L'arca olearia
NOVITA’ PER I FRANTOIANI. L’UTILIZZO DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DELLE SANSE UMIDE DISCIPLINATO DA UN NUOVO DECRETO
Nuova comunicazione, nuovi moduli. Novità anche per lo stoccaggio. Sono le Regioni a dover diramare i regolamenti d’attuazione, ma poche lo hanno fatto fino ad ora, lasciando così nell’incertezza i frantoiani
30 settembre 2006 | Ernesto Vania
Per i frantoiani unâaltra campagna, altre novità , altri adeguamenti.
In base a un decreto del luglio scorso, che potete trovare in allegato, di fatto la legge 547/1996 che disciplinava lâutilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide è stata resa inutile.
Il Decreto Ministeriale 6 luglio 2005 recante âCriteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.â impartisce in particolare nuove disposizioni in merito alla comunicazione preventiva, compresa la relazione agronomica allegata, per il Sindaco, stabilisce nuovi criteri e parametri in merito allo stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide e prevede infine che le Regioni emanino entro gennaio 2006 specifici regolamenti regionali di attuazione.
Al momento solo alcune Regioni si sono adeguate ma dalle informazioni in nostro possesso è presumibile che tutte le Regioni oliandole dovrebbero emettere il proprio regolamento d'attuazione entro l'inizio della campagna olearia o, al massimo, entro la fine di novembre.
Stoccaggio e trasporto delle acque di vegetazione (art 5)
1. Nelle fasi di stoccaggio e trasporto delle acque di vegetazione è vietata la miscelazione delle stesse con effluenti zootecnici, agroindustriali o con i rifiuti di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997.
2. I contenitori di stoccaggio devono avere capacità sufficiente a contenere le acque di vegetazione nei periodi in cui l'impiego agricolo è impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative.
3. Ai fini delle tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei e dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 1999 e alla legge n. 574 del 1996, il criterio guida per la fissazione da parte delle regioni del periodo di stoccaggio delle acque di vegetazione e' quello di impedire gli spandimenti fino a quando perdurano le piogge e fino a quando i terreni si presentano saturi d'acqua.
4. Le Regioni definiscono la capacità dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione alla quale si deve fare riferimento nella comunicazione di cui all'art. 3 come sommatoria dei seguenti elementi:
a) volume delle acque di vegetazione comprensivo delle acque di lavaggio delle olive, prodotte in trenta giorni sulla base della potenzialita' effettiva di lavorazione del frantoio nelle otto ore;
b) apporti delle precipitazioni, che possono incrementare il volume delle acque se non si dispone di coperture adeguate;
c) franco di sicurezza di almeno dieci centimetri.
5. Le regioni, ai fini del calcolo della capacità minima dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione, possono stabilire valori diversi rispetto a quelli di cui al comma 4 sulla base di condizioni climatiche, pedologiche, agronomiche locali e comunque nel rispetto di un corretto utilizzo agronomico.
Stoccaggio e trasporto delle sanse umide (art 6)
1. Lo stoccaggio delle sanse umide deve avvenire nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 2 e con gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a limitare l'emissione di odori molesti.
2. I contenitori per lo stoccaggio delle sanse umide devono essere adeguatamente impermeabilizzati e coperti al fine di evitare fenomeni di percolazione e infiltrazione.
3. Le regioni possono stabilire ulteriori specifiche caratteristiche dei contenitori destinati allo stoccaggio delle sanse umide.
4. Il trasporto delle sanse umide deve essere effettuato con le modalità indicate dall'art. 5 commi 9 e 10.
Per lâadeguamento strutturale, stoccaggio e trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide, i frantoi avranno tempo due anni dallâentrata in vigore dei regolamenti atuativi.
Sebbene in mancanza dei regolamenti d'attuazione i frantoi non siano tenuti a effettuare la comunicazione secondo i termini del decreto del 6 luglio 2005, è tuttavia possibile che i Sindaci richiedano della documentazione integrativa seguendo, de facto, lo schema del citato decreto. E' quindi consigliabile, dove possibile, presentare la comunicazione di spandimento già secondo i dettati previsti dal DM 6 luglio 2005.
Si segnala infine che le sanse umide e le acque di vegetazione, ai sensi dellâart. 1 comma 3 del decreto del 6 luglio 2005, non sono più classificati come rifiuti speciali non pericolosi.
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