L'arca olearia

Nel Regolamento 2568/91 anche tracciabilità e visione con porte chiuse su molti innovativi metodi analitici

La storia del Regolamento ha visto il passaggio anche di "meteore" come l'allegato XX bis ma anche punti fermi come gli elementi per poter impostare una vera e propria analisi dei rischi a basata su criteri oggettivi 

22 gennaio 2021 | Matteo Storelli

Prosegue da QUI (Regolamento 2568/91: lo scudo per la tutela della qualità e genuinità degli oli da olive compie trent’anni)

LE METEORE

Ci sono state anche queste!
Ci riferiamo senza ombra di dubbio all’allegato XX bis relativo al metodo per la rilevazione di oli vegetali estranei negli oli di oliva.
La narrazione in questo caso necessita di una premessa obbligatoria.
L’Allegato I contiene fondamentalmente due tipi di valori. Quelli legati alle concentrazioni degli analiti (la maggior parte) e quelli ricavabili da indici detti anche “no target“.
Questi ultimi sono solamente due. Il Delta K e il Delta ECN42.
Semplificando, il primo è un indice ricavato dalla spettrofotometria analitica classica, nessuno si è inventato nulla.
Il suo significato chimico è altrettanto chiaro: si valuta la proprietà di assorbimento della luce da parte di composti chimici i collegati allo stato di ossidazione dell’olio e alla presenza di oli raffinati.
Il secondo invece deriva dallo studio più completo che sia mai stato condotto con successo su modelli teorici applicati alla biosintesi dei trigliceridi negli oli di oliva noto come teoria “1,3 R – 2 R“ universalmente accettata a livello scientifico.
Il calcolo del Delta ECN42 probabilmente utilizza meno dell’1% della potenzialità di questo straordinario modello matematico e riesce efficacemente ad individuare commistioni anche minime di oli di semi in oli di oliva.
Nel 2013 il legislatore europeo volle compiere un ulteriore sforzo innovativo nel settore analitico introducendo per la prima volta un modello matematico con funzioni di “sistema esperto” per l’individuazione di piccole quantità di oli di semi in oli da olive.
Parliamo ovviamente del cosiddetto “Global method“ che probabilmente scontando in principio una limitata condivisione sperimentale a livello interlaboratorio mostrò presto i suoi limiti e venne definitivamente abbandonato due anni dopo per la frequente incidenza di falsi positivi.
Della serie: Ogni metodica analitica ha i suoi limiti: bisogna provarli sul campo !

IL RESTYLING

Da più parti si sollecita sempre più frequentemente un aggiornamento dell’Allegato I sia in termini di valori limite che di introduzione di metodiche analitiche innovative .
Per quanto riguarda i primi non bisogna dimenticarsi che l’Unione Europea agisce in un contesto più ampio quale per esempio quello del COI, sede naturale per la proposizione e approvazione delle caratteristiche delle varie categorie degli oli di oliva.
Andare da soli non è un buon segnale per la Comunità internazionale.
Alcuni parametri di qualità, visti i progressi tecnologici a livello di produzione e trasformazione possono essere rivisti al ribasso.
Gli Stati Uniti e la California capofila hanno già operato in tal senso da ormai dieci anni adottando per le proprie produzioni sia limiti più bassi sia introducendo nuovi indici molecolari di qualità che misurano la freschezza del prodotto.
Per quanto riguarda l’ampliamento delle metodiche analitiche l’esperienza del paragrafo precedente induce ad un certo grado di prudenza.
La risposta più efficace potrà derivare da esperienze condivise che riguardino una notevole rappresentatività campionaria come avviene per esempio nell’ambito di progetti di studio internazionali che vanno sostenuti e incentivati.
Negli ultimi anni, per questo difetto di rappresentatività, diverse metodiche hanno bussato alla porta del Regolamento trovando le porte chiuse!
Fattori legati alla cultivar, all’origine e allo stato di conservazione degli oli suggeriscono prudenza e massima condivisione nell’introduzione di nuovi limiti e nuove metodiche.

OLTRE L’ALLEGATO I

Il Reg.2568/91 non è solo Allegato I ma è anche altro.
Vi è una parte considerata minore ma non per questo meno importante!
Strategie di controllo innanzitutto. Alcuni articoli forniscono per la prima volta gli elementi per poter impostare una vera e propria analisi dei rischi a basata su criteri oggettivi quali: la categorie dell’olio, il prezzo, le operazioni di miscelazione, gli impianti e le condizioni di stoccaggio, le transazioni internazionali , ecc.
L’allegato I bis fornisce indicazioni dettagliate sulle procedure sul campionamento dei prodotti confezionati completando il ciclo analitico in tutte le sue fasi sino all’interpretazione dei dati stessi.
L’adozione di opportuni alberi decisionali risolve in qualche modo il problema di alcuni oli anomali ossia di quegli oli provenienti da diverse zone tipiche europee , di genuinità provata ,che presentano valori di alcuni parametri che non sono in linea col “calendario” dell’Allegato I.
Vi sono obblighi di tracciabilità non secondari per tutti gli attori della filiera olearia in tema di rintracciabilità delle movimentazioni di tutti i tipi di oli.
Gli Stati membri stessi risultano destinatari di diversi obblighi in primis la sorveglianza sui fenomeni fraudolenti per intraprendere le eventuali misure correttive a livello comunitario .
Tutto ciò porta inevitabilmente ad estendere la portata di questa norma ben oltre la mera verifica di conformità dell’olio alla categoria dichiarata ma costituisce uno strumento che attua al meglio la volontà di garantire meglio la qualità e la purezza degli oli commercializzati e costituire uno scudo efficace in linea con i progressi della scienza nel contrasto delle frodi alimentari.

Buon compleanno Regolamento!

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