Mondo

LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA HA DECRETATO LA FINE DEL MONOPOLIO SVEDESE NELLA VENDITA DI ALCOLICI

L’Ue ha dato ragione ad alcuni cittadini svedesi che avevano ordinato, direttamente, senza passare dalla monopolista Systembolaget, del vino spagnolo. La storica sentenza segna un’evoluzione storica per la Svezia che così è più vicina all’Europa

23 giugno 2007 | Ernesto Vania

Klas Rosengren e vari altri cittadini svedesi avevano ordinato per corrispondenza casse di bottiglie di vino spagnolo. Il vino fu importato in Svezia, senza dichiarazione in dogana, da un trasportatore privato. Il vino fu però sequestrato alla dogana a Göteborg.

Lo Högsta domstolen (Corte suprema), investito della causa in ultimo grado, ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee se le disposizioni della legge svedese fossero conformi al diritto comunitario, in particolare al principio della libera circolazione delle merci garantito dal Trattato.

La Corte di Giustiza europea ha sentenziato in ultima analisi che il divieto di importazione delle bevande alcoliche da parte dei privati in Svezia costituisce una ingiustificata restrizione quantitativa della libera circolazione delle merci. Questa misura è inidonea a conseguire l’obiettivo di limitare in via generale il consumo di alcol e non è proporzionata al conseguimento dell’obiettivo di proteggere i più giovani contro le sue conseguenze nocive

Ai sensi della legge svedese sull’alcol, la vendita al dettaglio di bevande alcoliche era effettuata da un monopolio detenuto dalla Systembolaget. L’importazione di bevande alcoliche era riservata alla Systembolaget e ai grossisti autorizzati dallo Stato. Ai privati era quindi vietato importare bevande alcoliche e chi intendeva farlo poteva esclusivamente tramite la Systembolaget, la quale però era tenuta ad acquistare qualsiasi bevanda alcolica su richiesta e a spese del consumatore purché non vi vedesse obiezioni.

La Corte di Giustizia europea ha anche rilevato che i consumatori svedesi, quando si rivolgono alla Systembolaget per procurarsi bevande alcoliche da importare, si trovano ad affrontare diversi inconvenienti a cui non dovrebbero far fronte ove procedessero essi stessi a tale importazione. Soprattutto, indipendentemente dalle questioni amministrative e di organizzazione, risulta che per ogni importazione il prezzo richiesto all’acquirente comprende, oltre al costo delle bevande fatturato dal fornitore, il rimborso delle spese amministrative e di trasporto sostenute dalla Systembolaget, nonché un margine del 17% che non sarebbe in linea di principio a carico dell’acquirente se egli importasse direttamente tali prodotti.
Di conseguenza, il divieto ai privati di importare le bevande alcoliche costituisce una restrizione quantitativa della libera circolazione delle merci.