L'arca olearia

Parte dalla Puglia il riconoscimento dell'impresa frantoiana

Mettere al centro della filiera olio d'oliva il frantoio. Questa la sfida dibattura durante un convegno a Bari da parte dell'AFP da cui parte il progetto di una legge regionale che possa far da pilota al quadro nazionale e comunitario

24 luglio 2010 | Ernesto Vania

L’associazione dei Frantoiani di Puglia ritiene indispensabile un intervento normativo a favore della categoria ed a tal proposito, nel convegno del 12 luglio tenutosi a Bari presso la Regione Puglia, è scaturita la definizione del nuovo ruolo “dell’impresa artigiana olearia” rispetto alla obsoleta e perdente figura di “frantoio industriale”, la professionalità della nuova figura del “mastro oleario” con l’istituzione di un albo professionale sul modello enologico, sono parte delle innovazioni indispensabili alla categoria.

Il Consigliere Regionale Dott. Donato Pentassuglia, sensibile alle problematiche dei frantoiani e delle specificità produttive che riguardano il settore della olivicoltura e della produzione dell’olio extravergine di oliva in Puglia, vicino all’associazione Regionale ed a diversi soci fondatori della stessa, si è reso interprete delle esigenze dei frantoiani della Puglia, facendo propria la proposta di legge assicurando la disponibilità a presentarla seguendone l’iter sino all’approvazione.

L’associazione dei Frantoiani di Puglia, nella figura del suo Presidente Stefano Caroli e di tutto il consiglio direttivo, accoglie con entusiasmo la disponibilità del Consigliere Regionale Dott. Pentassuglia dichiarando sin d’ora la disponibilità a collaborare per l’ottimizzazione del testo definitivo; un contributo utile e necessario che doti la Regione Puglia di una normativa unica ed innovativa, in grado di affrontare in chiave moderna le esigenze e le nuove problematiche dei Frantoiani della Puglia, dotando gli stessi di strumenti atti a raccogliere le nuove sfide del mercato globale.

Ecco il testo, provvisorio, della legge regionale

L’impresa olearia in quanto tale, quale attività preposta alla estrazione dell’olio dalle olive, è stata finora oggetto di scarsa considerazione da parte del legislatore statale e regionale. La normativa vigente è in gran parte attuativa di direttive e regolamenti della CEE che riguardano il prodotto e le sue caratteristiche merceologiche in modo che vi sia uniformità in proposito in tutti i paesi aderenti alla comunità, lasciando arbitri gli imprenditori di conseguire quei risultati seguendo la strada ritenuta più opportuna, pur nel rispetto delle regole igieniche e di quelle a tutela dell’ambiente.
La strada seguita ha indubbiamente contribuito ad estradare la concorrenza fra gli imprenditori del settore a proposito dei processi produttivi e relativi costi di produzione, dell’ammodernamento tecnologico, e della razionalizzazione dell’uso delle diverse cultivar in modo da ottenere il prodotto migliore e più gradito al pubblico, restando nei parametri chimico-organolettici fissati dalla normativa nazionale e comunitaria. Al tempo stesso però attraverso le maglie larghe della normativa sulla produzione hanno potuto e possono filtrare tuttora anomalie fraudolente che non sempre è facile individuare attraverso i pur rigorosi controlli. La chimica moderna, al servizio talora della sofisticazione dei prodotti, compresi quelli oleari, piuttosto che della repressione delle frodi, rende il compito dei controllori sempre più difficile, in una continua rincorsa tra la criminosa adulterazione e la cessazione della commercializzazione di prodotti che danneggiano, oltre che il portafoglio, talora anche la salute del consumatore.
È dunque necessario iniziare ad intervenire nel processo produttivo dei prodotti alimentari, fra cui l’olio dalle olive ha un ruolo di primaria importanza, guardando anche agli aspetti tecnici del processo produttivo, alla professionalità dei responsabili di esso ed alle caratteristiche dell’ambiente fisico in cui esso viene svolto.
È necessario tenere ben presente a questo proposito che alla estrazione dell’olio dalle olive fa riscontro una immagine ben lontana dell’antico frantoio, dove pesanti mole trascinate da asini o muli, facevano colare in grandi catini una sostanza grassa che galleggiava nell’acqua e che veniva estratta dal frantoiano con un grande mestolo mentre il mignolo della mano correva veloce a separare l’acqua dall’olio seguendo il perimetro delle chiazze oleose. Oggi le moderne macchine estrattive danno la possibilità di avere in un tempo molto inferiore un prodotto con ogni garanzia igienica e, attraverso una accorta miscelazione delle cultivar, in grado di soddisfare consumatori sempre più esigenti in fatto di qualità e di gusto.
Il presente progetto di legge tende, nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria e da quella nazionale,a disciplinare le caratteristiche degli stabilimenti di produzione olearia nella Regione PUGLIA ed a porre le premesse necessarie per una adeguata formazione tecnico-professionale del mastro oleario, quale responsabile del corretto svolgimento del processo produttivo e della applicazione delle norme vigenti in proposito.
L’art.1 definisce l’impresa olearia e le sue caratteristiche, rinviando per quelle tecniche ad un successivo decreto dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari di concerto con quello alla Sanità.
L’art.2 introduce e definisce la nuova figura professionale del mastro oleario ed i suoi compiti ed istituisce l’albo regionale dei mastri oleari.
L’art.3 regola la formazione dei mastri oleari e stabilisce i requisiti necessari per partecipare ai corsi regionali di formazione.
L’art.4 disciplina lo svolgimento dei corsi per l’acquisizione della qualifica di mastro oleario.
L’art.5 stabilisce norme transitorie per la iscrizione all’albo.

ARTICOLI

articolo 1
l'impresa olearia è l'unità produttiva artigiana in cui si procede all'estrazione dell'olio dalle olive in conformità alle normative vigenti,ed in particolare a quelle relative all'igiene degli alimenti, alla sicurezza del lavoro, alla tutela dell'ambiente e alla trasparenza sulle caratteristiche del prodotto e la sua tracciabilità.
nell'impresa artigiana olearia deve essere collocato il frantoio, per il processo estrattivo, lo stoccaggio e quindi, conformemente alle norme vigenti, la collocazione dell'olio in contenitori, oltre alle macchine per l'imbottigliamento e il confezionamento per la commercializzazione del prodotto.
le caratteristiche tecniche dei locali adibiti alla lavorazione delle olive e degli oli sono stabilite con decreto dell'assessore regionale all'agricoltura e alla riforma agropastorale, di concerto con quello alla sanità e igiene.

articolo 2
responsabile della conduzione tecnica del frantoio è il mastro oleario, che si conforma alle direttive del titolare dell'impresa, ove persona diversa, e opera nei limiti delle deleghe ad esso conferitogli.
i mastri oleari sono iscritti in un apposito albo tenuto presso l'assessorato all'agricoltura e riforma agropastorale.

articolo 3
la regione favorisce la formazione dei mastri oleari e cura lo svolgimento ogni anno e per cinque anni, dalla data di entrata in vigore della presente legge,degli appositi corsi.
i corsi sono, uno a carattere propedeutico riservato ai possessori di un diploma di istruzione media di secondo grado e uno di carattere tecnico-pratico cui possono partecipare coloro che hanno ottenuto l'attestato finale di frequenza del corso propedeutico o che siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati dall'articolo 2, primo comma, del decreto del ministro delle politiche agricole e forestali 23 giugno 1999, ad eslusione del diploma della scuola dell'obbligo.
per la partecipazione ai corsi deve essere posseduto, in ogni caso, il requisito dell'idoneità morale di cui all'articolo 3 del decreto del ministro delle politiche agricole e forestali 23 giugno 1999.
la durata dei corsi, le modalità di svolgimento ed i relativi programmi sono stabiliti con decreto dell'assessore all'agricoltura e alla riforma agropastorale, di concerto con quello alla formazione professionale.

articolo 4
ai bandi per lo svolgimento dei corsi di cui all'articolo 3 possono partecipare consorzi di imprese e loro associazioni professionali.
ad essi deve in ogni caso essere affidato, anche in deroga alle norme regionali vigenti sulla formazione professionale, lo svolgimento della parte tecnico-pratica dei corsi.
la presentazione delle domande per la partecipazione ai corsi l'accertamento del possesso dei requisiti previsti e il rilascio dei diplomi sono regolati dalle norme regionali sulla formazione professionale.
il diploma rilasciato al termine del corso tecnico-pratico costituisce titolo per la iscrizione nell'albo regionale dei mastri oleari.

articolo 5
per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere la iscrizione all'albo regionale dei mastri oleari coloro che dimostrino di aver svolto negli ultimi cinque anni precedenti i compiti attribuiti al mastro oleario dall'articolo 2 della presente legge.

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