L'arca olearia

Una nuova disciplina in tema di sottoprodotti, a misura di frantoio

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed entrato in vigore il 2 marzo, il decreto ministeriale 264 del 13 ottobre 2016 che stabilisce criteri incentivanti per la qualificazione dei sottoprodotti. Chiartito finalmente che anche la sansa denocciolata e il nocciolino sono sottoprodotti, si potranno anche mescolare sottoprodotti diversi, come foglie e sansa, per conferirli. Aperta poi la strada per depositi comuni di acque di vegetazione

10 marzo 2017 | Stefano Pasquazi

Il Decreto Ministeriale 264 del 13 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2017, entrato in vigore il 2 marzo scorso, fornisce dei criteri oggettivi per dimostrare il possesso delle condizioni necessarie per qualificare, e quindi distinguere, un sottoprodotto rispetto ad un rifiuto.

Per ricostruire il percorso giuridico dei sottoprodotti va citato l’art. 184-bis del d.lgs 152/06 che fissa i criteri da soddisfare per considerarli non già rifiuti ma materiali destinati ad una utilizzazione produttiva e di consumo. I requisiti generali previsti sono:
a. Che abbiano origine da un processo produttivo
b. Che l’utilizzazione sia certa
c. Che non si prevedano trattamenti a valle “anomali”
d. Che si evitino impatti ambientali e sanitari
Il soddisfacimento di tali requisiti già da anni costituisce la base per individuare i sottoprodotti.

Rispetto al passato, però, si definisce l’importante concetto di “normale pratica industriale” permettendo di far rientrare nella normale pratica industriale anche le attività e le operazioni che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del residuo. Nel nostro caso, ad esempio, la separazione del nocciolino dalla sansa vergine, rientra nella normale pratica industriale di un frantoio che adotta tale processo per la produzione della sansa denocciolata utilizzata tal quale per la produzione del biogas. Il nocciolino, frutto della vagliatura è anch’esso utilizzato tal quale per la produzione di calore. Anche miscelare le foglie e i rametti (anch'esso sottoprodotto di lavorazione) con la sansa prima del conferimento a un biodigestore può divenire normale pratica industriale.

Una nuova procedura

L'articolo 4 del citato decreto individua alcune modalità mediante le quali si può fornire evidenza dell'osservanza dei requisiti generali del sottoprodotto. Il frantoiano e/o l’utilizzatore del sottoprodotto dovranno iscriversi, senza oneri, in una piattaforma informatica, contenente un elenco pubblico, gestita dalle Camere di Commercio.

Al momento tale piattaforma, unitamente alle relative procedure, è in fase di approntamento e presto potremo informarvi degli sviluppi.

I criteri adottati dal decreto servono a fornire uno strumento utile a dimostrare che il produttore non intende disfarsi del materiale ma vuole effettuare un impiego certo ed individuato. Per dimostrare ciò il frantoiano può osservare due modalità:
a. Produrre e conservare tutta una serie di documentazione comprovante l’effettiva utilizzazione del sottoprodotto
b. Compilare la scheda tecnica prevista dal decreto che dovrà essere numerata e vidimata presso le CCIAA

Novità su deposito e movimentazione dei sottoprodotti

L'articolo 7 indica che sottoprodotto, fino a che non sia effettivamente utilizzato, deve essere depositato e/o movimentato nel rispetto delle specifiche norme tecniche (minimizzare la contaminazione dell’aria tramite odori, fumi, polveri; impedire la contaminazione del suolo con il percolato; adeguare il sito al rispetto delle norme per la sicurezza nei luoghi di lavoro e della normativa antincendio, etc).
Durante lo stoccaggio e il trasporto deve quindi essere garantito:
a. La separazione della sostanza da altri prodotti quali rifiuti o sostanze con differenti caratteristiche chimico-fisiche o destinati a utilizzi diversi (es. mescolanza tra sansa vergine con le foglie o altro materiale vegetale di scarto)
b. L’adozione dei sistemi utili a garantire il rispetto delle norme tecniche a tutela della salute e dell’ambiente (es. la sansa deve avere un sistema che impedisca la contaminazione del terreno)
c. L’adozione di quelle cautele necessarie ad evitare l’alterazione delle proprietà chimico fisiche del sottoprodotto (es. la sansa deve essere coperta con tettoria per impedirne l’alterazione causata dagli agenti atmosferici)
d. La congruità della tempistica prevista per la gestione del sottoprodotto (es. se nella scheda tecnica si prevede il conferimento delle foglie come foraggio deve essere anche previsto e garantito un tempo minimo di stoccaggio)
Infine, il comma 3 introduce e chiarisce un importante aspetto utile ad ottimizzare i costi di gestione, stoccaggio e trasporto dei sottoprodotti. Infatti, se si garantisce la compilazione delle schede tecniche e la sottoscrizione di apposite dichiarazioni di conformità di cui all’allegato 1, si introduce la tanto aspirata possibilità di utilizzare un determinato deposito accumulando anche sottoprodotti provenienti da altri impianti che producono lo stesso sottoprodotto. In altri termini, se si garantisce il rispetto di quanto previsto dal presente Decreto i frantoi potrebbero utilizzare un deposito comune per lo stoccaggio delle acque di vegetazione.

Fonte: AIFO

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