Economia
I prestatori di manodopera in agricoltura e le collaborazioni coordinate e continuative
La finalità perseguita dal legislatore è rivolta a contrastare i comportamenti fraudolenti, senza per questo escludere la libertà di selezionare la tipologia contrattuale che le parti intendono legittimamente realizzare
10 maggio 2008 | Antonella Casilli

Il Ministero del Lavoro, di recente ha emanato una nota, prot. 25\SEGR \1596 del 29 gennaio 2008, con linee guida per un più incisivo controllo sulla corretta utilizzazione delle collaborazioni coordinate a progetto.
Nell'occasione ha fornito un elenco, quantunque a titolo meramente esemplificativo, di tutta una serie di attività che, per la loro stessa natura, non si prestano ad un autentica e concreta autonomia nella esecuzione di quanto dedotto in contratto. Tra gli altri sono indicati i prestatori di manodopera in agricoltura.
I prestatori di manodopera in agricoltura, stante la prestazione elementare, ripetitiva e predeterminata difficilmente possono considerarsi collaboratori a progetto atteso che la loro prestazione è una mera messa a disposizione di energie lavorative a favore del committente.
E' il caso di evidenziare, a tal proposito, che il progetto, non costituisce il contenuto della prestazione del collaboratore, bensì il contenitore all'interno del quale la prestazione deve essere eseguita ed è lo stesso dettato normativo che esclude una compenetrazione del progetto nella prestazione. Infatti quando all'articolo 61 D.Lgs. 276 del 2003 il legislatore sancisce che "i
rapporti di collaborazione devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dalcommittente", impone, necessariamente, un collegamento funzionale tra il progetto determinato dal committente e la prestazione eseguita dal collaboratore e non una compenetrazione del primo nella seconda. Quindi la prestazione lavorativa può essere riferita ad un progetto solo nel senso che sarà eseguita nell'ambito del progetto senza dover identificarsi con esso.
Un'attenta lettura del citato art.61, del resto, evidenzia che mentre il progetto, il programma o la fase sono determinati dal committente, l'oggetto della prestazione, contrattualmente assunta dal collaboratore, è frutto dell'accordo delle parti (artt. 1321,1322 c.c.). Quindi la finalità perseguita dal
legislatore è rivolta a contrastare i comportamenti fraudolenti, senza per questo escludere la libertà di selezionare la tipologia contrattuale che le parti intendono legittimamente realizzare.
L'intervento del legislatore è quello di realizzare una maggiore trasparenza nell'utilizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative con la conseguenza di rendere più incisivo il controllo sulla corretta gestione di questi rapporti ponendo attenzione a tutte quelle forme di collaborazione che dissimulano l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Assume, quindi, rilievo lo spazio temporale nel quale la collaborazione si deve svolgere, al fine di sottrarla alla fungibilità che caratterizza l'acquisizione e l'immissione della prestazione del lavoratore subordinato nell'organizzazione dell'imprenditore.
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