L'arca olearia

Nuova etichettatura dell’extra vergine al via tra pochi giorni

Dopo il via libera della Conferenza Stato-Regioni la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dovrebbe essere questione di giorni se non di ore. Ecco cosa cambia., I nuovi adempimenti per olivicoltori e frantoiani

07 novembre 2009 | T N

Sta creando qualche malumore l’entrata in vigore del decreto attuativo sull’etichettatura d’origine obbligatoria nel pieno della campagna olearia.

Etichette da rifare? Forse.

Le novità introdotte dal decreto infatti non chiariscono alcuni punti sensibili che potrebbero essere oggetto di discussione con i funzionari dell’ICQ o con altre autorità di controllo.

Il nuovo decreto infatti fa sparire il codice alfanumerico che doveva essere richiesto dalle aziende che volevano confezionare extra vergine con la designazione d’origine “made in Italy”.
Come sarà valutato l’eventuale permanere del suddetto codice sulle bottiglie?
Una domanda nient’affatto scontata visto che il codice prevede la sigla della provincia fatto che potrebbe essere interpretato come un tentativo di connotare più precisamente l’origine locale di un olio così contravvenendo alla normativa sulle Dop/Igp e all’articolo 4 comma 5 del decreto che testualmente recita “la designazione dell’origine non deve trarre in inganno il consumatore e deve corrispondere alla reale zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio, ai sensi dell’art. 4, paragrafo 5, del Regolamento.”

Inoltre la famosa e famigerata dicitura “olio prodotto da olive coltivate ed estratte in Italia” viene abrogata così come il decreto De Castro che la partorì nel 2008.
Non è però noto se tale dicitura risulta compatibile con il dettato dell’art. 4 del regolamento CE 182/09, così come confermato dal decreto, per cui deve essere apposta “l’indicazione sull’etichetta del nome geografico di uno Stato membro o della Comunità o di un Paese terzo”.
La dicitura riporta di più, molto di più, e le autorità di controllo potrebbero chiederne di conto, attraverso la richiesta di apposita documentazione comprovante le dichiarazioni (olive coltivate ed estratte in Italia) al produttore.

Si tratta di due soli esempi di come la nuova norma, che sicuramente semplifica gli adempimenti per gli olivicoltori, però potrebbe creare qualche problematica nelle convulse e concitate settimane della campagna olearia.
Immediati chiarimenti, con una circolare esplicativa, da parte dell’ICQ, sarebbero molto graditi dagli olivicoltori e dai frantoiani che hanno il diritto della sicurezza di essere in regola prima di immettere in commercio la loro produzione.

Quanto alle novità del decreto attuativo che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a giorni, dopo il visto della Corte dei Conti e la firma del Ministro Zaia, vediamo in dettaglio dovendo necessariamente spaccare in due la filiera tra olivicoltori e frantoiani.

>b>Frantoiani
Cambia poco o nulla.
A parte la già citata abrogazione del codice alfanumerico, sostituita da un’iscrizione in un apposito elenco del Sian (Sistema informativo agricolo nazionale) che verrà effettuata d’ufficio per quanti già dispongono del codice alfanumerico.
Le nuove aziende invece devono registrarsi ai sensi dell’art. 3 del decreto 4 luglio 2007.

Restano invece i registri su cui dovranno essere annotati “le produzioni, i movimenti e le lavorazioni dell’olio extra vergine di oliva e dell’olio di oliva vergine.”
In base a quanto stabilito dall’art. 7 comma 4 del decreto i registri cartacei hanno i giorni contati perché dovranno essere tenuti con modalità telematiche secondo quanto disporranno ICQ e Agea.
Nulla invece è per ora noto a proposito delle comunicazioni, meglio conosciuti come riepiloghi,, a cui erano tenute aziende confezionatrici e frantoi. Infatti l’articolo 5 comma 5 del decreto stabilisce che saranno nuovamente Agea e ICQ a stabilire “la disciplina delle informazioni che devono essere fornite dai titolari dei frantoi oleari e dagli altri operatori di filiera interessati in relazione alle finalità del presente decreto, nonché le modalità di registrazione e di controllo delle medesime informazioni nel Sian”.

Olivicoltori
Sparisce semplicemente tutto o quasi.
Niente codice identificativo e niente registri.
Infatti l’articolo 7 comma 3 recita “per gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato, purché ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi, l’obbligo di cui al comma 1 (ndr tenuta registri)si intende assolto dall’insieme delle informazioni disponibili nel sistema informativo geografico Gis, nel Sian, nonché di quelle desumibili dalla relativa documentazione commerciale ed amministrativa, fermo restando quanto disposto dall’art. 2 del DM 4 luglio 2007 in materia di comunicazione dei dati di produzione.”
Ovvero le aziende olivicole dovranno comunicare annualmente la loro produzione ma nulla di più.

Adempimenti comuni
Il nuovo decreto stabilisce tuttavia alcune procedure per l’identificazione e la traqcciabilità degli oli in azienda e al momento della spedizione.
In particolare:
Dovrà figurare su ogni tino d’olio la designazione d’origine, eventuali diciture facoltative (es. estratto a freddo), la capacità di stoccaggio e un numero identificativo del tino che dovrà essere munito di un dispositivo di misurazione per la valutazione della quantità dell'olio contenuto.
Non sarebbero quindi conformi alla norma i tini da 50 o 100 litri che mancassero del “dispositivo di misurazione dell’olio contenuto”, ovvero quasi tutti.
Le partite di olio confezionate non ancora etichettate, detenute in magazzino, dovranno essere identificate mediante un cartello recante il lotto, il numero di confezioni, la loro capacità, la designazione dei prodotti compresa quella dell’origine e delle eventuali indicazioni facoltative.
I documenti di trasporto (DDT), oltre alla categoria e alla quantità dell'olio, alla data di emissione, nominativo e all’indirizzo dello speditore e del destinatario, dovranno riportare l’indicazione d’origine e le eventuali diciture facoltative previste all’articolo 5, lettere a) e b), del Reg. 182/09.

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