L'arca olearia
Se il decreto legislativo sulle sanzioni per l'olio d'oliva fosse incostituzionale?
Nella bozza del provvedimento, all'articolo 10, viene previsto che l'autorità giudicante sia l'ICQRF che però è anche organo di controllo. Si violerebbero così tre principi costituzionali ma anche le regole europee
04 gennaio 2016 | T N
Entro l'ottobre del 2016 va varato il decreto legislativo sulle sanzioni inerenti il regolamento 29/2012 in tema di commercializzazione dell'olio di oliva.
Nel caso del precedente regolamento comunitario, il 1019/2002, che disciplinava ugualmente la commercializzazione dell'olio l'Italia attese il 2005 per varare le relative multe, con il decreto legislativo 225/2005.
In quel caso l'approvazione del decreto da parte delle Camere proseguì senza intoppi.
Non è così in questo caso visto che il decreto attualmente in discussione non solo depenalizza molti illeciti ma addirittura rischia di essere incostituzionale.
Osservazioni in merito sono state sollevate da Assitol nel corso dell'audizione al Senato, rispetto all'articolo 10 del contestato decreto legislativo: “sull’art. 10 osserviamo che l’Autorità competente all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto in esame viene individuata nel Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ovvero nel vertice gerarchico degli uffici dell’ICQRF del MIPAAF da cui dipendono gli uffici periferici che sono gli organi di controllo che svolgono l’attività di ispezione per l’accertamento delle violazioni del decreto in questione.
In sintesi l’Autorità sanzionatoria indicata è priva del necessario requisito di terzietà rispetto agli organi di controllo, e questo ne mina l’imparzialità, in palese contrasto sia con la Costituzione italiana (artt. 3, 24 e 111) che con la normativa comunitaria (ad esempio il Regolamento CE n 882/2004) che presuppongono una posizione di terzietà o di imparzialità dell’Autorità chiamata ad esprimersi, decidere ed eventualmente archiviare o sanzionare a fronte di verbali di contestazione di illeciti amministrativi portati alla sua conoscenza.”
Giova ricordare, a tal proposito che, nel precedente decreto legislativo (n. 225/2005) l'articolo 8 aveva stabilito che fossero le Regioni, oltre alle province autonome di Trento e Bolzano, le responsabili dell'irrogazione delle sanzioni. L'autorità giudicante, ovvero chi irroga le sanzioni, era quindi assolutamente autonoma e indipendente da qualsiasi organismo di controllo avesse rilevato e verbalizzato l'illecito.
In una sorta di bulimia istituzionale, oltre ad accaparrarsi il 50% dell'importo delle sanzioni, l'ICQRF vorrebbe fare sia l'organo di controllo sia il giudice.
Come rilevato da Assitol si violerebbero ben tre articoli della Costituzione. In particolare si violerebbe il principio di difesa, garantito sulla base dell'articolo 24, in ogni stato e grado del procedimento ma anche l'articolo 111 che stabilisce che: “... Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale...”
Nel caso di specie la terzietà dei giudici, colleghi degli accertatori e appartenenti allo stesso Dipartimento, è infatti quantomeno dubbia.
L'impugnazione del decreto legislativo di fronte alla Corte Costituzionale, nel caso venisse promulgato tal quale, diventerebbe quindi solo una questione di opportunità (più conveniente la multa o un processo?) per i big dell'olio di oliva.
Non solo. Il decreto legislativo violerebbe anche alcuni regolamenti e precetti comunitari, sempre in tema di terzietà del giudizio, esponendo l'Italia a procedure di infrazione da parte dell'Unione europea.
Oltre al danno, la beffa.
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