione la vendita del pomodoro in quanto può essere venduta solo dal concedente che detiene le relative quote; il compartecipante incasserà in denaro la quota corrispondete la propria percentuale di riparto rientrando cosi un operazione fuori campo IVA. In tal caso si rende necessario predisporre una ricevuta con relativa marca da bollo da 2,00 euro.
Bibliografia
Atti del convegno "Il fisco in agricoltura sotto la lente degli esperti" - Macfruit, Cesena, 2013
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