L'arca olearia
Controlli inefficaci nel mondo dell'olio d'oliva? Colpa di una legge del 1960
Se sugli scaffali dei supermercati vi sono tante bottiglie “tarocche” di olio extra vergine d'oliva è colpa della legge 1407 del 13 novembre 1960, mai abrogata, secondo Stefano Vaccari, capo dipartimento della Repressione frodi del Ministero delle politiche agricole
11 gennaio 2019 | T N
Nel corso dell'incontro per il Piano olivicolo nazionale 2.0 presso il Mipaaf, al Ministero sono state mosse anche accuse di fare troppo poco per contrastare frodi e contraffazioni in campo oleario. Serve più energia per evitare di trovare bottiglie “tarocche”, ovvero oli vergini di oliva mascherati da oli extra vergini, sugli scaffali del supermercato, secondo molte delle associazioni convenute all'appuntamento.
A tale accusa ha voluto ribattere il capo dipartimento della Repressione frodi, Stefano Vaccari, il quale ha dichiarato, fra lo sbigottimento e l'incredulità generale, che sarebbe tutta colpa di una legge del 1960 mai abrogata, quindi tutt'ora in vigore.
Nello specifico si tratterebbe della legge 1407 del 13 novembre 1960, “Norme per la classificazione e la vendita degli olii di oliva”, la quale stabilisce, tra l'altro, che l'acidità dell'extra vergine debba essere dell'1%, come ha ricordato lo stesso Stefano Vaccari.
Insomma, il capo dipartimento della Repressione frodi, senza che a nessuno dei presenti interpellati da Teatro Naturale sembrasse uno scherzo o una provocazione, ha fatto capire che l'organo di controllo del Ministero delle politiche agricole, in materia di oli d'oliva, applica ancora una norma del 1960 e ha affermato che siamo in una situazione di “vuoto normativo”.
Tra l'altro, Stefano Vaccari ha ricordato che è inutile scaldarsi tanto a difesa del panel test, visto che nella suddetta legge del 1960 non era previsto.
Insomma, dal 1960 a oggi, non vi sarebbe alcuna norma che disciplina la definizione degli oli extra vergini di oliva e delle sue caratteristiche? Ne siamo sicuri?
Evidentemente il capo dipartimento della Repressione frodi ignora o fa finta di ignorare, cosa che ci preoccupa parecchio, il regolamento (CE) n. 1513/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE e il regolamento (CE) n. 1638/98, in ordine alla proroga del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell'olio di oliva. In detto regolamento vi sono le definizioni degli oli d'oliva. Per l'olio extra vergine di oliva si legge: “olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria”. Per quanto riguarda le caratteristiche richiamate si fa riferimento al regolamento (CE) 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991 (e successive modificazioni) relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti.
Si tratta dell'ABC dell'olio d'oliva. La normativa di riferimento e di base.
Già, ma la legge del 1960 sarebbe ancora in vigore, quindi la Repressione frodi dovrebbe applicarla.
Anche un principiante del diritto, e si spera invece che il capo dipartimento della Repressione frodi sia molto ferrato in materia, sa che le fonti del diritto comunitario vincolanti, come sono i regolamenti comunitari, sono gerarchicamente superiori alla normativa nazionale. Un principio ben sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale dell'8 giugno 1984 n.170 nella quale si legge che il giudice dovrà cercare “fra le possibili interpretazioni del testo normativo prodotto dagli organi nazionale [...] quella conforme alle prescrizioni della Comunità”. Nel caso, però, in cui si presenti “una irriducibile incompatibilità fra la norma interna e quella comunitaria, è quest'ultima, in ogni caso, a prevalere”.
Si potrà obiettare che qui si parla di giudizio, quindi di un passaggio successivo al controllo amministrativo effettuato dall'Icqrf. Non bisogna però dimenticare che la Repressione frodi è anche giudice di prima istanza per la contestazione delle sanzioni amministrative.
Vi è inoltre da ricordare che la Corte di Giustizia europea, nei casi F.lli Costanzo e Industria dolciaria Giampaoli, ha imposto anche alla pubblica amministrazione la diretta applicabilità del diritto comunitario (addirittura delle direttive incondizionate e sufficientemente precise) con relativa disapplicazione delle norme nazionali contrastanti.
Non vi è perciò alcun ragionevole dubbio che la norma italiana del 1960, anche quando non fosse mai stata esplicitamente abrogata, è stata superata dal diritto comunitario e, quindi, va disapplicata.
Tre, in conclusione, le possibilità:
1) le affermazioni di Stefano Vaccari erano una burla di pessimo gusto. Prendiamo però atto che la Repressione frodi non sa che rispondere a chi contesta che nei supermercati vi sono troppi oli “tarocchi”, trincerandosi dietro a implausibili giustificazioni e incredibili boutade, manifestando così i vistosi limiti del sistema dei controlli attuale
2) Stefano Vaccari ignora la normativa comunitaria
3) Stefano Vaccari fa finta di ignorare la normativa comunitaria
Qualunque delle tre ipotesi si voglia contemplare, il capo dipartimento della Repressione frodi si dovrebbe dimettere: per mancanza di rispetto a un settore strategico e incapacità di contrasto alle frodi nel primo caso, per manifesta ignoranza della normativa e del diritto nel secondo caso, per omissioni di atti di ufficio nel terzo caso.
Siamo in Italia e tutto passerà sotto silenzio. Scommettiamo?
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carlo chirali
11 gennaio 2019 ore 10:20Tanto si potrebbe fare per il comparto, basterebbe la volonta' (politica). Ho scritto piu' volte, quale potrebbe essere una soluzione, per contrastare i fenomeni fraudelenti. Mi ripeto: gli attori del settore, quelli interessati a regolamentare il piu' possibile il settore, facciano pressione presso il Ministero affinche' venga riassegnata la competenza dei controlli anche ad Agecontrol. Non e' con i controlli a spot che si risolve il problema.