L'arca olearia
Niente sanzioni per il mondo oleario. E allora? Tutti i delinquenti sono felici e contenti
Il sistema sanzionatorio per l'olio d'oliva si basa su due datati decreti legislativi, di cui uno a carattere generale. Dlgs 109/1992 e 225/2005 sono assolutamente inadeguati e non in linea con i nuovi dettati comunitari. Il risultato? Poche multe e quasi tutte impugnabili
13 dicembre 2013 | R. T.
Una premessa indispensabile. L'articolo si riferisce esclusivamente al regime sanzionatorio amministrativo, non agli eventuali illeciti penali. Nessuna scappatoia, insomma, per chi commette truffe o frodi in commercio ma certamente uno sconto pecuniario.
Sono due i provvedimenti normativi che gli organi di controllo possono avocare quando volessero irrogare sanzioni: il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante “l'attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari” e il decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante “disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva.”
I più attenti avranno già notato che il Dlgs 225/2005 si riferisce a un regolamento, il 1019/2002, abrogato dal regolamento di esecuzione 29/2012 che è entrato in vigore nel febbraio 2012. Per quanto vi sia una chiara continuità tra il regolamento 1019/2002 e il regolamento 29/2012, è evidente che non si possono irrogare delle sanzioni sulla base di un decreto legislativo che si riferisce a un regolamento ormai abrogato. E' su queste basi che le Regioni, chiamate sulla base dell'articolo 8 del Dlgs 225/2005 ad applicare le sanzioni, spesso archiviano tutti i verbali che giungono sul loro tavolo. Al massimo fanno pagare il minimo, poche centinaia di euro, nella speranza che, un po' sapendo di essere in torto, un po' sulla base di un puro giudizio di convenienza, il contravventore preferisca pagare la multa piuttosto che la parcella di un avvocato.
Cosa significa tutto questo? Che, di fatto, c'è libertà di trasgredire la norma, avendo la ragionevole certezza di restare sostanzialmente impuniti, in tema di origine, indicazioni facoltative e molto altro. Non solo infatti il quadro sanzionatorio si riferisce a un regolamento abrogato ma non vi è alcuna sanzione relativa a tutti i regolamenti comunitari entrati in vigore dopo il 1019/2002, spesso poi inquadrati entro il 29/2012.
Un esempio? Dopo una lunga battaglia l'Italia ottenne, con il regolamento 182/2009 che fosse introdotta l'indicazione obbligatoria dell'origine in etichetta. La stessa Italia, però, si è dimenticata di prevedere un sistema sanzionatorio al riguardo. Lo scrive, nero su bianco, l'Ispettorato repressione frodi, in un documento interno del 2010: “alla completezza del sistema manca la previsione sanzionatoria a tutela dell'obbligatorietà dell'indicazione di origine.” Lo stesso Icqrf aveva predisposto un testo, da inserire nella Comunitaria 2010, che colmasse la lacuna ma non ci risulta sia mai stato approvato dal Parlamento.
Nessuna previsione sanzionatoria neanche sulla base del regolamento 640/2008 che introduce le indicazioni organolettiche inseribili in etichetta, quali “fruttato”, “dolce”, “equilibrato”.
Non ci spiegavamo il motivo di tante etichette con indicazioni fantasiose, ancora presenti sugli scaffali dei supermercati, dal “Bassa Acidità” al “Fragrante”. E' semplice. Nessuna sanzione è irrogabile a loro carico e, nel peggiore dei casi, si tratta di sanzioni di poche centinaia di euro. Importi risibili considerati i volumi di vendita.
Qualche organo di controllo ha provato a aggirare il problema irrogando sanzioni sulla base del decreto legislativo 109/1992. Il decreto stabilisce le indicazioni che devono essere obbligatoriamente presenti in etichetta (articolo 3). Quali sono?
“a) la denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti;
c) la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;
d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;
e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;
f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;
i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
l) le istruzioni per l'uso, ove necessario;
m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto.”
Si tratta di regole generali, ormai standard su tutte le etichette e su cui difficilmente ci si può sbagliare, ma che comunque comportano, per chi sgarra, “la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione e cinquecentomila a lire nove milioni.” (articolo 18, Dlgs 109/1992)
Al di là delle indicazioni generali in etichetta l'articolo 2 del decreto legislativo recita: “L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non devono indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla durabilità, sul luogo di origine o di provenienza, sul modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso.”
E' proprio su questa norma, per cui è prevista una “sanzione amministrativa pecuniaria da lire sei milioni a lire trentasei milioni.” che gli organi di controllo fanno sempre più spesso riferimento per cercare di non lasciare impuniti i trasgressori. Si tratta, però, di un appiglio molto labile che può essere facilmente impugnato con buone probabilità di successo data la genericità del dettato legislativo.
Il risultato finale è molto chiaro.
Di fatto il mondo oleario è privo di un sistema sanzionatorio efficace.
Chiudiamo allora con quanto dichiarato dall'Ispettorato repressione frodi nel documento interno del 2010: “le novelle comunitarie, di per sé, se non supportate da un efficace controllo e un efficace sistema sanzionatorio, non sono in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati di tutelare la produzione nazionale e preservare gli interessi del consumatore finale”
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22 dicembre 2013 ore 20:06permettemi di dissentire dall'articolo, il reg ce 1019/02 è stato abrogato poichè sostituito da un successivo Reg UE, che lo richiama in gran parte..e pertanto vi sono sentenze delle corte costituzionale che dicvono che quando un regolamento comunitario viene abrogato e sostituito da una nuova normativa che lo richiama..le sanzioni applicati con i decreti legislativi devono essere considerati validi...pertanto non so se il giudice di pace o la regione tanto allegramente annulla una contestazione....casomai mi sembra assurdo che si pagano somme così elevate per errori e non frodi...un saluto...