L'arca olearia

La sicurezza alimentare e lo strano caso della sansa di oliva

Quando la burocrazia va oltre la logica e il buon senso e guarda solo per sé, ai soli regolamenti di propria competenza. E' il caso di un'interpretazione senza precedenti del Ministero della salute

28 novembre 2014 | T N

Solo la sansa che viene prodotta da olive di olivicoltori registrati, attraverso procedura Osa ai sensi del regolamento comunitario 852/2004 può venire destinata alla filiera alimentare, perchè altrimenti verrebbe meno la tracciabilità del bene.

Un parere del Ministero della salute del 12 agosto 2014 afferma che “nel caso in cui il produttore che fornisce la materia prima al frantoio sia invece prodottore primario, non soggetto a registrazione ai sensi del reg. CE 852/2004 (ndr esempio autoconsumo), lo stesso frantoio dovrà garantire che le materie prime provenienti da questa tipologia di produttore siano gestite e lavorate in modo distinto da quelle provenienti da produttori primari registrati. Ciò al fine di garantire, attesa la diversa destinazione d'uso delle materie prime, la tracciabilità del bene destinato all'alimentazione umana lungo l'intera filiera alimentare.”

Facciamo un passo indietro.

Il regolamento 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari afferma che “la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe all'operatore del settore alimentare”.

All'articolo 6 del medesimo regolamento viene indicato che “ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento.”

Allo stesso modo, nel precedente articolo 5, è indicato che “gli operatori del settore alimentare predispongono, attuano e mantengono una o più procedure permanenti, basate sui principi del sistema HACCP.”

Premesso il diverso valore di una registrazione presso gli uffici Asl, tale è la procedura italiana prevista dall'articolo 6, con pagamento di 50 euro e il mantenimento di corrette prassi igieniche secondo il manuale Haccp, ricordiamo che la mancata registrazione provoca una sanzione e, non necessariamente, l'interruzione dell'attività. Ovvero, dopo il controllo, l'autorità competente può disporre una serie di prescrizioni, senza inibire la continuazione dell'attività.

Nel caso di specie, invece, secondo il Ministero della salute, la mancata registrazione dell'olivicoltore provoca addirittura l'impossibilità del conferimento al sansificio della sansa e quindi il suo ingresso nella catena alimentare. Una sorta di sequestro ante litteram della sansa prodotta da operatori non registrati che è in contrasto con quanto specificato dall'articolo 1 del regolamento 852/2004.

Un principio di precauzione spinto all'eccesso, un eccesso di zelo che però potrebbe provocare grosse difficoltà operative ai frantoi.

Tra l'altro viene ignorato che il sistema olio di oliva, attraverso il registro telematico Sian, ha già implementato un sistema di tracciabilità completo ed esaustivo che permette di risalire a ogni singolo produttore primario senza difficoltà, registrato o meno che sia attraverso la procedura Osa.

L'interpretazione fornita dal Ministero della salute ad Assitol non è vincolante, neanche per le autorità di controllo, poiché non trattasi di circolare ma di semplice parere. La questione, però, dovrebbe essere discussa e approfondita e, al fine di evitare possibili contenziosi, sarebbe utile arrivare, prima della prossima campagna olearia, a una circolare esplicativa che però tenesse in considerazione, oltre alle specificità del settore olivicolo-oleario, tutta la normativa e non solo quella prettamente igienico-sanitaria.

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