Bio e Natura

Le infiorescenze di canapa ora hanno un mercato

Pubblicata sul sito del Mipaaf la circolare che autorizza la coltivazione e vendita di piante, fiori e semi a basso contenuto di principio psicotropo. Rimangono però ancora da sanare diversi problemi

01 giugno 2018 | Marcello Ortenzi

La circolare del Ministero dell’Agricoltura del 23 maggio scorso n.5059 “Chiarimenti sull'applicazione della legge 2 dicembre 2016, n. 242” ha sanato il mercato della canapa light, che si trovava ancora in una zona grigia: pur essendo legali le infiorescenze di canapa in vendita non potevano riportare una destinazione d’uso. “La coltivazione della canapa, si legge nella circolare ministeriale, è consentita senza necessità di autorizzazione, che viene richiesta invece se la pianta ha un tasso Thc di oltre lo 0,2% come previsto da regolamento europeo. Qualora la percentuale risulti superiore ma entro il limite dello 0,6% l’agricoltore non ha alcuna responsabilità; in caso venga accertato un tasso superiore allo 0,6% l’autorità giudiziaria può disporre il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa”. In questa occasione per la prima volta la parola infiorescenze viene inserita in un testo di diritto, riconoscendone così il valore. Il viceministro Andrea Oliverio ha spiegato la circolare nel senso che “Si tratta di un provvedimento necessario per chiarire i possibili usi della canapa coltivata nell’ambito del florovivaismo, così da attuare una buona legge e precisarne il suo campo di applicazione. E in questo modo agevoliamo anche l’attività di controllo e repressione.

Rimangono ancora da sanare altri problemi per la canapa; fissare la superficie minima delle coltivazioni, la necessità di impedire che per le semine agricoltori poco scrupolosi utilizzino sementi non certificate di loro produzione, la necessità di garantire la totale tracciabilità il limite di Thc negli alimenti e nei cosmetici”.
Dopo aver ribadito alcuni principi della legge 242/2016 il documento ha aggiunto le specifiche riguardanti la normativa della coltivazione nell’ambito del settore florovivaistico.

In questo caso si precisa che:

- È consentita la riproduzione di piante di canapa esclusivamente da seme certificato.
- Non è contemplata la riproduzione per via agamica di materiale destinato alla produzione per successiva commercializzazione di prodotti da essa derivati.
- Secondo quanto disposto dall’articolo 3, della legge n. 242 del 2016, il vivaista deve conservare il cartellino della semente certificata e la relativa documentazione di acquisto, per un periodo non inferiore a 12 mesi, e, in ogni caso, per tutta la durata della permanenza della semente stessa presso l’azienda vivaistica di produzione.
- La vendita delle piante a scopo ornamentale è consentita senza autorizzazione.
- L’attività vivaistica è altresì regolamentata dagli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in attuazione della Direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
- Le importazioni a fini commerciali di piante di canapa da altri paesi non rientrano nell’ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016 e, in ogni caso, devono rispettare la normativa dell’Unione europea e nazionale vigente in materia.

Con specifico riguardo alle infiorescenze della canapa, si precisa che queste, pur non essendo citate espressamente dalla legge n. 242 del 2016 né tra le finalità della coltura né tra i suoi possibili usi, rientrano nell’ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo, purché tali prodotti derivino da una delle varietà ammesse, iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, il cui contenuto complessivo di THC della coltivazione non superi i livelli stabiliti dalla normativa, e sempre che il prodotto non contenga sostanze dichiarate dannose per la salute dalle Istituzioni competenti.

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