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Il latte di soia non esiste: la sentenza della Corte di giustizia europea

La Corte ha stabilito che “i prodotti puramente vegetali non possono, in linea di principio, essere commercializzati con denominazioni, come latte, crema di latte o panna, burro, formaggio e yogurt, che il diritto dell’Unione riserva ai prodotti di origine animale”

14 giugno 2017 | T N

La Corte di giustizia Ue si è espressa su un caso sollevato in Germania.

La controversia vede opposte la società TofuTown, che produce e distribuisce alimenti vegetariani e vegani con denominazioni quali "burro di tofu" e "Veggie-Cheese", e la Verband Sozialer Wettbewerb, un'associazione tedesca che si batte contro la concorrenza sleale. La Corte ha dato ragione all'associazione, ricordando che le leggi dell'Ue riservano, con poche e ben definite eccezioni, le denominazioni in questione esclusivamente ai prodotti di origine animale e che quindi la TofuTown viola la normativa dell'Unione.

Scrive la Corte: “ai fini della commercializzazione e della pubblicità, la normativa in questione riserva, in linea di principio, la denominazione "latte" unicamente al latte di origine animale. Inoltre, salvo le eccezioni espressamente previste, tale normativa riserva le denominazioni come "crema di latte o panna", "chantilly", "burro", "formaggio" e "iogurt", unicamente ai prodotti lattiero-caseari, vale a dire i prodotti derivati dal latte”. Queste denominazioni non possono essere legittimante usate per indicare un prodotto puramente vegetale.

Scrivere latte di soia su una etichetta è quindi proibito.

Le indicazioni che ribadiscono l’origine vegetale dei prodotti non influiscono su questo divieto anche perché “l’aggiunta di indicazioni descrittive o esplicative non può escludere con certezza qualsiasi rischio di confusione nella mente del consumatore”. C’è anche un’altra precisazione, perché la Corte sostiene che “la TofuTown non può invocare una disparità di trattamento affermando che i produttori di alimenti vegetariani o vegani sostitutivi della carne o del pesce non sarebbero soggetti a restrizioni paragonabili a quelle alle quali sono soggetti i produttori di alimenti vegetariani o vegani sostitutivi del latte o dei prodotti lattiero‑caseari. Si tratta, infatti, di prodotti dissimili, soggetti a norme diverse”.

Esistono però delle eccezioni, previste dalla normativa europea, come il prodotto chiamato in francese "crème de riz" o alcune denominazioni inglese che usano la parola “cream” abbinata a bevande alcoliche o zuppe.