L'arca olearia
Ai biodigestori solo sansa umida, per decreto del Ministero dello sviluppo economico
A seguito della crisi dei sansifici, il Ministero dello sviluppoo economico ha deciso di limitare l'utilizzo di sansa a fini agrobioenergetici. Distanza dei sansifici dal frantoio e percentuale di umidità sono i due requisiti indicati dal decreto
09 novembre 2016 | Stefano Pasquazi
Nell'ambito della normativa sulle agrobioenergie, con decreto del 23 giugno 2016, il ministero dello sviluppo economico ha inteso disciplinare il conferimento dei sottoprodotti di frantoio agli impianti di produzione di energia verde, tipicamente i biodigestori.
Il decreto, volto ad incentivare l’uso dei sottoprodotti a fini energetici, stabilisce alcuni criteri per il conferimento della sansa ai produttori di energia elettrica. Va evidenziato che le nuove disposizioni prevedono la subordinazione del conferimento della sansa vergine a scopo energetico a quello alimentare.
Allo stesso modo, altri elementi contenuti nella normativa, rendono necessarie alcune riflessioni: tra i sottoprodotti utilizzabili senza alcuna restrizione e riportati nell’allegato al decreto ci sono le acque di vegetazione e la sansa umida.
In altre termini, per permettere l’utilizzazione della sansa a fini energetici deve essere garantital’osservanza di una delle seguenti concessioni previste:
1. Produrre sansa umida (umidità superiore al 55%)
2. avere sansifici ad una distanza (in linea d’aria) superiore a 70 km dal frantoio
3. avere il frantoio ubicato nella regione Sardegna
Il fenomeno dell’utilizzazione della sansa a fini energetici è ultimamente aumentato in quanto la produzione di oli di sansa è divenuta sempre meno sostenibile sul piano economico.
Il cambiamento di approccio rispetto all’acquisto della sansa da parte di molti sansifici va imputato, in taluni casi, all’aumento della produzione di sansa da impianti continui a due fasi e a due fasi e mezzo e in altri, all’implementazione in frantoio di nuovi sistemi per la separazione del nocciolino. Spesso sono le stesse ditte produttrici di impianti oleari a fornire, tra le specifiche tecniche, i range di umidità della sansa prodotti dall'impianto.
Di fatto, nel caso di impianti moderni, il 55% di umidità della sansa umida rientra perfettamente nelle specifiche dei suddetti frantoi, ancor più dopo separazione del nocciolino, e un sottoprodotto con le caratteristiche indicate è producibile senza difficoltà dai frantoiani.
Altro aspetto, resosi evidente negli ultimi anni, riguarda la chiusura di molti sansifici: rispetto a questo fenomeno nel decreto è prevista una clausola di salvaguardia che obbliga i frantoi produttori di sansa vergine a conferire al sansificio solo se quest’ultimo dista meno di 70 km lasciando comunque la libera commercializzazione in Sardegna in quanto già da tempo non esiste più un sansificio in tutta l’isola e, nel resto di Italia del prodotto più umido.
Alla luce di quanto sopra descritto si consiglia, in caso di consegna della sansa a fini energetici di procedere riportando nei contratti e nei relativi DDT, ad esempio, la seguente dicitura: sansa umida rispondente ai requisiti del Decreto Mise 23 giugno 2016. L’inserimento di tale dicitura garantisce ai produttori di energia elettrica di ottemperare regolarmente alle nuove disposizioni che li obbliga a dichiarare annualmente al GSE di essere legittimati ad accedere ai meccanismi d’incentivazione previsti per la produzione di energia da impianti a fonti rinnovabili diversi dal fotovoltaico.
Fonte: Aifo
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