Legislazione
RINTRACCIABILITÀ OBBLIGATORIA PER TUTTI DAL 2005. NUOVI OBBLIGHI E REGISTRAZIONI. LE LINEE GUIDA PER ADEGUARSI ALLA NORMATIVA EUROPEA
Il regolamento comunitario 178/02 entrerà in vigore a partire dal prossimo anno. Le aziende del settore alimentare devono individuare chi abbia fornito qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento. A tal fine devono disporre di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo
06 novembre 2004 | Graziano Alderighi
Un poâ di storia
L'Unione europea ha fatto della sicurezza alimentare una delle grandi priorità dell'agenda politica europea.
La sicurezza alimentare è divenuta oggi un obiettivo trasversale da integrarsi in diversi ambiti di competenza comunitaria: la Politica agricola comune e il suo pilastro "sviluppo rurale", l'ambiente, la sanità pubblica, la protezione dei consumatori e la realizzazione del mercato interno.
Il dibattito pubblico avviato dal Libro verde sui principi generali della sicurezza alimentare è sfociato, nel gennaio 2000, nella pubblicazione del Libro bianco che segna un'importante tappa nell'adozione di una nuova legislazione in campo alimentare.
La Commissione annuncia in questo testo lo sviluppo di un quadro giuridico che copra l'insieme della filiera alimentare - "dai campi alla tavola" - secondo un approccio globale e integrato. Secondo tale logica la sicurezza alimentare concerne tutti i seguenti aspetti: l'alimentazione e la salute degli animali, la protezione e il benessere degli animali, i controlli veterinari, le misure di polizia sanitaria, i controlli fitosanitari, la preparazione e l'igiene dei prodotti alimentari.
Il Libro bianco ribadisce anche la necessità di instaurare un dialogo permanente con i consumatori a fini di informazione, educazione e ascolto.
Adottato nel febbraio 2002, il regolamento fondatore della nuova legislazione alimentare definisce cinque principi generali fondamentali:
1-l'affermazione del carattere integrato della filiera alimentare
2-l'analisi del rischio quale fondamento essenziale di tale politica
3-l'impegno della responsabilità degli operatori del settore
4-la definizione della tracciabilità dei prodotti in tutte le fasi della filiera alimentari
5-il diritto dei cittadini a un'informazione chiara e precisa
Il regolamento istituisce anche l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESE) che ha il compito principale di fornire pareri scientifici indipendenti su questioni attinenti alla sicurezza alimentare, raccogliere e analizzare informazioni sui rischi potenziali o emergenti e instaurare un dialogo permanente con il pubblico.
Definizioni di rintracciabilitÃ
Capacità di ricostruire la storia di un prodotto e delle sue trasformazioni con informazioni documentate
Norma UNI 10939:2001- Sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari
Possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione animale o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione
Reg. CE n° 178 / 2002 del 28.01.02, art. 3
La tracciabilità è la capacità di risalire alla storia e all'uso o alla collocazione di un prodotto o di un'attività attraverso identificazioni documentate.
Normativa ISO 8402 - Quality management and quality assurance â Vocabulary
L'organizzazione deve provvedere a identificare lo stato del prodotto/servizio per quanto
riguarda le attività di misurazione e verifica richieste e, ove necessario, deve identificare il
prodotto e/o il servizio nell'intero processo utilizzando i mezzi opportuni.
Questo riguarda tutte le parti interessate al prodotto e/o al servizio, la cui interazione influisca sulla conformità ai requisiti.
Quando è prevista la tracciabilità , l'organizzazione deve controllare e registrare l'identitÃ
univoca del prodotto e/o del servizio.
Normativa ISO 9000
Reg. CE 178/20
Il Reg.178/2002 della Comunità Europea dispone che dal 1° gennaio 2005 diventi cogente la rintracciabilità ed, in particolare, allâart.18 :
âEâ disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangimeâ
Lâobbligo è esplicitato e dettagliato quindi per produttori, trasformatori e distributori, soprattutto in relazione a richieste delle autorità di controllo:
âGli operatori del settore alimentare dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.
A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardoâ
Viene pertanto richiesta sia la rintracciabilità totale del prodotto allâinterno dellâazienda (nellâaccezione minima di provenienza delle materie prime, stato dei semilavorati, destinazione dei lotti di prodotto finito) sia la rintracciabilità di filiera, intesa come capacità di ricostruire la storia e di seguire lâutilizzo di un prodotto mediante identificazioni documentate (relativamente ai flussi materiali ed agli operatori di filiera).
In riferimento agli strumenti ed alle metodologie operative, anche al fine di poter operare in un contesto ordinato, risulta quanto mai opportuna l'emanazione in ambito italiano della recente norma UNI 11020 Sistemi di rintracciabilità nelle aziende agroalimentari - Principi e requisiti per l'attuazione.
I contenuti della norma costituisco i capisaldi metodologici per la realizzazione, la documentazione ed il controllo di un sistema di rintracciabilità aziendale che comprenda l'individuazione dei materiali, dei relativi fornitori e dei flussi o percorsi aziendali dei materiali stessi in ogni lotto di prodotto.
Ecco quindi reso disponibile alle imprese ed agli operatori alimentari uno strumento che identifica requisiti ed aspetti essenziali da considerarsi al fine di dare concreta attuazione agli obblighi derivanti dalla applicazione del Regolamento 178/02.
Allo stesso tempo la realizzazione di un sistema di rintracciabilità aziendale a fronte della norma UNI 11020 consente alle imprese una più razionale collocazione in un eventuale contesto di rintracciabilità di filiera agroalimentare.
A partire dal prossimo 1° gennaio 2005 le aziende, operanti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti alimentari e delle bevande, dovranno osservare specifiche procedure per adeguarsi alle disposizioni, relative alla rintracciabilità dei prodotti alimentari, contenute nell'art. 18 del Regolamento CE n. 178/02.
A tal fine il Consiglio di Federalimentare ha approvato il documento contenente le "Linee guida per la rintracciabilità dei prodotti alimentari", allegato al presente articolo, che ha lo scopo di individuare le procedure necessarie per dare applicazione alle regole, semplici e chiare, contenute nel regolamento comunitario, introdotte per rintracciare ogni prodotto alimentare e ogni ingrediente o sostanza atta a farne parte.
Gli operatori debbono registrare gli approvvigionamenti di materie prime in entrata e le consegne dei prodotti in uscita. Agli operatori non è richiesta la cosiddetta rintracciabilità interna, vale a dire la ricostruzione del percorso seguito all'interno dello stabilimento da ogni materia prima e sostanza utilizzata nella trasformazione.
Le linee guida rappresentano uno schema operativo di carattere generale: ogni impresa potrà adattarle, con flessibilità , alle caratteristiche specifiche dei prodotti e degli impianti.
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