L'arca olearia 30/03/2018

Nuove regole per le indicazioni facoltative sulle etichette dell'olio extra vergine d'oliva

Nuove regole per le indicazioni facoltative sulle etichette dell'olio extra vergine d'oliva

Concluse il 29 marzo le consultazioni della Commissione europea sulla modifica del regolamento 29/2012. Più complicato inserire le indicazioni sulle caratteristiche chimiche. Nuove norme anche per l'indicazione della campagna olearia e/o periodo di raccolta


La Commissione europea ha dato quasi un mese, agli operatori del settore olivicolo, per esprimere la propria posizione su alcuni cambiamenti al regolamento 29/2012, sull'etichettatura dell'olio extra vergine di oliva.
In particolare, la bozza di atto delegato della Commissione propone di cambiare due aspetti importanti delle indicazioni facoltative: l'uno sulle caratteristiche organolettiche e l'altro sulla campagna olearia e/o periodo di raccolta.

La Commissione intende modificare l'articolo 5 comma 1: "d) l'indicazione dell'acidità massima può figurare soltanto se è accompagnata da un'indicazione in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, del valore del perossidi, del contenuto di cera e della spettrofotometria all'ultravioletto determinato conformemente al regolamento (CEE) n. 2568/91 e così come attesi al termine minimo di conservazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), di regolamento (UE) n. 1169/2011”
Non solo, quindi, il produttore che voglia indicare l'acidità lo dovrà fare inserendo anche altri parametri ma dovrà mettere i valori così come previsti alla data di scadenza dell'olio.
E' noto che, almeno sui principali parametri chimici, è possibile simulare l'andamento dei valori analitici, ma solo qualora la bottiglia venga conservata adeguatamente, ovvero seguendo quanto specificato in etichetta. Stante che il regolamento 1169/2011 obbliga ad avere documentazione di ogni indicazioni posta in etichetta, è evidente che la certificazione analitica dovrà contenere anche il valore atteso alla data di scadenza dell'olio.

Prevista anche una più stringente normativa su come vada indicato il periodo di raccolta: “ai fini del presente punto, l'anno di raccolta è indicato sull'etichetta sotto forma di campagna di commercializzazione, conformemente articolo 6, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1308/2013 o in forma di mese e anno della raccolta. Il mese corrisponde a quello di estrazione dell'olio dalle olive.”
Secondo le previsioni del legislatore comunitario, quindi, si potrà indifferentemente indicare la campagna olearia nella sua interezza (2017/2018) oppure il mese/anno di molitura delle olive (11/2017).

Inoltre la Commissione ha intenzione di inserire un articolo 5 bis: “Gli Stati membri possono decidere che l'anno del raccolto di cui alla lettera e) del primo comma l'articolo 5, paragrafo 1, debba essere indicato sull'etichetta degli oli di oliva di produzione nazionale, ottenuto da olive raccolte sul loro territorio e destinati esclusivamente ai rispettivi mercati nazionali.”
La richiesta viene quindi incontro all'Italia che già dal 2016 (legge 122/2016) dispone l'obbligo di indicazione della campagna di produzione quando l'olio sia 100 e unicamente frutto di quella annat produttiva.

Si tratta di cambiamenti che sono stati mal accolti da Anierac e Asoliva, associazioni dell'industria e del commercio oleario iberico. Si tratta anche dei due unici pareri espressi in merito al provvedimento normativo comunitario.

Di seguito vi proponiamo le argomentazioni delle due associazioni.

Asoliva: “La modifica dell'articolo 5, lettera d), sull'indicazione dell'acidità massima, ci sembra superflua e scomoda l'inclusione nello stesso campo visivo di informazioni sul tenore di perossidi, di cere, ecc. perché i consumatori non le capiscono e non forniscono alcuna informazione utile. Pertanto, la nostra posizione è quella di includere l'acidità massima senza ulteriori informazioni, come è stato fatto anni fa.
La modifica dell'articolo 5, lettera e), riguardante l'anno di raccolta degli oli d'oliva vergini ed extravergini, causerà problemi all'etichettatura in molti paesi dell'Ue, poiché spetta a ciascun paese rendere obbligatoria l'inclusione di tali informazioni sull'etichetta, costringendo l'industria a creare etichette diverse per ciascun paese. Inoltre, soprattutto all'inizio della stagione di produzione, a volte le bottiglie contengono tagli di oli provenienti da diverse annate di raccolta. Pertanto non vediamo alcun risultato positivo e non sosteniamo questo cambiamento.”

Anierac: “Emendamento Articolo 5, lettera b): Non vediamo la necessità di questa modifica.
Emendamento Articolo 5, lettera d): chiediamo che questa condizione sia eliminata. L'industria del confezionamento sa che il consumatore non comprende il significato e la portata del contenuto di perossidi, cere e raggi ultravioletti, ma valuta intuitivamente l'acidità. La Commissione riconosce che l'informazione dei consumatori deve essere sufficiente, chiara e comprensibile. Le informazioni che non capite hanno un effetto negativo. A difesa del valore aggiunto della menzione dell'acidità, le definizioni delle categorie stesse si riferiscono solo ed esclusivamente all'acidità. Nelle definizioni non è menzionato nessun altro parametro. In breve, la nostra proposta è che, con le garanzie e i requisiti abituali in materia di informazione sull'etichettatura, l'acidità massima possa essere indicata singolarmente, senza essere soggetta all'obbligo di menzionare altri parametri.”

di T N

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