L'arca olearia
Parte dalla Puglia il riconoscimento dell'impresa frantoiana
Mettere al centro della filiera olio d'oliva il frantoio. Questa la sfida dibattura durante un convegno a Bari da parte dell'AFP da cui parte il progetto di una legge regionale che possa far da pilota al quadro nazionale e comunitario
24 luglio 2010 | Ernesto Vania
Lâassociazione dei Frantoiani di Puglia ritiene indispensabile un intervento normativo a favore della categoria ed a tal proposito, nel convegno del 12 luglio tenutosi a Bari presso la Regione Puglia, è scaturita la definizione del nuovo ruolo âdellâimpresa artigiana oleariaâ rispetto alla obsoleta e perdente figura di âfrantoio industrialeâ, la professionalità della nuova figura del âmastro olearioâ con lâistituzione di un albo professionale sul modello enologico, sono parte delle innovazioni indispensabili alla categoria.
Il Consigliere Regionale Dott. Donato Pentassuglia, sensibile alle problematiche dei frantoiani e delle specificità produttive che riguardano il settore della olivicoltura e della produzione dellâolio extravergine di oliva in Puglia, vicino allâassociazione Regionale ed a diversi soci fondatori della stessa, si è reso interprete delle esigenze dei frantoiani della Puglia, facendo propria la proposta di legge assicurando la disponibilità a presentarla seguendone lâiter sino allâapprovazione.
Lâassociazione dei Frantoiani di Puglia, nella figura del suo Presidente Stefano Caroli e di tutto il consiglio direttivo, accoglie con entusiasmo la disponibilità del Consigliere Regionale Dott. Pentassuglia dichiarando sin dâora la disponibilità a collaborare per lâottimizzazione del testo definitivo; un contributo utile e necessario che doti la Regione Puglia di una normativa unica ed innovativa, in grado di affrontare in chiave moderna le esigenze e le nuove problematiche dei Frantoiani della Puglia, dotando gli stessi di strumenti atti a raccogliere le nuove sfide del mercato globale.
Ecco il testo, provvisorio, della legge regionale
Lâimpresa olearia in quanto tale, quale attività preposta alla estrazione dellâolio dalle olive, è stata finora oggetto di scarsa considerazione da parte del legislatore statale e regionale. La normativa vigente è in gran parte attuativa di direttive e regolamenti della CEE che riguardano il prodotto e le sue caratteristiche merceologiche in modo che vi sia uniformità in proposito in tutti i paesi aderenti alla comunità , lasciando arbitri gli imprenditori di conseguire quei risultati seguendo la strada ritenuta più opportuna, pur nel rispetto delle regole igieniche e di quelle a tutela dellâambiente.
La strada seguita ha indubbiamente contribuito ad estradare la concorrenza fra gli imprenditori del settore a proposito dei processi produttivi e relativi costi di produzione, dellâammodernamento tecnologico, e della razionalizzazione dellâuso delle diverse cultivar in modo da ottenere il prodotto migliore e più gradito al pubblico, restando nei parametri chimico-organolettici fissati dalla normativa nazionale e comunitaria. Al tempo stesso però attraverso le maglie larghe della normativa sulla produzione hanno potuto e possono filtrare tuttora anomalie fraudolente che non sempre è facile individuare attraverso i pur rigorosi controlli. La chimica moderna, al servizio talora della sofisticazione dei prodotti, compresi quelli oleari, piuttosto che della repressione delle frodi, rende il compito dei controllori sempre più difficile, in una continua rincorsa tra la criminosa adulterazione e la cessazione della commercializzazione di prodotti che danneggiano, oltre che il portafoglio, talora anche la salute del consumatore.
à dunque necessario iniziare ad intervenire nel processo produttivo dei prodotti alimentari, fra cui lâolio dalle olive ha un ruolo di primaria importanza, guardando anche agli aspetti tecnici del processo produttivo, alla professionalità dei responsabili di esso ed alle caratteristiche dellâambiente fisico in cui esso viene svolto.
à necessario tenere ben presente a questo proposito che alla estrazione dellâolio dalle olive fa riscontro una immagine ben lontana dellâantico frantoio, dove pesanti mole trascinate da asini o muli, facevano colare in grandi catini una sostanza grassa che galleggiava nellâacqua e che veniva estratta dal frantoiano con un grande mestolo mentre il mignolo della mano correva veloce a separare lâacqua dallâolio seguendo il perimetro delle chiazze oleose. Oggi le moderne macchine estrattive danno la possibilità di avere in un tempo molto inferiore un prodotto con ogni garanzia igienica e, attraverso una accorta miscelazione delle cultivar, in grado di soddisfare consumatori sempre più esigenti in fatto di qualità e di gusto.
Il presente progetto di legge tende, nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria e da quella nazionale,a disciplinare le caratteristiche degli stabilimenti di produzione olearia nella Regione PUGLIA ed a porre le premesse necessarie per una adeguata formazione tecnico-professionale del mastro oleario, quale responsabile del corretto svolgimento del processo produttivo e della applicazione delle norme vigenti in proposito.
Lâart.1 definisce lâimpresa olearia e le sue caratteristiche, rinviando per quelle tecniche ad un successivo decreto dellâAssessore alle Risorse Agroalimentari di concerto con quello alla Sanità .
Lâart.2 introduce e definisce la nuova figura professionale del mastro oleario ed i suoi compiti ed istituisce lâalbo regionale dei mastri oleari.
Lâart.3 regola la formazione dei mastri oleari e stabilisce i requisiti necessari per partecipare ai corsi regionali di formazione.
Lâart.4 disciplina lo svolgimento dei corsi per lâacquisizione della qualifica di mastro oleario.
Lâart.5 stabilisce norme transitorie per la iscrizione allâalbo.
ARTICOLI
articolo 1
l'impresa olearia è l'unità produttiva artigiana in cui si procede all'estrazione dell'olio dalle olive in conformità alle normative vigenti,ed in particolare a quelle relative all'igiene degli alimenti, alla sicurezza del lavoro, alla tutela dell'ambiente e alla trasparenza sulle caratteristiche del prodotto e la sua tracciabilità .
nell'impresa artigiana olearia deve essere collocato il frantoio, per il processo estrattivo, lo stoccaggio e quindi, conformemente alle norme vigenti, la collocazione dell'olio in contenitori, oltre alle macchine per l'imbottigliamento e il confezionamento per la commercializzazione del prodotto.
le caratteristiche tecniche dei locali adibiti alla lavorazione delle olive e degli oli sono stabilite con decreto dell'assessore regionale all'agricoltura e alla riforma agropastorale, di concerto con quello alla sanità e igiene.
articolo 2
responsabile della conduzione tecnica del frantoio è il mastro oleario, che si conforma alle direttive del titolare dell'impresa, ove persona diversa, e opera nei limiti delle deleghe ad esso conferitogli.
i mastri oleari sono iscritti in un apposito albo tenuto presso l'assessorato all'agricoltura e riforma agropastorale.
articolo 3
la regione favorisce la formazione dei mastri oleari e cura lo svolgimento ogni anno e per cinque anni, dalla data di entrata in vigore della presente legge,degli appositi corsi.
i corsi sono, uno a carattere propedeutico riservato ai possessori di un diploma di istruzione media di secondo grado e uno di carattere tecnico-pratico cui possono partecipare coloro che hanno ottenuto l'attestato finale di frequenza del corso propedeutico o che siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati dall'articolo 2, primo comma, del decreto del ministro delle politiche agricole e forestali 23 giugno 1999, ad eslusione del diploma della scuola dell'obbligo.
per la partecipazione ai corsi deve essere posseduto, in ogni caso, il requisito dell'idoneità morale di cui all'articolo 3 del decreto del ministro delle politiche agricole e forestali 23 giugno 1999.
la durata dei corsi, le modalità di svolgimento ed i relativi programmi sono stabiliti con decreto dell'assessore all'agricoltura e alla riforma agropastorale, di concerto con quello alla formazione professionale.
articolo 4
ai bandi per lo svolgimento dei corsi di cui all'articolo 3 possono partecipare consorzi di imprese e loro associazioni professionali.
ad essi deve in ogni caso essere affidato, anche in deroga alle norme regionali vigenti sulla formazione professionale, lo svolgimento della parte tecnico-pratica dei corsi.
la presentazione delle domande per la partecipazione ai corsi l'accertamento del possesso dei requisiti previsti e il rilascio dei diplomi sono regolati dalle norme regionali sulla formazione professionale.
il diploma rilasciato al termine del corso tecnico-pratico costituisce titolo per la iscrizione nell'albo regionale dei mastri oleari.
articolo 5
per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere la iscrizione all'albo regionale dei mastri oleari coloro che dimostrino di aver svolto negli ultimi cinque anni precedenti i compiti attribuiti al mastro oleario dall'articolo 2 della presente legge.
Potrebbero interessarti
L'arca olearia
L'inerbimento dell'oliveto: chiave per il controllo dei parassiti dell'olivo
L'attuazione di un buon inerbimento dovrebbe essere focalizzato, tra gli altri obiettivi, sul controllo fitosanitario, modificando il microclima del suolo, riducendo le oscillazioni termiche e l'umidità relativa, che ostacola lo sviluppo della mosca dell'olivo
15 novembre 2025 | 12:00
L'arca olearia
L'olio venduto a scaffale è davvero extravergine di oliva? Gli oli a basso costo spesso provengono da processi di produzione meno controllati
Se non c’è fiducia del consumatore l’unico motivo di guida diventa il prezzo a scaffale. La tensione di un continuo ribasso dei prezzi dell’olio extravergine di oliva porta a ridurre la qualità, intrinseca e percepita. Una spirale senza fine e un disallineamento tra le aspettative dei consumatori e la qualità effettiva del prodotto
14 novembre 2025 | 17:30
L'arca olearia
Oliveto superintensivo: quando conviene e quando no
La vera incognita nella proposta di produzione olivicola superintensiva è la capacità di raggiungere il pieno potenziale produttivo degli alberi per un periodo di tempo sufficientemente lungo. L’analisi tecnico-agronomica deve precedere quella economica
14 novembre 2025 | 15:00
L'arca olearia
Il dolore muscolo-scheletrico tra i raccoglitori di olive italiani: impatto reale e percezione
La gestione non farmacologica e la prevenzione del dolore muscoloscheletrico per i raccoglitori di olive si basano sull'educazione all'acquisizione di competenze di autogestione, tra cui adeguamenti della dieta, attività fisica ed esercizio fisico
14 novembre 2025 | 14:00
L'arca olearia
Il profilo degli acidi grassi dell'olio d'oliva in risposta alla concimazione organica
La ricerca continua a sperimentare per ottenere un migliore contenuto di acidi grassi desiderabili come l'acido oleico utilizzando fertilizzanti compatibili con il sistema di produzione biologico
14 novembre 2025 | 13:00
L'arca olearia
I prezzi dell’olio extravergine di oliva italiano sono crollati: chi e perché ha rovinato il mercato
Ci si attende a breve un rimbalzo delle quotazioni dell’olio extravergine di oliva nazionale dopo due settimane di follia sul mercato. Ecco il motivo per cui le quotazioni all’ingrosso sono precipitate di 2 euro/kg in dieci giorni. Ecco cosa è accaduto
13 novembre 2025 | 16:00 | Alberto Grimelli